Calabria. Tar Catanzaro annulla il decreto del Commissario ad acta sull’apertura di una struttura sanitaria privata non accreditata
I fatti risalgono al giugno 2018. Per i giudici il "rilascio dell’autorizzazione all’esercizio costituisce il momento finale di un complesso iter procedimentale, contraddistinto dalla previa acquisizione delle verifiche e delle valutazioni in ordine al fabbisogno, che devono essere rimesse al comune". Da parte sua il commissario ha invece "rilasciato una autorizzazione del tutto deficitaria sotto il profilo motivazionale ed istruttorio". Questa la decisione in merito all'apertura di Villa Chiarelli a Scandale (KR). LA SENTENZA
02 MAG - Il Tar di Catanzaro ha annullato il Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria n. 137 del 26 giugno 2018, con il quale veniva rilasciata alla struttura sanitaria privata “Villa Chiarelli” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per n. 70 posti letto complessivi, di cui n. 20 posti letto di Hospice, n. 20 posti letto di riabilitazione a ciclo continuativo extraospedaliero, n. 30 posti di RSA medicalizzata, oltre che l'autorizzazione sanitaria di un poliambulatorio per l'erogazione di prestazioni ambulatorie delle branche specialistiche di: dermatologia, audiologia, oculistica, cardiologia, fisiatria, ortopedia, chirurgia generale, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, endocrinologia, pneumologia, otorino, neurologia.
Nella sentenza il Tar ha ricordato come il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio costituisca "il momento finale di un complesso iter procedimentale, contraddistinto dalla previa acquisizione delle verifiche e delle valutazioni in ordine al fabbisogno, che devono essere rimesse al comune ai fini dell’assunzione delle determinazioni di sua competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione. Da parte sua il Commissario ad acta rilascia l’autorizzazione all’esercizio soltanto nel caso in cui il comune abbia precedentemente provveduto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione in forza del parere positivo circa la verifica di compatibilità".
In questo caso, invece, è stata rilasciata "una autorizzazione del tutto deficitaria sotto il profilo motivazionale ed istruttorio, la quale, né risponde all’esigenza di conseguire il raggiungimento del livello quantitativo programmato, né è correlata all’accertamento di specifiche carenze sotto il profilo della prossimità tra domanda ed offerta".
Da qui la decisione di accogliere il ricorso e annullare il Decreto del Commissario ad acta.
02 maggio 2019
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