Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 01 MAGGIO 2024
Toscana
segui quotidianosanita.it

Tribunale di Firenze. Se il massaggio è “di benessere” non c’è esercizio abusivo della professione

Assoluzione, anche se con formula dubitativa, per un persona indagata che eseguiva massaggi, senza dichiarare finalità terapeutiche, ma solo "di benessere o distensivi", antistress ed antietà. LA SENTENZA.

12 FEB - Massaggi sempre di più nel mirino dell’esercizio abusivo della professione. Questa volta a sollevare il problema è il Tribunale di Firenze (sentenza 2486/2018) che ha assolto un presunto truffatore il quale pubblicizzava la sua attività di massaggiatore per sole donne, svolta presso la sua abitazione e in assenza della necessaria abilitazione e che era finito nel mirino dei giudici dopo l’inchiesta condotta da una trasmissione televisiva.

I giudici però hanno stabilito che l'abilitazione per la pratica di massaggi è necessaria solo per i massaggi di tipo curativo e non anche per i massaggi di benessere o distensivi. Di conseguenza, chi pratica questo tipo di massaggio "semplice" non risponde del reato di abusivo esercizio della professione.

Il fatto
Dopo un servizio televisivo in cui si denunciava il presunto truffatore e si mettevano in atto azioni per smascherarlo, la Polizia ha condotto un’indagine e denunciato il massaggiatore per il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all'articolo 348 cp, per avere svolto l'attività di fisioterapista e di massaggiatore estetico, senza essere abilitato, né per le pratiche fisioterapiche né per le pratiche estetiche.

La teste per l’accusa ha riferito che nel 2014 venne contattata da un giornalista per un servizio con l’obiettivo di scoprire se effettivamente un soggetto facesse massaggi senza avere le autorizzazioni necessarie; quindi telefonò a questo soggetto e prese appuntamento nel quale, dopo aver posizionato la borsa con la telecamera nascosta, fece un massaggio di 2 ore pagando 20 euro.

Dalle dichiarazioni dei testi – anche della Polizia - emerge che l'imputato ha sicuramente svolto due sedute di massaggio; nessun dubbio può esservi sulla identificazione del soggetto che nei filmati effettua questi massaggi in quanto la corrispondenza tra i due soggetti è stata accertata dal teste che visionò i filmati e lo riconobbe, anche perché stava effettuando indagini su di lui.

Non è invece stato possibile accertare se i locali dove i massaggi erano effettuati fossero quelli dell'abitazione del sospettato, dato che nessun appartenente alle forze dell'ordine impegnate negli accertamenti relativi al segnalato esercizio abusivo in questione è mai entrato nell’abitazione.

Oltre a ciò, non è emerso nient'altro, relativamente all'effettivo svolgimento in maniera non sporadica di tale attività e, soprattutto, relativamente a quale tipo di massaggi venisse da egli effettivamente proposto e svolto.

La sentenza
In questo senso il Tribunale afferma che deve rilevarsi come recentemente la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che (Cass. Pen., Sez. VI, n. 50063/2015), "il semplice massaggio non può essere ritenuto propriamente una cura dei dolori riservata a una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione dello Stato".

Se invece "i massaggi erano destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie, quali distorsioni o sciatolombalgie ... si trattava dunque di massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche, la cui effettuazione è riservata a titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone. Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo".

Quindi, se è vero che la teste ha riferito che disse al sospettato di avere problemi di cervicale, è però anche emerso che il massaggio che egli effettuò sulla stessa era, come riferito, "senza nessuna tecnica particolare, un massaggio che tende più a sfiorare il corpo che a dare qualcosa di particolare,  …, potremmo definirlo un massaggio di benessere ...".
Nei volantini pubblicitari acquisiti, è fatto riferimento esclusivamente a massaggi estetici, antistress ed antietà; così come nella pagina acquisita alla medesima udienza; nessun riferimento viene fatto a massaggi curativi o in grado di risolvere veri problemi fisici.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il sospettato effettuò due massaggi, in uno dei quali la "cliente" gli illustrò i suoi problemi di cervicale, ma il massaggio fu poi senza alcuna tecnica particolare.

Non è invece emerso che il sospettato abbia effettuato ulteriori massaggi né che abbia effettuato massaggi curativi e non solo di benessere.

“Non potendo, dunque – conclude il Tribunale -  ritenersi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'effettivo abusivo svolgimento … di una attività che richiedesse un'abilitazione professionale, si impone a questo giudice una pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli, seppur con formula dubitativa”.

12 febbraio 2019
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in QS Toscana

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy