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Istituzione nuove farmacie. Consiglio di Stato: “Comune può deliberare anche oltre i termini”


Con una sentenza i giudici sono entrati nel merito di alcune questioni che riguardano l’istituzione di nuove farmacie. Sul modo di delimitare il territorio: “Non esistono norme cogenti, ma solo prassi più o meno consolidate” e i pareri di Asl e Ordine “non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione”. LA SENTENZA

11 GEN - “Il Comune può legittimamente deliberare l'istituzione di nuove farmacie oltre il termine asseritamente perentorio imposto dall'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) riguardante in particolare il "potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", in quanto l'intenzione del legislatore non era quella di delimitare nel tempo il potere del Comune, bensì quello di sollecitarne l'esercizio”. È quanto si legge in una sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso, già bocciato dal Tar della Basilicata, di una farmacista di Matera.
 
I giudici ricordano che “la sanzione prevista per la eventuale inosservanza del termine non era la decadenza, bensì l'insorgere della competenza sostitutiva della Regione (con l'ulteriore potere sostitutivo del Governo qualora la Regione rimanga a sua volta inadempiente). La norma, pertanto, deve essere ragionevolmente interpretata nel senso che se il Comune delibera oltre la scadenza del termine, ma prima che la Regione abbia esercitato il potere sostitutivo, l'atto è pienamente valido, in quanto è raggiunto - sia pure con qualche ritardo - lo scopo voluto dal legislatore”. 

Altro tema toccata dalla sentenza riguarda il modo di delimitare il territorio assegnato ad una sede farmaceutica. Ebbene “non esistono norme cogenti, ma solo prassi più o meno consolidate. La prassi più diffusa, in effetti, è quella della elencazione delle strade corrispondenti alla linea perimetrale, ma niente vieta che si usino tecniche diverse purché idonee allo scopo”. Stesso dicasi per il parametro di una farmacia ogni 3300 abitanti che “è dettato dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche. Invero, gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza”.

Ultimo aspetto toccato riguarda “la norma che prevede il parere dell'Ordine dei farmacisti e dell'Azienda sanitaria locale non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte. Ciò in quanto la legge presuppone - e non senza motivo - che l'uno e l'altro degli organismi, ciascuno per quanto di propria competenza, in ragione della propria attività quotidiana e del rapporto con il territorio (l'A.S.L. con le sue strutture di servizio, l'Ordine in quanto rappresentativo di tutti i farmacisti) dispongano di conoscenze, esperienze e sensibilità che li mettono in grado di dare un utile contributo alle decisioni di competenza del Comune. Sempre che, beninteso, si ritengano interessati a farlo”. 

11 gennaio 2016
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