Covid. Tar boccia ordinanza Lombardia su 100% Dad nelle scuole superiori

Covid. Tar boccia ordinanza Lombardia su 100% Dad nelle scuole superiori

Covid. Tar boccia ordinanza Lombardia su 100% Dad nelle scuole superiori
Per i giudici, “in una prospettiva di necessaria proporzionalità di misure incidenti su diritti fondamentali”, il provvedimento regionale “palesa un’intrinseca irragionevolezza, in quanto adotta la misura radicale della chiusura generalizzata delle scuole per fronteggiare rischi solo ‘probabili’”. Anche tenuto conto che la didattica in presenza “non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica”. La Regione: “Ne prendiamo atto, valuteremo reclamo”. LA SENTENZA

Gli studenti lombardi degli istituti scolastici secondari di secondo grado e degli istituti formativi professionali di secondo grado si preparino a tornare a scuola. Il Tar per la Lombardia ha infatti accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza regionale n. 676 dell'8 gennaio 2021 che stabiliva la didattica a distanza per il 100% fino al 24 gennaio 2021 (la discussione di merito è fissata per il prossimo 27 gennaio).

Per i giudici, l’ordinanza, tra le altre cose, interviene “da un latoper gestire un rischio di assembramenti solo ipotizzato, dall’altro, affronta tale rischio adottando una misura che paralizza la didattica in presenza, ma senza incidere sugli assembramenti, che, anche se riferiti agli studenti, non dipendono dalla didattica svolta in classe e, comunque, sono risolvibili mediante misure di altra natura”.

Inoltre, “in una prospettiva di necessaria proporzionalità di misure incidenti su diritti fondamentali, che il provvedimento regionale palesa un’intrinseca irragionevolezza, in quanto adotta la misura radicale della chiusura generalizzata delle scuole per fronteggiare rischi solo ‘probabili’”, tanto più considerato che rispetto alla didattica in presenza "non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica, in ragione delle concrete modalità di effettuazione della didattica stessa”.

Considerata poi la “sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto della compressione del diritto fondamentale all’istruzione e della oggettiva ricaduta delle misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di effettivo ‘ristoro’”, la decisione del Tar è di sospendere l’ordinanza.

“Prendiamo atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sulla scuola – commenta la Regione in una nota – e ci riserviamo, dopo aver valutato nel dettaglio le motivazioni dello stesso, di proporre reclamo poiché i riferimenti normativi che hanno orientato il Giudice del Tribunale, non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai vari Dpcm”.

14 Gennaio 2021

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