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Necessario un nuovo confronto per tutti gli ‘attori’ dell’area radiologica

di Massimiliano Paganini

31 MAR - Gentile Direttore,
dopo un lungo silenzio desideriamo intervenire su due temi che da tempo occupano le pagine di QS (comma 566 e atto medico) e su quanto scritto dal dottor Fileni e da voi pubblicato. Ma andiamo per ordine. Gli scriventi ritengono che il Legislatore italiano negli ultimi 20 anni ha davvero ben legiferato circa le professioni sanitarie: definizione dei profili professionali, istituzione delle professioni sanitarie (e relativa abolizione dei mansionari), implementazione dei corsi di laurea, legge sull'autonomia delle professioni. Tale legislazione era e sarebbe di per sé sufficiente a garantire la corretta autonomia dei professionisti nell'esercizio del proprio lavoro, nonché la rimodulazione/acquisizione di competenze specialistiche.

A detta dei redattori il comma 566 della Legge di Stabilità altro non farebbe che ribadire, rafforzare e stimolare l'impianto normativo poc'anzi menzionato. Tale riteniamo debba effettivamente essere lo spirito del comma 566. Appuntiamo, però, come titolati medici legali e giuristi di diverse aree abbiano riscontrato delle ambiguità e imprecisioni lessicali che nella redazione di una norma possono voler dire molto. Registriamo, inoltre, come molte voci provenienti dall'area medica abbiano interpretato tale comma come un tentativo di definire l'atto medico, ovvero di limitare l'attività medica, se non addirittura di erodere competenze esclusive del laureato in medicina.

Pur riscontrando in alcune di queste voci una evidente confusione e strumentalizzazione a fini corporativistici e conservatori (quando non reazionari), intendiamo ribadire come non sia nelle mire delle professioni sanitarie in generale e in quella dei tecnici sanitari di radiologia medica in particolare, la volontà di erodere le competenze tipiche dell'attività medica così come, peraltro, ben definite nel codice deontologico dei medici medesimi recentemente editato:
- la diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi;
- la prescrizione a fini preventivi, di diagnosi, cura e riabilitazione.
 
La tipicità delle competenze non riguarda, ovviamente, unicamente la professione medica. Da questo punto di vista è sufficiente rifarsi al disposto testuale della legge 42/99 che riconosce a ogni professione sanitaria “un campo proprio di attività e di responsabilità”. A supporto di codesta tesi è possibile fare riferimento alla recente sentenza della sezione lavoro della Suprema Corte (n° 5080 del 13.03.2015) riferita al medico che non può fare terapia riabilitativa: “la laurea in medicina consente l'espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario”.

Tale principio introduce un tema caro a tutte le professioni sanitarie in merito all’esclusività dell’esercizio professionale ed induce ad una riflessione anche circa l'esclusività dell'attività tipica di ogni professione sanitaria per lo svolgimento della quale è necessaria l'acquisizione di un diploma di laurea ed una abilitazione dello Stato (tecnica radiologica a fini diagnostici compresa).

A onor del vero, però, registriamo anche come, indipendentemente dal comma 566, le professioni sanitarie abbiano faticato negli ultimi tempi ad approfondire ed ampliare le proprie competenze nell'ambito assistenziale, tecnico radiologico, fisioterapico (eccetera), nonostante le stesse non scalfissero né la diagnosi medica né la prescrizione, sempre rimaste in capo al medico anche quando esercitata attraverso procedure e algoritmi.

In considerazione di quanto sin ora affermato non comprendiamo l'iniziativa di alcuni di voler definire legislativamente l'atto medico. Crediamo sia svilente (per una professione) pensare che le motivazioni orientate ad una definizione di un “atto” siano dettate dalla confusione esistente tra le conoscenze insite nell'espletamento della prestazione medica e le competenze stesse del medico, ed è per questo che in tale contesto vogliamo qui affidarci alle considerazioni di due esperti del diritto ovvero il prof. Tavani (ordinario di medicina legale) e il prof. Zanchetti (ordinario di diritto penale) in merito all'argomento.
 
Tali riflessioni sono contenute in un documento giuridico-medico legale pubblicato a suo tempo anche da QS:
- il professionista non ha necessità di mansionari né di definire un atto suo proprio, ossia di crearsi un'area di attività che non potrebbe aver mai confini precisi ed esser esaustiva, ma solo limitativa e, forse, limitante quella degli altri professionisti; i quali nell'area sanitaria, spesso hanno conoscenze comuni se pur acquisite a diverso livello scientifico e, soprattutto, per diverse finalità;
- è per questo che nei paesi cosiddetti civili lo Stato non ha mai approvato una legge contenente una definizione di atto medico, né di conseguenza di atto (tecnico) sanitario;
- un orientamento dottrinale e giurisprudenziale recente e rispettoso del diritto penale ritiene atti tipicamente riservati alla professione medica quelli il cui espletamento da parte di soggetti non abilitati potrebbe comportare al paziente serie implicazioni (come gli interventi chirurgici e la prescrizione di farmaci che richiedono ricetta medica);
- il nuovo codice deontologico indica come atti di esclusiva competenza del medico solo la diagnosi e la prescrizione della cura;
- se già volessimo dare una caratterizzazione giuridica (in funzione della dottrina e della giurisprudenza) all'attività consentita al solo medico e non ad altre professioni ci si dovrebbe rifare all'atto diagnostico/prescrittivo non già terapeutico o riabilitativo, men che meno di carattere preventivo;
- solo la preparazione del medico, come previsto dalla legge, consente nella pratica clinica di giungere ad una diagnosi; non già a una diagnosi di scopo, utilitaristica per singole attività assistenziali, ma alla Diagnosi che condiziona necessariamente qualsiasi atto terapeutico.

Invocare la definizione legislativa di un atto da riferirsi al Professionista principale e fulcro del sistema sanitario evidenzia una preoccupante “debolezza”: non vi è nessun'altra professione sanitaria, ancorché fragile, che invochi per sé la definizione di un atto che la delimiti. Tale "debolezza" insita in una parte della professione medica deve preoccupare non solo chi medico è e non desidera essere "confinato" in un atto, ma tutti gli attori del sistema sanitario e verrebbe da dire tutti i cittadini italiani.

Ancor prima che da professionisti sanitari, da cittadini invitiamo, innanzitutto, ad una seria riflessione circa la definizione legislativa di atto medico auspicando una "tenuta" ed un rafforzamento della figura medica che passi attraverso i canali di una adeguata formazione, nonché capacità, conoscenza, esperienza lavorativa: ciò che ci aspettiamo dal medico non è "autorità legislativa", ma autorevolezza competenziale integrata, nel rispetto delle altre. Confortano in questo senso le prime affermazioni della nuova Presidente dell'Ordine dei Medici Roberta Chervesani (alla quale vanno le nostre congratulazioni) in una intervista rilasciata a QS circa la non necessità di normare l'atto medico richiamando, per contro, quanto già definito nel codice deontologico.

Veniamo, infine, alla lettera del dottor Fileni della quale apprezziamo toni e contenuti:
- interesse di tutti ad avere professionisti medici e sanitari preparati e motivati e di prevedere per tutte le professioni uno sviluppo di qualificazione personale che in tutti questi anni è mancato;
- rischio di appiattimento e malcontento sia dei medici che delle professioni sanitarie.

Con cognizione di causa il dottor Fileni indica il confronto/percorso tra medici e tecnici radiologi che ha portato al "protocollo d'intesa sulla evoluzione specialistica della figura professionale del TSRM" e non ancora recepito a distanza di due anni dalla Conferenza Stato-Regioni. Ci permettiamo, per informazione, di evidenziare come questo rapporto "virtuoso" all’insegna del dialogo nell’edificare percorsi condivisi sia stato proprio negli ultimi anni minato da due processi penali (Marlia e Barga), da un ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia (caso Pordenone), senza tralasciare il tentativo di emanare linee guida di area radiologica non condivise.

Riteniamo, comunque, che sia giunto il momento per tutti gli attori dell’area radiologica di mettersi nuovamente intorno ad un tavolo (che coinvolga anche gli "specialist") per trovare soluzioni condivise circa l'appropriatezza e l’ottimizzazione delle prestazioni radiologiche, la loro telegestione e il recepimento della nuova direttiva europea sulla radioprotezione. Un nuovo confronto è davvero nell'interesse di tutti: medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica, cittadini, sistema sanitario nazionale. Noi siamo pronti.

TSRM dott. Massimiliano Paganini
Per il Gruppo di Lavoro FNCPTSRM “Aspetti medico-legali e giuridici” 

31 marzo 2015
© Riproduzione riservata

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