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Riaprire il contratto? I dubbi dell’Anaao Assomed

di Carlo Palermo

Se le linee guida regionali non saranno rivisitate, sarà francamente difficile avviare la costruzione del nuovo modello della sanità delineato nel Patto per la Salute.  Assurdo continuare a colpire in modo così dissennato una categoria, sia sotto il profilo economico, sia cercando di svilirne i contenuti professionali (comma 566 docet), sia sottoponendola ad un inedito controllo amministrativo

19 MAG - In un recente articolo su QS, Saverio Proia, consigliere per le relazioni sindacali al Ministero della Salute, elenca alcune “buone ragioni” per chiudere in tempi ragionevoli le convenzioni e aprire, finalmente dopo sei anni di blocco,  una stagione contrattuale per la dirigenza e il comparto  del SSN. Il fine ultimo che egli prospetta è quello di contribuire positivamente attraverso lo strumento contrattuale all’edificazione del nuovo assetto organizzativo e professionale negli Ospedali, nei Distretti e nei Dipartimenti di Prevenzione, così come delineato nel Patto per la Salute 2014/2016.
 
Il percorso dovrebbe svilupparsi per il personale dipendente del SSN, considerato l’attuale non accoglimento della proposta di modifica delle aree contrattuali, attraverso la contrattazione di secondo livello o integrativa aziendale, prevedendo comunque a livello nazionale la definizione di linee di indirizzo omogenee tra Ministero della Salute, Regioni e Sindacati.
 
Tra gli elementi propedeutici all’avvio del confronto viene presentato il documento di analisi della Legge 190/2014 in materia di trattamento economico dei dipendenti del SSN che la Conferenza delle Regioni ha emanato lo scorso 23 aprile.
 
Le indicazioni fornite in tale documento tutto sono, meno che un contributo ad un sereno e fattivo inizio del confronto sindacale.
 
Al primo punto viene affermato che sono “ripristinate per la Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario tutte le possibilità di progressione dell’indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività per gli appartenenti alle due Aree della Dirigenza”. La frase tradisce in realtà una interpretazione delle norme sottostanti tanto arrogante quanto odiosa perché ha colpito i giovani medici, quelli più deboli economicamente, quelli che si sobbarcano tutti i giorni i lavori più gravosi e rischiosi nei pronto soccorso, nelle corsie, nelle sale operatorie e nei servizi territoriali.
 
Quei giovani dirigenti che si sono visti negare nella maggioranza delle aziende sanitarie italiane un loro diritto per biechi motivi di cassa. Non c’è da ripristinare niente perché le Aziende sanitarie avevano ed hanno l’obbligo al compimento dei 5 anni di servizio di sottoporre il dirigente alla prevista valutazione (entro tre mesi determina il CCNL) ed all’assegnazione di un diverso incarico funzionale. Infatti, il D.Lgs 502/92 e s.m.i. all’articolo art. 15, comma 4, stabilisce che “al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
 
Il legislatore ha usato il presente indicativo del verbo essere per indicare l’obbligatorietà per l’azienda dell’assegnazione del nuovo e diverso incarico professionale, mentre ha usato la forma verbale “possono” per indicare una mera possibilità relativamente alla responsabilità di struttura semplice. Per queste ragioni, la corresponsione degli incrementi economici  legati alla posizione e all’indennità di esclusività, previsti in relazione al diverso incarico dirigenziale da conferire obbligatoriamente,  deve ritenersi rientrante nel novero degli “eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse….conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno….” e pertanto sottratti al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, Legge n. 122/2010, secondo il dettato della stessa Conferenza delle Regioni dell’ottobre 2011. Ad ogni giovane dirigente, dal momento del compimento dei 5 anni di servizio, vengono con destrezza sottratti 11.000 € per ogni anno di ritardo nel riconoscimento del diritto.  Si può immaginare che opinione avranno questi giovani Colleghi dell’alta dirigenza aziendale e come il “furto” subito inciderà sui loro comportamenti quotidiani.
 
Al secondo punto viene richiamata la decadenza del limite alla determinazione delle risorse economiche destinate alla contrattazione aziendale e la loro correlazione all’andamento della dotazione organica, in conseguenza alla mancata riproposizione per il 2015 dell’articolo 9, comma 1, della Legge n. 122/2010. Secondo le Regioni la determinazione dei fondi contrattuali al 31/12/2014 assume valore di consolidamento storico.  Anche su questo assunto non mancano pesanti problematiche. 
 
La nostra associazione è impegnata da mesi in una approfondita analisi dei fondi contrattuali di gran parte delle aziende sanitarie del nostro Paese. Ebbene, le irregolarità che abbiamo rilevato non sono trascurabili.  Le eventuali decurtazioni dei fondi contrattuali in caso di riduzione stabile della dotazione organica dovevano,  secondo le disposizioni di legge,  essere effettuate sulla parte cosiddetta “accessoria” dei fondi contrattuali.  In circa il 50% delle realtà aziendali,  il taglio è stato effettuato sul globale dei fondi, coinvolgendo anche la parte economica “fondamentale”,  e non solo quella “accessoria” come in modo inequivocabile  prescrive il comma 2 bis dell’articolo  9, Legge n. 122/2010. Tralasciamo, per carità di patria, il fatto che spesso le decurtazioni dei fondi  siano state effettuate anche per riduzioni provvisorie della dotazione organica e che nessun incremento sia stato previsto allorquando la dotazione organica è aumentata rispetto all’anno precedente, contraddicendo quanto stabilito dalla stessa Conferenza delle Regioni nella circolare dell’ottobre 2011.
 
Al terzo punto viene affrontata la modalità di trasferimento delle risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) ai fondi contrattuali.  Si afferma, in particolare, che a partire dal 2015 e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno,  è incrementabile  il fondo aziendale destinato alla posizione per effetto delle risorse derivanti dalla RIA del personale cessato nell’anno,  con conseguente produzione degli effetti positivi sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016.
 
Siamo di fronte ad una spudorata  furbata e per dimostrarlo  basta riesaminare il comportamento delle aziende sanitarie nei riguardi della RIA prodotta dai cessati nel 2010.
 
Allora, con il consenso tacito delle Regioni e il sostegno complice del MEF, fu data dalle aziende sanitarie una interpretazione diametralmente opposta a quella attuale. Non si ritenne la RIA prodotta dai cessati nell’anno 2010 di competenza dello stesso anno bensì di competenza del 2011, perché in questo modo costituiva un addendo del fondo di posizione di quest’ultimo anno e poteva essere  decurtata per effetto del dettato del comma 2 bis dell'articolo  9 della Legge 122/2010. 
 
Se allora fosse stata utilizzata la logica attuale delle Regioni, non si sarebbe dovuta decurtare la RIA, perché di competenza 2010. Questo avrebbe creato un vantaggio economico anche per gli anni dal 2011 al 2014, essendo aumentato il fondo di riferimento fissato al 31/12/2010.
 
L’Anaao Assomed considera ancora aperta l’intera “partita RIA”. Dubitiamo fortemente che la RIA possa essere decurtata così come è stato imposto alle aziende sanitarie dal MEF e dalle Regioni. Infatti, non si tratta di un incremento di spesa per le aziende ma semplicemente di una partita di giro essendo già compresa negli stipendi dei dirigenti medici e sanitari che accedono alla pensione, derivando dagli scatti biennali dei dipendenti assunti prima del 1996. Inoltre, le finalizzazioni contrattuali di questa quota economica non interessano solo il finanziamento del fondo di posizione ma anche altre voci come la formazione, l’aggiornamento e la tutela assicurativa (vedi il combinato disposto dell’articolo 47 del CCNL 1994/1997 e dell’articolo 9 comma 3 del CCNL 1998/2001, II° biennio economico).
 
Del resto, senza un adeguato finanziamento del fondo della posizione sarà impossibile mettere in pratica quel nuovo percorso di carriera che Proia indica come questione prioritaria contenuta nel Patto per la Salute 2014/2016 e che Michele Vullo, della Federsanità  Anci, richiama come elemento irrinunciabile in una nuova stagione di confronto con le OO.SS.  il cui fine dovrà essere quello di una retribuzione in funzione della salute prodotta.
 
Se le linee guida regionali non saranno rivisitate, sarà francamente difficile avviare la costruzione del nuovo modello della sanità delineato nel Patto per la Salute.  Assurdo continuare a colpire in modo così dissennato una categoria, sia sotto il profilo economico, sia cercando di svilirne i contenuti professionali (comma 566 docet), sia sottoponendola ad un inedito controllo amministrativo, quando “appropriati” dovrebbero essere altri.  Una categoria professionale che in condizioni difficili lavora ogni giorno ed ogni notte dell’anno, festivi compresi, per assicurare l’accesso alle cure ai cittadini garantendo l’unico diritto che la Costituzione definisce fondamentale. 
Oramai siamo alle vessazioni e a questo punto è necessario e giusto reagire.
 
Carlo Palermo
Vice Segretario Nazionale Vicario
Anaao Assomed

19 maggio 2015
© Riproduzione riservata

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