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Farmacie. Tar Sicilia respinge ricorso per annullamento graduatoria concorso straordinario

Contestato il mancato riconoscimento del punteggio per la "ruralità" anche oltre il punteggio massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti). Nella sentenza i giudici amministrativi siciliani  hanno evidenziato che, trattandosi di un concorso straordinario, viene in rilievo “una tipologia di selezione caratterizzata da semplicità di partecipazione e prevedibilità del punteggio attribuibile in base a tale procedura automatica". LA SENTENZA

21 GIU - Con la sentenza n. 1560/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Palermo ha dichiarato infondato il ricorso presentato da due farmacisti per l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nella Regione Sicilia.
 
I ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento del punteggio per la cosiddetta ruralità anche oltre il punteggio massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti), di cui all’articolo 9 della legge n. 221/1968 che prevede che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”.
 
Secondo il Collegio, la previsione del citato articolo 9 deve essere interpretata ed applicata “in armonia con il sistema normativo vigente, nonché alla luce di una interpretazione storico sistematica della stessa normativa”.
 
I giudici amministrativi richiamano, in particolare, l’articolo 7 del D.P.R. n. 1275/1971 di esecuzione della L n. 475/1968, contenente la disciplina del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. Tale articolo stabilisce, all’ultimo comma, che “i punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione”, ponendo un limite invalicabile, oggi ampliato dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 a 35 punti.
 
Così ricostruito il quadro normativo, la sentenza conclude che non è autorizzato lo sforamento del tetto massimo, pari a 35 punti, previsto per l'esercizio dell'attività professionale nel quale rientra l’esercizio della farmacia rurale anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili.
 
Tale pronuncia - riferita, come sopra indicato, al concorso straordinario – esprime una tesi opposta rispetto a quella sostenuta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015 (cfr. news federale del 28 dicembre 2015) in merito ad un concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche. In particolare, l’Organo di secondo grado della giustizia amministrativa, in tal caso, aveva ritenuto illegittima la clausola del bando che escludeva la predetta maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta.
 
Nella sentenza in oggetto, invece, i giudici amministrativi siciliani - osservando che la correttezza dell’operato dell’Amministrazione è indirettamente disvelata dalla circostanza che il tetto massimo dei 35 punti è stato attribuito dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica creata dal Ministero della salute - hanno evidenziato che, trattandosi di un concorso straordinario, viene in rilievo “una tipologia di selezione caratterizzata da semplicità di partecipazione e prevedibilità del punteggio attribuibile in base a tale procedura automatica. Inoltre, per tale selezione è stato eccezionalmente consentito dal bando, in applicazione dell’art. 11, co. 7, del d.l. n. 1/2012, di concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno, al dichiarato fine, tra l’altro, di favorire l’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa (v. premesse del d.l. n. 1/2012 e art. 11 dello stesso d.l.; v. in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, n. 1146/2016). Sicché, aderendo all’impostazione di parte ricorrente, si finirebbe anche per attribuire - in una selezione straordinaria per soli titoli con possibilità di concorrere in forma associata - un peso decisivo ad uno dei vari titoli, relativi all’esercizio professionale, concorrenti alla formazione del punteggio complessivo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994.”
 
In ogni caso si tratta di una pronuncia di primo grado e, in tal senso, si dovrà attendere gli sviluppi di un eventuale giudizio di appello.  

21 giugno 2017
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