Responsabilità professionale. Chi ha fatto la legge conosce poco i tribunali italiani

Responsabilità professionale. Chi ha fatto la legge conosce poco i tribunali italiani

Responsabilità professionale. Chi ha fatto la legge conosce poco i tribunali italiani

Gentile direttore,
devo tornare con amarezza sull’art. 8 del testo sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, licenziato al Senato, la cui disamina pone seri interrogativi sulla ricercata deflattività del contenzioso cittadino/medico, e sulla (inesistente) conoscenza delle realtà processuali nei Tribunali italiani da parte del legislatore.

Riassumendo, l’articolo 8 del DDL 2444 prevede che il cittadino intenzionato ad ottenere il ristoro dei danni subiti da presunti errori medici, debba preventivamente depositare un ricorso ex art 696 bis (consulenza preventiva a fini conciliativi) e solo dopo la sua conclusione, o il decorso infruttuoso del termine perentorio di sei mesi dal suo deposito, potrà iniziare un’azione ordinaria ancorchè a cognizione sommaria ex art 702bis cpc.

Tradotto nella pratica quotidiana, ciò significa che, a fronte di un ricorso presentato da Tizio nei confronti di Caio per eventuali condotte negligenti da cui sarebbero derivati danni fisici e patrimoniali, il Tribunale adito dovrà consentire l’instaurazione del contraddittorio – da estendersi ad eventuali altri soggetti chiamati in causa da Caio – nel rispetto di un utile termine di difesa, e far espletare la CTU entro sei mesi.

Ora, chiunque, e dico chiunque, si confronti quotidianamente nell’agone dei Tribunali italiani sa che nella migliore delle ipotesi un ricorso ex art 696 bis non potrà mai concludersi prima di un anno, considerato che la sola CTU, tra disamina del caso, invio dell’elaborato, note critiche e repliche del consulente, richiede un termine non inferiore a 120 giorni (quattro mesi). Pensare che le altre formalità (designazione del giudice, fissazione dell’udienza, comunicazione alle parti ed assegnazione di vari termini a comparire) possano venir espletate nei residui 60 giorni (due mesi) è esercizio che solo una testa sgombra da preoccupazioni pratiche e giuridiche poteva compiere.

Per tacere poi della vera problematica sottesa ad una previsione normativa così utopica: cosa succede se il procedimento ex art 696 bis non si conclude entro i sei mesi e la parte ricorrente non presenta ricorso ex art 702 bis cpc entro novanta giorni? Letta così la norma, sembrerebbe che il termine perentorio di sei mesi comporti la decadenza dell’azione risarcitoria ove non intrapresa mediante rito a cognizione sommaria nei 90 giorni successivi, il che imporrà al cittadino, di spendere il doppio rispetto ad oggi, versando DUE contributi unificati ed i previsti diritti di cancelleria, sostenendo il doppio delle spese di notifica per due procedimenti che, invece di essere pregiudiziali l’uno per l’altro, finiranno per sovrapporsi aumentando il contenzioso, invece di ridurlo, e rendendo più complessa e articolata, la sua gestione.

A questo punto, non resta che rassegnarsi ad un riforma raccogliticcia ed unicamente studiata per salvaguardare la classe medica – per carità, sovente bersaglio di azioni giudiziarie infondate e dunque meritevole di tutela – a totale detrimento del cittadino/danneggiato che resta l’agnello da sacrificare sull’altare di una legge tanto brutta quanto inapplicabile sotto il profilo giuscivilistico.
 
Avv. Francesco Lauri
Presidente Osservatorio Sanità

13 Gennaio 2017

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