Legge Gelli, necessari alcuni correttivi

Legge Gelli, necessari alcuni correttivi

Legge Gelli, necessari alcuni correttivi

Gentile direttore,
nei giorni 30 settembre e 1 ottobre si è tenuta a Firenze la IV Convention Nazionale dei Clinical Risk Manager Italiani, organizzata dalla Regione Toscana di concerto con il Direttore Sanità Welfare e Coesione Sociale, Dott. Federico Gelli, in collaborazione con la Regione Emilia- Romagna cui è affidato il coordinamento della Sub Area Rischio Clinico.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento dei Centri Regionali della Gestione del Rischio Sanitario presenti sul territorio nazionale chiamandoli a confrontarsi su alcune tematiche di interesse comune anche alla luce del Piano di Azione Globale dell’OMS per la Sicurezza dei Pazienti 2021-2030. Nelle organizzazioni sanitarie del nostro Paese operano ormai da tempo professionisti che si impegnano quotidianamente per ridurre i rischi di accadimento di eventi dannosi e per il miglioramento complessivo della sicurezza dei pazienti e dei professionisti. Il Comitato Tecnico delle Regioni e Province Autonome per la sicurezza del paziente/Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute ha promosso, a partire dal 2015 a cadenza biennale, un momento di incontro e confronto tra i professionisti, insieme agli altri attori istituzionali interessati, quali il Ministero della Salute, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e l’Istituto Superiore di Sanità.

La Convention è stata l’occasione di un proficuo confronto tra i professionisti del risk management che operano nei diversi contesti sanitari sia pubblici che privati. I tavoli di lavoro hanno contribuito all’approfondimento delle tematiche della sicurezza delle cure, sostenibilità e modelli organizzativi, responsabilità professionale e sicurezza delle cure/sicurezza dei professionisti, della sicurezza delle cure nel territorio, della Diagnostic Safety (tema del World Patient Safety Day 2024) e in merito alla prevenzione e gestione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) ed alla sicurezza delle cure e telemedicina/sanità digitale.

In tema di responsabilità professionale e sicurezza delle cure/sicurezza dei professionisti è emersa la necessità di una formazione specifica dei professionisti che, a vario titolo, siano coinvolti nella gestione del contenzioso medico-legale in tema di responsabilità professionale, al fine di garantire la migliore difesa dell’Azienda Sanitaria ovvero tutelando il diritto al risarcimento, quando dovuto, da considerarsi quale extrema ratio della prestazione sanitaria.

Rispetto alle previsione dell’art. 13 della Legge 24/2017 è emersa la necessità di abrogare la parte in cui si prevede, entro 45 giorni, l’obbligo di comunicazione ai professionisti sanitari in merito all’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato ovvero l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte, ove l’omissione, la tardività’ o l’incompletezza delle comunicazioni di cui sopra precludono l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

A tal proposito si è evidenziato come l’attività di individuazione dei professionisti coinvolti e la necessità di comunicazione entro le tempistiche delineate, abbiano ingenerato un eccessivo e talvolta improprio ed inefficace carico di lavoro degli uffici e del personale all’uopo dedicati, peraltro ingenerando sfiducia, rabbia, frustrazione e ripercussioni di carattere personale e lavorativo nei professionisti destinatari della comunicazione, rilevandosi con ciò effetti sostanzialmente difformi rispetto alla ratio della legge 24/2017. L’abrogazione di tale articolato normativo lascerebbe ovviamente invariato il ruolo della Corte dei Conti nel valutare le condotte professionali ai fini della eventuale azione di responsabilità amministrativa.

Nelle more di un intervento abrogatorio, si rimarca come i professionisti del risk management non possano (né debbano) in alcun modo prestare la propria opera professionale nelle attività correlate al disposto di cui all’art. 13, rilevati l’essenzialità del rapporto di fiducia e collaborazione tra questi e gli altri professionisti sanitari nella efficace realizzazione della cultura della sicurezza delle cure.

Dott. Lorenzo Menozzi
Prof. Pasquale Giuseppe Macrì

02 Ottobre 2024

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