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Co-Tutor, facciamo chiarezza

di Egidio Robusto

17 GEN - Gentile Direttore,
l’intervento del segretario AUPI dal titolo “Formazione v/s Professione e la strana figura del Co-Tutor”, pubblicato sul sito da lei diretto il 9 gennaio scorso, travisa completamente obiettivi e modalità operative contenute nella mozione deliberata all’unanimità (sottolineo, all’unanimità) dalla Conferenza della Psicologia Accademica nella seduta del 19 dicembre scorso sul cosiddetto “Tutor accademico” o “Co-Tutor”.

Come si può facilmente immaginare, la legge sulla “laurea professionalizzante" (L. 163/2021) ha determinato la necessità da parte dell’Università di una profonda revisione degli ordinamenti dei corsi di studio, il cui impatto è stato aggravato dall’effetto congiunto di una serie di fattori, principalmente due:

- l’introduzione di una norma “calata dall’alto” (per la storia: governo Conte II, ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi), non mediata con l’accademia e di cui a mio parere non si sono adeguatamente valutati gli effetti, a partire dal fatto che il modello della laurea professionalizzante in medicina è stato sic et simpliciter innestato in un contesto didattico/organizzativo/di disponibilità di strutture e risorse completamente diverso quale è quello della psicologia. Senza argomentare, perché autoevidente, sul divario nel numero di strutture sanitarie nelle quali gli studenti di medicina e quelli di psicologia hanno l’opportunità di svolgere il tirocinio pratico valutativo (TPV), ricordo che il numero delle ore di tirocinio obbligatorio sono da svolgersi in una laurea magistrale a ciclo unico di sei anni nel caso di medicina e di appena due anni nel caso di psicologia;

- l’eterogeneità dei contesti organizzativi (di per sé una ricchezza!) nei quali potrebbero svolgersi le attività di TPV, eterogeneità che è strettamente connessa al consistente numero di ambiti applicativi nei quali si esplica la laurea abilitante in psicologia.

Il lavoro svolto ai tavoli ministeriali ha portato all’emanazione di decreti attuativi, il D. Interm. 654/2022 in particolare, che fissa alcuni punti essenziali:

- le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor sono programmate dalle università, sentiti i competenti organi di rappresentanza degli studenti, in collaborazione con l’Ordine professionale territorialmente competente (art. 2, comma 12);

- la possibilità di svolgere 10/30 dei crediti formativi universitari (CFU) necessari per il conseguimento del titolo entro i corsi di studio triennali (art. 2, comma 5);

- dei rimanenti 20 CFU, la possibilità di svolgerli fino a un massimo di 6 entro il corso di studio magistrale e i rimanenti 14 “presso qualificati enti esterni convenzionati con le università” (art. 2, comma 4).

La mozione che “preoccupa fortemente” il Segretario AUPI riguarda in maniera prevalente proprio questi ultimi 14 CFU e quindi in nessun caso la sua proposizione potrebbe essere motivata dal fatto che, come sostiene il Segretario, “l’accademia sembra avere pochi docenti che possano svolgere le funzioni proprie dei tutor” perché non iscritti all’Ordine. Al contrario, con risorse riconducibili alla stessa università, essa si preoccupa di sostenere in questa fase di prima applicazione della L. 163/2021 tutte quelle situazioni, evidentemente diverse dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, che pur essendo in grado offrire un valido contesto per lo svolgimento del TPV da parte nostri studenti non posseggano al momento di avvio della riforma tutte le caratteristiche richieste dalla legge. Si badi bene, non parliamo di pochi casi ma di un consistente numero di strutture, essenziali alla tenuta del sistema, che vanno messe nelle condizioni di potersi adeguare ai requisiti di legge.

Da qui l'individuazione di un tutor accademico (Co-Tutor) che, come si legge nella mozione votata a dicembre, integri “l'attività di tutorship fornendo attivo supporto tutoriale e supervisione professionale diretta di atti e funzioni tipiche e riservate, garantendo lo svolgimento efficace del percorso di TPV”. Dunque, un’assunzione di responsabilità diretta e non mediata della supervisione delle attività di tirocinio, perfettamente individuate e codificate nel progetto formativo, sottoposto al vaglio della commissione paritetica Università/Ordine. L’eccezionalità e non ordinarietà della misura, il suo intento di consentire alle strutture di acquisire o maturare i requisiti di legge, sono certificati anche dal fatto che la mozione, come si legge nel testo, “è attivabile per un periodo transitorio e comunque non oltre l’A.A. 2026/27”.

Si tratta, in conclusione, di una proposta di assoluta ragionevolezza, temporanea, volta a una piena attuazione della legge, nell’interesse di tutti gli attori coinvolti: dell’università e dell’ordine naturalmente, ma soprattutto dei nostri futuri colleghi.

Per una migliore comprensione da parte di chi legge di ciò di cui parliamo e per la dovuta trasparenza, gentile Direttore, chiedo che contestualmente a questo mio contributo sia pubblicato il testo integrale della mozione.

Egidio Robusto
Presidente della Conferenza della Psicologia Accademica

17 gennaio 2024
© Riproduzione riservata

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