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Radiographers … Ghostbusters

di Calogero Spada

30 AGO - Gentile Direttore,
le ultime reazioni sulla recente Sentenza Tar Lazio n. 11242/2022, visti gli innumerevoli miei pregressi interventi in materia, farebbero pensare a chiunque al mio posto ad una intellettuale “vittoria personale” sulla questione della necessaria presenza del medico radiologo a tutela del cittadino, che peraltro dovrebbe poi corrispondere ad una presenza attiva e non solo nominale – come spessissimo invece in prassi riscontrato, fatto che peraltro sottolinea le profonde radici di fondamento di questa disputa e non il contrario – perché ad es. se sussiste «la possibilità per il medico radiologo di modificare il protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente», ciò implica per questo professionista una partecipazione attiva alle attività di diagnosi, nonché la esatta conoscenza della fattispecie, e non il limitarsi alla c.d. “lettura delle figurine” per formulare il referto finale.

Io non penso ad alcuna vittoria; ritengo invece di aver semplicemente interpretato correttamente quanto già previsto dal combinato disposto normativo; pertanto, reindirizzando il lettore ai miei interventi tutt’ora disponibili, mi limiterò a ricordare alcune mie precedenti riflessioni in merito: in particolare che identificare come “linee guida” veri e propri regolamenti o atti di regolazione potesse essere quanto meno inopportuno e di fatto fuorviante; che fosse perplimente una partecipazione a distanza del medico radiologo nelle attività di radiologia domiciliare; che fosse stato disorientante attendere ben 15 anni per dette linee guida, peraltro non ancora sostituite quindi a tutt’oggi vigenti, malgrado la sentenza affermi che il «quadro normativo è mutato», ove nella stessa novella normativa alcuna modificazione è stata apportata verso le dinamiche professionali tra medico radiologo e tecnico di radiologia.

Analogamente, ricordando come le mie precedenti asserzioni risultino anche in linea con la attuale affermazione che vede mistificazioni e ricerche di profitto spacciate per progresso telematico digitale, ove confermo la mia posizione contro il presunto protocollo “tomosynthesis for all”, vorrei però soffermarmi su altre emergenti questioni:
1. si reitera la serie – già partita nell’anno 2000 – di maldestre sceneggiate della FNO TSRM PSTRP, che nella fattispecie descritta dalla sentenza de quo risulta NON COSTITUITA IN GIUDIZIO; un fatto che non può andare affatto inosservato o non valutato negativamente, perché per l’ennesima volta si rinuncia ad una preziosa occasione per concretamente rappresentare una categoria professionale, come se la stessa non sia la prima interessata al dibattito, ove le conseguenze di questo puntuale, sconsiderato atteggiamento sono quotidianamente davanti agli occhi di ogni TSRM operante sul territorio nazionale.

2. la controtendenza rispetto allo scenario di ogni altra professione “non medica”, ove la recente analoga Sentenza del Consiglio di Stato (4 gennaio 2021 n. 111) vada a realizzare conseguenze del tutto opposte, che aprono enormi possibilità per l’attività del Fisioterapista sul Territorio, permettendo di applicare nel concreto il corrispondente (relativamente alle altre professioni, cui all’art. 1) art. 2 della Legge 251 del 2000: «Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali».

Si evidenziano pertanto diverse situazioni quanto meno problematiche, sia perché il legislatore non riesce a formulare una riunione di norme in coerenza, sia perché sembra che bisogni ricorrere in continuazione alla magistratura per farsi spiegare il senso di norme già scritte – o di quelle addirittura non scritte – come pare si evinca per l’atteggiamento tenuto dai medici fisiatri, che anelerebbero ciò che è imposto – ma sgradito – ai medici radiologi.

Ho sempre insistito sul fatto che la questione fondamentale è rivedere la posizione dei Radiographers, al momento senza una piena capacità giuridica di espletare il proprio mandato professionale. In tal senso lo stesso ribadire del TAR Lazio, di «come le Linee guida impugnate hanno in sostanza recepito conclusioni e prassi già assunte dalle categorie professionali», assume un carattere contraddittorio se non proprio paradossale: se le stesse procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, d. lgs. n. 187/2000) consentirebbero ai TSRM un esercizio professionale davvero autonomo, perché insistere in una dicotomia normativa esclusiva, o quanto meno, perché non consentire agli stessi di integrare al livello accademico – perché sul campo i problemi sono quasi inesistenti, vista la stoica latitanza dei medici radiologi – le eventuali competenze che li reintegrino nell’esercizio di conferma del trattamento richiesto dal medico prescrivente ed alla esecuzione in proprio delle attività tipizzanti la professione, che finalmente lascerebbero liberi i radiologi di legittimamente concentrarsi sulle attività di refertazione?

Forse sarebbero queste le storiche, serissime, oneste ed irrinunciabili motivazioni che invece di una assenza di costituzione in giudizio, dovrebbero vedere finalmente il materializzarsi ed il costituirsi in forma attiva del fantasma della FNO TSRM PSTRP.

Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale

30 agosto 2022
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