Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 18 MAGGIO 2024
Veneto
segui quotidianosanita.it

Specializzandi per far fronte a carenza organici. Consulta promuove legge del Veneto: “Bisogna tenere conto dell’emergenza”

La legge 48 del 2018 autorizza la stipula di contratti di lavoro autonomo di medici privi del requisito di specializzazione allo scopo di far fronte alle carenze di personale medico nei PS e nell’area internistica. Per la Consulta le questioni di legittimità costituzionale che rano state sollevate dal Tar non tengono conto delfatto che la stessa normativa statale è intervenuta nel tempo a prevedere la possibiltà di contratti agli specializzandi per fronteggiare l’emergenza con soluzioni temporanee. LA SENTENZA


18 FEB - La Corte Costituzionale considera inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tar nel giudizio promosso dall’Anaao Veneto contro la legge 48 del 2018 della Regione Veneto, che nella parte in cui approva, quale parte integrante della stessa legge regionale, il Piano socio sanitario (PSSR) 2019-2023, prevede, tra le altre cose, che per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli essenziali di assistenza, “le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire ai medici incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di funzioni ordinarie” e, qualora non si possano reperire medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione possa estendersi a medici con specializzazione equipollente o affine; ed inoltre prevede che, qualora anche i suddetti medici non siano reperibili, l’incarico individuale possa essere conferito a medici privi del diploma di specializzazione, sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscono le modalità di inserimento dei medici all’interno di strutture aziendali e di individuazione di ambiti di autonomia esercitabili con tutoraggio del personale strutturato.

Secondo il TAR la scelta organizzativa della Regione Veneto violerebbe in primo luogo l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso per titoli ed esami.

Inoltre, la norma impugnata, consentendo la stipula di contratti di lavoro autonomo con medici privi di specializzazione e senza durata predeterminata, sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento agli artt. 7, commi 5-bis e 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore statale, prevedono che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare contratti di lavoro a tempo determinato solo per specifiche esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, a cui non possono far fronte con personale in servizio; contratti stipulabili solo con esperti di particolare e comprovata specializzazione e in relazione a progetti specifici e determinati.

Infine, per il Tar, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con i principi di coordinamento della finanza pubblica, non essendo chiaro se il reclutamento del personale estraneo alla pubblica amministrazione avvenga nel rispetto dei limiti percentuali di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto il sistema di reclutamento delineato dalla normativa nazionale (art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 24 del d.P.R. n. 483 del 1997 e art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999) è funzionale alla tutela del diritto alla salute e all’attuazione del principio di uguaglianza per garantire l’uniformità del trattamento normativo ed economico del personale sanitario assunto con contratto di lavoro autonomo.

Per la Consulta i rilievi sono però inammissibili. Questo perché, si legge nella sentenza, è “inadeguata la prospettazione del TAR rimettente laddove, nell’individuare la normativa statale interposta integrante i principi fondamentali in materia di tutela della salute, si è riferito, non già alla situazione emergenziale che ha determinato la legislazione regionale, ma ai diversi requisiti richiesti per l’immissione in ruolo del personale strutturato.

La Corte Costituzionale evidenzia, infatti, come dall’esame di diversi disposizioni emerge che “il legislatore statale ha previsto in più occasioni, anche per far fronte alla carenza di personale sanitario specializzato, la possibilità di stipulare contratti a termine anche di lavoro autonomo, talora per i soli specializzandi e talaltra per i laureati abilitati, così da fronteggiare l’emergenza con soluzioni temporanee".

Inoltre “la risalente normativa statale degli anni Novanta, indicata come interposta dall’ordinanza di rimessione, si poneva in un contesto di conclamato eccesso di laureati in medicina; al contrario, va rilevato che l’introduzione del numero programmato per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia ha determinato uno squilibrio tra la domanda e l’offerta di impiego.  L’aumento dei posti nelle facoltà e nelle scuole di specializzazione sembra, ora, destinato a superare le descritte emergenze, che, tuttavia, attualmente permangono in maniera differenziata sul territorio, con particolare riguardo alle specializzazioni collegate alla medicina di urgenza, per ciò si registra un permanente deficit di candidati”.

Per la Consulta "risulta decisiva la circostanza del mutamento del complessivo quadro della indisponibilità di sanitari specializzati da destinare alle strutture di pronto soccorso; quadro che, infatti, con la normativa statale più recente è addivenuto a consentire il contingente impiego di medici non specializzati”.

L’ordinanza di rimessione, dunque, secondo la Corte Costituzionale, avrebbe dovuto confrontarsi con questa evoluzione della normativa statale, "soprattutto in considerazione del fatto che l’adozione della legge regionale censurata è stata determinata dalla carenza del personale specializzato particolarmente avvertito nel settore della medicina d’urgenza”.

18 febbraio 2022
© Riproduzione riservata

Altri articoli in QS Veneto

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy