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Dirigente psicologo. La Consulta boccia la legge della Puglia che lo aveva introdotto


Dichiarato illegittimo il comma 3 della legge regionale 21 del 7 luglio 2020 che, nell'ambito dell’Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, prevedeva l'introduzione, nei piani triennali di fabbisogni del personale delle Asl, del “dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato”. Per la Corte Costituzionale la norma è illegittima perché “si pone in contrasto con l’obiettivo del piano di rientro” stipulato tra Stato e Regione nel 2010. LA SENTENZA

08 LUG - Con l’Accordo per il Piano di rientro stipulato con il ministro della Salute e il Ministro dell’Economia nel novembre 2010, la Regione Puglia ha assunto l’impegno di attuare azioni specifiche per garantire la riduzione della complessiva spesa per il personale. Ed è richiamando a questo accordo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 142/202, ha dichiarato illegittimo il comma 3 della legge regionale n. 21 del 7 luglio 2020 che, nell'ambito dell’Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, prevede che nei piani triennali di fabbisogni del personale delle Asl fosse introdotta la figura del “dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell’ambito del personale a tempo determinato”. Accolta, dunque, l’impugnativa deliberata dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2020.

Per i giudici della Consulta, in particolare, la norma prevista dalla legge regionale “viene a confliggere” con le previsioni del Piano “e a pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo assunto dall’Accordo, ponendosi effettivamente in contrasto con quanto disposto dall’art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009, secondo cui ‘[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro’”.

La richiamata norma statale, evidenzia infatti la Corte, “risponde all’obiettivo di assicurare il percorso di risanamento finanziario della sanità regionale che – come affermato più volte da questa Corte – è condizione necessaria per assicurare il buon andamento dei servizi”. D’altra parte “l’equilibrio del bilancio regionale e degli enti, che curano sul territorio della Regione il servizio sanitario è condizione necessaria, seppur di per sé non sufficiente, per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (ex plurimis, sentenza n. 62 del 2020)”, si legge nella sentenza.

08 luglio 2021
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