La Centrale Operativa Territoriale nel Pnrr

La Centrale Operativa Territoriale nel Pnrr

La Centrale Operativa Territoriale nel Pnrr

Gentile Direttore,
il PNRR prevede una Centrale Operativa Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al fine della valutazione multidimensionale e presa in carico unitaria socio-sanitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura diversi.
 
Questo modello assistenziale è l’evoluzione del Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi socio-sanitari già definito dal D.M. Sanità 10 luglio 2007 all’interno delle Case della Salute e attivo a livello dei distretti sanitari, ora confermato all’art.43 della legge di bilancio 2022 e al punto 2.7 del Piano delle Politiche Sociali 2021-2023.
 
Il PUA si distingue dal segretariato dei servizi sociali comunali di cui all’art.22 della legge 328/2000 con funzione solo informativa e di intervento monoprofessionale senza presa in carico integrata. La COT presenta il valore aggiunto di un portale gestionale informatico per la condivisione in tempo reale dei dati utili a gestire l’assistenza socio-sanitaria mediante l’integrazione di operatori diversi e l’uso condiviso di una sede unica secondo il modello delle Case della Salute, requisiti finora spesso mancanti nei PUA distrettuali che saranno assorbiti delle COT.
 
I PUA distrettuali, articolati in attività di sportello (front-office) e attività interna d’ufficio (back office), sono attivati da operatori attraverso segnalazioni su apposita modulistica che decodifica il bisogno espresso per orientare le richieste di intervento monoprofessionale subito ai rispettivi servizi e invece prendere in carico i bisogni complessi per una valutazione multiprofessionale e un piano assistenziale individuale (PAI).
 
Le competenze necessarie alle funzioni sono: capacità relazionali di accoglienza e ascolto, capacità di mediazione culturale, competenza nella raccolta e registrazione informatica dei dati utili ad una prima decodifica del bisogno espresso, conoscenza normativa dei diritti esigibili, del catalogo e rete dei servizi fruibili con loro modalità di erogazione, competenze di pre-valutazioni su schede validate, capacità di lavoro in gruppo, competenze amministrative, sociali e sanitarie di settore.
 
Le professionalità di norma coinvolte nelle funzioni del PUA sono : infermieri e altre professioni sanitarie, assistenti sociali, amministrativi, medici di distretto sanitario e curanti (art.25 LR n.10/1998, artt. 7 e 15 LR 22/2019 della Regione FVG).
 
La presa in carico infatti non è un semplice passaggio di consegne infermieristiche ma richiede anche una complessa valutazione multiprofessionale medica, riabilitativa e socio-economica tenendo conto della volontà della persona assistita, della sua famiglia e della rete di risorse umane e strutturali disponibili nella comunità locale.
 
I compiti delle equipe distrettuali del PUA includono la profilazione degli assistiti mediante schede multidimensionali validate, la costruzione di un piano assistenziale individuale (PAI), le valutazioni di appropriatezza per fornitura di protesi, ausili, dispositivi medici, prodotti farmaceutici e alimentari AFIR, assegnazione di budget di salute e altri contributi economici, trasporti secondari, interventi riabilitativi, accesso a strutture residenziali e semiresidenziali, attivazione di domande di invalidità civile e amministratore di sostegno, programmazione di monitoraggi con medici curanti, specialisti e altri sanitari anche mediante la telemedicina.
 
Si rafforza così la funzione di coordinamento e integrazione della rete dei servizi locali gestita dai distretti sanitari ai sensi degli artt. 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies del D.Lgs. 502/1992 per garantire i LEA territoriali previsti dal DPCM 12 gennaio 2017.
 
L’art.117 della Costituzione ha infatti stabilito il principio che Regioni e Aziende Sanitarie regolamentino l’organizzazione sanitaria nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (Corte Cost. n.209/2021 e 168/2021) che definiscono struttura e funzioni unitarie integrate del Distretto Sanitario ad uguale garanzia dei diritti esigibili degli assistiti su tutto il territorio nazionale e della sicurezza delle cure di cui all’art.1 della legge n.24/2017.
 
Il PNRR prevede infine una centrale telefonica remota, gestita da personale non sanitario a livello regionale, almeno ogni milione di residenti, col numero unico europeo 116117, a disposizione della popolazione per chiamate non urgenti allo scopo di ottenere sia informazioni brevi sui servizi sanitari e sia il trasferimento di chiamata alla guardia medica o se necessario alla diversa centrale operativa del 112 che rimane esclusiva per la gestione delle emergenze sanitarie.
 
Il motore di questi strumenti già noti rimane il valore e l’impegno del capitale umano.
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario ASFO Pordenone

09 Dicembre 2021

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