Gentile Direttore,
per deflazionare il contenzioso paziente / medico si potrebbe far riferimento:
1) alla proposta di legge Matone del 24 Luglio 2023. Con essa, l’articolo 590-sexies del codice penale (Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario) viene sostituito. Appare interessante la frase secondo cui: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. In questo modo si abbraccerebbero tutte le forme della colpa nell’ambito penale.
2) al disegno di legge d’iniziativa dei senatori Di Nicola ed altri riguardante l’eccessiva contenziosità nei confronti dei Giornalisti. Quanto vale per la categoria dei Giornalisti altrettanto si potrebbe dire per quella dei Medici ovvero: è necessario scoraggiare eventuali domande risarcitorie non solo infondate ma anche palesemente esorbitanti. Si tratta di fissare un criterio certo ed univoco per la determinazione del quantum della condanna equitativamente disposta dal Giudice per la temerarietà della lite ex art. 96 cpc, norma già vigente nell’Ordinamento. Pertanto, all’articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, si potrebbe inserire (ripreso dal disegno di legge e modificato): «Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione o commessa durante l’esercizio medico, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l’attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all’articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria».
3) al Codice Deontologico Medico. Se si vuole seriamente porre un argine alla contenziosità in ambito medico e sanitario non ci si può esimere da una rigida ed univoca applicazione del Codice Deontologico che passi attraverso una sanzione certa e linee ermeneutiche comuni ai vari Ordini Provinciali, in modo tale da limitare la discrezionalità degli Ordini nel valutare il comportamento degli iscritti e, al contempo, rendere ben consapevole l’iscritto circa la sanzione riconnessa al proprio comportamento. Le sanzioni disciplinari sono certe nel Codice Deontologico Forense.
Dott. Arnaldo Capozzi
Medico Chirurgo, Roma