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Spesa farmaceutica. Garante privacy: “Monitorare ma più tutele per i dati degli assistiti”


Parere favorevole del Garante allo schema di decreto del ministero della Salute sulla banca dati per il monitoraggio della  spesa farmaceutica. A condizione, però, che i dati utilizzati siano solo quelli utili a generare indicatori di spesa e che sia obbligatorio trattare con tecniche crittografiche i dati sulle patologie.

13 LUG - Maggiori garanzie di riservatezza per gli assistiti in caso di monitoraggio della spesa sanitaria. Il Garante per il trattamento dei dati personali ha infatti dato parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Salute che modifica un precedente decreto del 2007 con il quale è stata istituita la banca dati per il monitoraggio della  spesa farmaceutica, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (Nsis), chiedendo però di inserire alcune precisazioni che assicurino la tutela della privacy degli assistiti.

La banca dati, gestita dal Ministero della Salute è alimentata con informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome. I dati raccolti riguardano l'erogazione dei farmaci effettuata dalle farmacie convenzionate per conto delle Asl, nonché la fornitura da parte delle strutture sanitarie dei farmaci destinati al consumo a domicilio ai pazienti dimessi dopo un ricovero o a seguito di una visita specialistica, o ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico, o, infine, ai pazienti in assistenza domiciliare.

Lo schema di decreto prevede che i dati trattati non identifichino direttamente gli assistiti,  ma vengano adottati accorgimenti quali, ad esempio, l'uso di codici al posto dei nomi. La trasmissione dei dati dovrà avvenire mediante protocollo sicuro e con l'autenticazione bilaterale tra i sistemi, basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale. Dovranno essere raccolti e trattati solo i dati indispensabili e solo in forma aggregata.  Gli incaricati del trattamento potranno accedere ai dati mediante chiavi di ricerca che non consentono di consultare dati riferibili a singoli individui o elenchi di codici identificativi. Qualora le Regioni e le Province autonome non disponessero di sistemi di codifica coerenti con quanto stabilito, i dati saranno inviati in forma anonima.
Nel dare il suo parere favorevole, il Garante ha però chiesto che nello schema venissero precisati meglio alcuni aspetti. “In particolare, andranno meglio definite le finalità del trattamento, che dovranno riguardare la sola gestione dei  dati utili a generare gli indicatori di spesa, e dovrà essere introdotto l'obbligo di trattare con tecniche crittografiche i dati relativi alla patologia dell'interessato”.

Queste, nel dettaglio, le condizioni poste dal Garante:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso "Art. 5", al comma 1, lettera a), dopo le parole: "assistenza farmaceutica", è opportuno che siano aggiunte le seguenti: ", sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo" (punto 3.1);

b) nello schema di decreto sia inserita una disposizione che aggiunga all'articolo 5-bis del citato decreto del 2007 una disposizione del tenore di quella di cui all'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto ministeriale recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice" (punto 3.2);

c) nel disciplinare tecnico, la voce "data di nascita" sia sostituita dalla seguente: "anno di nascita" (punto 3.3.a.), la locuzione "codice anonimo del cittadino" sia sostituita dalla seguente "codice univoco dell'assistito"; inoltre, la voce "identificativo assistito" (contenuta nel tracciato a pagina 14) sia, e nel nomen, e nella descrizione, conformata a quella contenuta nel decreto sull'assistenza erogata presso gli Hospice (punto 3.3.b);

A cui si aggiunge la seguente raccomandazione:

d) in sede di disciplina di dettaglio, valuti l'Amministrazione l'opportunità di sviluppare i riferimenti a voci quali: "codice esenzione"; "tipo di esenzione" in maniera tale da escludere la rivelazione – sia pure in via indiretta – di informazioni inerenti la vita sessuale, eventuali dipendenze o comunque dati cui la legge assicura una  particolare protezione (punto 3.3.c).
 

13 luglio 2012
© Riproduzione riservata

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