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Vaccini. Passo indietro (ma solo a metà) sulla quarantena. Arrivano le prime modifiche alla proposta di legge del Movimento 5 stelle Lazio

Eliminato il comma 2 dell'articolo 11 che introduceva la quarantena di 4-6 settimane per i vaccinati. Ma, in ogni caso, le Asl "devono garantire il rispetto del principio di precauzione informando i soggetti interessati che le vaccinazioni possono rappresentare un rischio per i soggetti più fragili e che viene raccomandato di evitare con questi uno stretto contatto per 4-6 settimane". Le stesse scuole, "devono garantire il giusto equilibrio tra il principio di precauzione e il principio di inclusione scolastica". Nelle modifiche proposte da Barillari i soggetti 'a rischio' restano i bambini vaccinati. LE MODIFICHE
 

29 LUG - Primo passo indietro - ma solo a metà - del M5S Lazio sul testo per la revisione del sistema vaccinale della Regione che ha suscitato tante polemiche in questi giorni. Ufficialmente nessun commento dai vertici nazionale del Movimento, né dal ministro della Salute, Giulia Grillo, (unica voce pubblica in dissenso quella della senatrice pentastellata Elena Fattori), ma proprio questo silenzio, nonostante le polemiche, fa pensare che quella proposta qualche imbarazzo lo possa aver creato. Tant'è che qualcosa si è mosso.
 
Lo scorso 27 luglio, è lo stesso prima firmatario del testo Davide Barillari, ad annunciare su Facebook modifiche alla proposta di legge che siamo in grado di mostrare ai nostri lettori.
 

 
 
Viene innanzitutto eliminato il contestatissimo comma 2 dell'articolo 11 che imponeva un periodo di quarantena di 4-6 settimane per i bambini vaccinati. Anche se si tratta, però, solo di una inversione di marcia a metà. 
 
All'articolo 5, in tema di diritto del cittadino a ricevere ogni informazione utile sul consenso informato, il comma 3 viene così integrato: "È diritto di ogni soggetto interessato alla pratica vaccinale, ricevere dettagli relativi alle vaccinazioni a virus vivo attenuato, e nello specifico che esse possano rappresentare un rischio per i soggetti più fragili tali da sconsigliarne uno stretto contatto, come indicato dai relativi fogli illustrativi e schede tecniche".
 
Tema ripreso poi all'articolo 10, dove Barillari aggiunge il seguente comma 6: "Le Asl garantiscono il rispetto del principio di precauzione informando i soggetti interessati (nel caso di minori chi ne esercita la responsabilità genitoriale) che le vaccinazioni a virus vivo attenuato possono rappresentare un rischio per i soggetti più fragili e che per tanto viene raccomandato di evitare con questi uno stretto contatto per 4-6 settimane, come indicato dai fogli illustrativi e dalle schede tecniche".

E per finire, anche all'articolo 11, comma 3, si sottolinea ancora una volta: "Le scuole pienamente consapevoli delle informative fornite dalle Asl, dai pediatri e dai MMG, come da comma 6 articolo 10 della presente legge, devono garantire il giusto equilibrio tra il principio di precauzione e il principio di inclusione scolastica, al fine di tutelare i diritti di ogni bambino".
 
Insomma, rispetto al testo iniziale si evita l'estromissione per legge dei bambini vaccinati da scuola, ma si sovverte in ogni caso l'attuale impianto della norma in vigore sui vaccini: i bambini non vaccinati potranno liberamente frequentare gli asili nido e le scuole per l'infanzia, mentre per i vaccinati le Asl, i medici e le scuole dovranno, non vietare, ma sconsigliare l'ingresso a tutela della salute dei soggetti più fragili.
 
Infine, vengono proposte altre piccole modifiche come il richiamo al rispetto del nuovo regolamento europeo sulla privacy al comma 5 dell'articolo 3 riguardo tutti i dati anamnestici e di laboratorio raccolti nel Fascicolo sanitario elettronico personale.
 
Mentre, sempre all'artcolo 3, ma in questo caso al comma 7, si spiega che "la Regione Lazio sensibilizza le ASL, i Pediatri e i MMG a valutare con particolare attenzione tutte le condizioni cliniche, anamnestiche e le analisi di laboratorio (compreso il titolo anticorpale pre e post inoculo) che possono prospettare la necessità dell’esonero, omissione o del differimento della vaccinazione".
 
Giovanni Rodriquez

29 luglio 2018
© Riproduzione riservata

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