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Un “lapsus freudiano” sulle Aziende ospedaliere calabresi

A pag. 162 del Dossier di Camera e Senato, allorquando si descrive il Servizio sanitario Calabrese si rappresenta testualmente l’inesistenza di un tempo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, in quanto la si qualifica semplicemente Azienda Ospedaliera ma non si prende atto, per ovvia assenza del Dpcm costitutivo, ex art. 8 del d.lgs. 517/99, della istituzione della Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco”

30 GIU -

Et voilà, continua da parte del Parlamento il modo assurdo di fare leggi. Con questo Governo si sta accelerando quanto fatto in velocità progressiva nel Conte 2.

Altro che interesse nazionale, da spendere in UE, qui si fanno i provvedimenti legislativi sommando gli interessi particolari delle Regioni/Province autonome, di categorie specifiche, di istanze particolari. E quindi al di là dei decreti leggi a gogò tollerati finanche dal Capo dello Stato e bollinati dalla RGS, si completa l’opera con leggi di conversione, per dirla alla Sabino Cassese, ricorrendo all’espediente non affatto igienico di Gian Burrasca. Ovverosia di porgere l’invito rivolto alle cucine di fronte alla minestra che il collegio gli offriva con sudice stoviglie “lanciò la sua scarpa dicendo metteteci anche questa”.

Ebbene, così facendo si è fatto diventare il Parlamento una sorta di cenacolo ove tutti chiedono e ottengono le grazie, una sorta di camera di amplificazione delle altre “cortesie” fatte alle Regioni/Province autonome nel senso di non assicurare disattenzioni nell’esercitare il potere conferito al Governo dall’art. 127 ovverosia di impugnare leggi regionali sospette di incostituzionalità avanti alla Consulta.

L’ultima, così come la penultima in senso lato, la dice lunga sulla qualità delle leggi, meglio sulla loro utilità a perseguire l’interesse nazionale, che nell’ambito di riferimento dovrebbe sempre esprimere che impongano l’armonizzazione della contabilità e dei bilanci della PA. Questa volta, così come in altre, non lo è stato affatto. Tutt’altro, quanto approvato confonde le carte e i bilanci della Repubblica.

Già con il DL 57 del 29 maggio scorso, messo “politicamente” a perdere nonostante la sua efficace sino a fine luglio, erano state fissate (all’art. 1, comma 1) regole davvero anomale sul piano giuridico-economico. Tanto inadeguate da fare supporre una sua naturale improduttiva scadenza. Così non è stato quanto a sostegno delle regole, dal momento che il suo contenuto è stato pedissequamente riversato nel precedente DL n. 51 del 10 maggio scorso, forse al fine di far passare inosservato il tentato blitz giuridico-contabile, assolutamente nuovo nell’ordinamento. Il tutto attraverso l’insediamento dell’art. 12 bis (comma 1), approvato al Senato nella legge di conversione (si veda su questa Rivista)

Con esso, si autorizza l’adozione dei bilanci di esercizio del 2022 della sanità calabrese entro il 30 giugno prossimo. Ciò in deroga ai principi legislativi che ne fissano il termine perentorio di approvazione alla fine di aprile di ogni anno.

Fin qui una regola ordinaria elusa a seguito di un intervenuto obbligo straordinario di circolarizzazione del debito verso fornitori pregresso del servizio sanitario regionale della Calabria incerto nella sua entità da decenni, tanto da giustificare sin dal dicembre 2007 un apposito commissariamento di protezione civile, protrattosi sino ad oggi a mente, però, dell’art. 120, comma 2, della Costituzione.

La cosa che stupisce, e non di poco, è invece il rinvio, per alcune aziende sanitarie (in specie quelle di Cosenza e Reggio Calabria), al 31 dicembre 2024 della elaborazione dei bilanci pregressi, afferenti a più esercizi finanziari risalenti anche di qualche anno.

Una opzione, questa, che renderebbe tra l’altro il redigendo bilancio riferito al 2022 assolutamente incerto e non affatto corrispondente a verità e attuabilità contabile, atteso che ad esso mancherebbe l’appostazione corretta dei saldi di bilancio di apertura all’1 gennaio 2022. Quelli iniziali esattamente corrispondenti a quelli finali dell’anno precedente (2021), ottenibili solo a seguito della definizione dei bilanci pregressi da perfezionarsi, stante la invenzione legislativa, dopo un anno e mezzo (31 dicembre 2024).

Le regole e i principi non possono essere fatti per essere sfacciatamente elusi

Al di là di una tale, di per sé difforme, applicazione della regola della continuità ordinaria dei bilanci che imporrebbe comunque il divieto di ricostruzione ex post di bilanci pregressi e l’obbligo di appostazione dei dati ad esse annualità relativi a titolo ove mai di componenti straordinarie, attive e passive, nel bilancio più contemporaneo, il decisum legislativo presenta una stranezza che non ha eguali. Ovverosia che la scrittura dei bilanci può oramai perfezionarsi secondo regole fin troppo “elastiche”, non affatto garanti della certezza e continuità dei saldi, purché ci sia un legislatore statale disposto a consentirlo attraverso un suo placet espresso. Insomma, attraverso la formulazione di regole à la carte, sulla quali di certo la Consulta, se interessata, direbbe il suo no più secco.

Una tale anomalia divenuta oramai per molti versi regola rende sempre di più il debito pubblico incalcolabile e tra l’altro i risultati economici non corrispondenti a realtà attualizzata in barba all’obbligo dell’equilibrio economico di cui art. 81 della Costituzione.

Stante così le cose, ci sarà certamente un bel da farsi per la Corte dei conti calabrese nel non condividere le procedure sancite per l’annualità 2022 e successive, la “ricostruzione” delle antecedenti al 2021 compreso nonché la redazione dei bilanci aziendali degli ultimi anni, di quello consolidato della sanità a decorrere dal 2022 e dei relativi rendiconti regionali in sede di parifica.

Nei lavori preparatori, un lapsus freudiano.

A pag. 162 del Dossier di Camera e Senato, allorquando si descrive il Servizio sanitario Calabrese si rappresenta testualmente che:

Gli enti del servizio sanitario regionale della regione Calabria sono:

 Azienda Sanitaria Provinciale-Catanzaro;

 Azienda Sanitaria Provinciale-Cosenza;

 Azienda Sanitaria Provinciale-Crotone;

 Azienda Sanitaria Provinciale-Reggio Calabria;

 Azienda Sanitaria Provinciale-Vibo Valentia;

 Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" Catanzaro;

Azienda Ospedaliera "Mater Domini" Catanzaro;

 Azienda Ospedaliera-Cosenza;

 Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria.

Con questo si conferma l’inesistenza di un tempo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, in quanto la si qualifica semplicemente Azienda Ospedaliera ma non si prende atto, per ovvia assenza del Dpcm costitutivo, ex art. 8 del d.lgs. 517/99, della istituzione della Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” (si veda in questa Rivista).

Da qui, l’esigenza del Governo di provvedere ad una “sanatoria” generale che, fatta eccezione per quella di Salerno sanata con Dpcm del gennaio 2013 (a firma Mario Monti), renda giuridicamente operanti le Aziende Ospedaliere Universitarie, molte delle quali sine titulo.

Ettore Jorio

Università della Calabria



30 giugno 2023
© Riproduzione riservata

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