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Appropriatezza prescrittiva. Smi scrive alla Asl di Benevento: “È regolata dalle indicazioni cliniche, non da medie e algoritmi”

L’iniziativa in risposta ai “rilievi che la Asl sta eccependo a proposito dell'attività prescrittiva dei medici di medicina generale che ne contesta il metodo ed il merito”. Sottolineano i medici: “I parametri finanziari irrelati ai risultati clinici conseguiti sono inadatti a valutare l’operato di un medico sotto il profilo dell’appropriatezza”. LA LETTERA

02 MAG - “Abbiamo scritto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Servizio Farmaceutico dell’ASL di Benevento per rispondere ai rilievi che l’ASL sta eccependo a proposito dell'attività prescrittiva dei medici di medicina generale che ne contesta il metodo ed il merito. Le medie finanziarie in astratto, scollegate dai comportamenti clinici (indicatori di processo ed esito) e all’epidemiologia del singolo medico (composizione anagrafica e prevalenza delle patologie croniche) sono prive di basi logico-razionali ed ingiustificate sul piano scientifico, organizzativo sistemico e legale”. A riferirlo, in una nota, Carlo Iannotti, segretario aziendale ASL Benevento dello SMI rende pubblica la lettera inviata ai vertici dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento.

“I medici – sottolinea Iannotti - sono tenuti ad utilizzare risorse economiche per il conseguimento di obiettivi di salute o esiti clinici (efficacia) conseguenti a scelte razionali (efficienza), nel rispetto delle norme regolatorie e delle buone pratiche raccomandate da studi clinici, linee guida, percorsi condivisi e note AIFA. Non altro. Pertanto i parametri finanziari irrelati ai risultati clinici conseguiti sono inadatti a valutare l’operato di un medico sotto il profilo dell’appropriatezza che si deve riferire solo al rispetto delle norme regolatorie nei singoli casi clinici e non alla media di spesa riferita alla dimensione di popolazione”.

“La valutazione – argomenta - può essere, dunque, solo qualitativa non quantitativa. L’appropriatezza, ci preme ribadirlo, attiene alla “procedura corretta sul paziente giusto al momento opportuno e nel setting più adatto”, e tanto spiega la variabilità prescrittiva, che risulta non solo auspicabile ma anzi indice di buona pratica medica attestando l'esercizio abituale di cure “personalizzate”. Eventuali contestazioni di inappropriatezza prescrittiva vanno pertanto effettuate in relazione ad ogni singola ricetta prescritta nello specifico setting clinico e non cumulativamente in relazione al volume di una spesa complessiva arbitrariamente fissata e sottodimensionata! D'altronde tanto più un medico attui un capillare ed efficace controllo dei fattori di rischio su un’ampia fetta di popolazione, più si scosterà automaticamente dalla media della popolazione usata come riferimento, ma non certo per inappropriatezza. Anzi un apparente aumento di spesa per farmaci o controlli sul breve-medio periodo previene sul lungo termine, eventi acuti, complicanze e peggioramento funzionale ed abbatte quindi anche i costi delle ospedalizzazioni o della prevenzione secondaria, della riabilitazione, pensioni di invalidità e quant’altro”.

Lo Smi invita, dunque, “gli amministratori della ASL di Benevento, ad abbandonare l’idea che la buona sanità si costruisca attorno a medie e algoritmi e ad archiviare, una volta per tutte, la sciagurata iniziativa di cimentarsi nella valutazione dell'appropriatezza prescrittiva con tali metodi. Auspichiamo che la dirigenza dell’ASL di Benevento si uniformi, invece, al dettato giurisprudenziale e ad astenersi da ogni temeraria tentazione di quantificare un eventuale danno erariale sulla base del mero scostamento dalla media prescrittiva. Vorremmo ricordare, come ha osservato dall'Avvocatura generale dello Stato, che non sono ammissibili scelte legislative di pura politica, dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie la cui adozione ricade nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità dei medici. Diversamente chiediamo che venga messo per iscritto quali terapie non erogare o quali pazienti escludere dalle prestazioni al fine di dare ampia diffusione mediatica dello smantellamento locale del welfare sanitario”.

“Si rammenta, infine – conclude Iannotti - , che nel caso di temeraria riduzione del trattamento economico accessorio dei medici di medicina generale, la contestazione deve essere intesa come rigorosamente comprovata a fattispecie di grave scostamento dalle evidenze scientifiche in materia, e non riferita a mere elaborazioni statistiche sull’andamento generale delle prescrizioni. Diversamente saranno i medici stessi, o per essi i sindacati di categoria già pronti a patrocinarli in giudizio, a ricorrere le autorità giudiziarie competenti”.

02 maggio 2024
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