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Odontoiatri e attività libero professionale. Il 31 luglio data ultima per dichiarare all’Enpam il proprio reddito

di Pasquale Quaranta

Per effettuare la dichiarazione online sarà obbligatorio essere registrati all’area riservata del sito dell’Ente. Il reddito da dichiarare è quello prodotto dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali. In caso di ritardo, rischio sanzione di 120 euro

31 LUG - Gli odontoiatri che nell’anno precedente hanno svolto attività libero professionale dovranno, come ogni anno, dichiarare all'Enpam il proprio reddito e per farlo sarà necessario compilare online il modello D che si trova nell’area riservata e inviarlo entro oggi, martedì 31 luglio. Il professionista, in caso di ritardo dovrà pagare una sanzione di 120 euro. A dichiararlo è l’Enpam in una nota resa nota ufficiale nei giorni precedenti.

Per effettuare la dichiarazione online sarà obbligatorio essere registrati all’area riservata del sito dell’Ente di previdenza di medici e dentisti. Il reddito da dichiarare è quello prodotto dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali.
 
Nello specifico: i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata; i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie; i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica; le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale; i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario); i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica; gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale; i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa oggettivamente con le mansioni tipiche della professione.
 
Attenzione invece, a non dichiarare i compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione ma solo quelli che derivano dalla libera professione. Invece, per quanto riguarda i medici ospedalieri, si dovranno ricordare di dichiarare i redditi percepiti per l’attività intramoenia. Oltre a questo vanno inseriti nel modello D anche i redditi per le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie come ad esempio quelle relative all’ intramoenia allargata oppure le prestazioni per ridurre le liste di attesa o le prestazioni aggiuntive in carenza di organico.
 
Pasquale Quaranta

31 luglio 2018
© Riproduzione riservata

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