Contro la denuncia per il “reato universale”  

Contro la denuncia per il “reato universale”  

Contro la denuncia per il “reato universale”  

Gentile Direttore,
la ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, durante la trasmissione televisiva Tagadà di La7, ha espresso l’opinione che “Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla Procura”. Il fatto risale al 18 ottobre u.s. e, per quanto sia stato ampiamente commentato anche in QS, merita ancora qualche riflessione.

La ministra Roccella è evidentemente a conoscenza della coesistenza nel codice penale dei delitti di omissione di referto (articolo 365) e di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio (articoli 361 e 362); è per questo che ella ritiene esistere un obbligo di denuncia in capo al medico, solo quando rivesta la qualifica di pubblico ufficiale (o – è da ritenere sottinteso – incaricato di pubblico servizio).

L’opinione, che può apparire acuta, della ministra è in realtà sommaria; infatti, la coesistenza dei delitti citati ha suscitato da sempre un problema interpretativo non ancora univocamente risolto e la ministra accoglie incondizionatamente una delle due soluzioni.

In sintesi e semplificando le differenze testuali degli articoli del codice penale, il medico è tenuto a portare a conoscenza di un delitto perseguibile di ufficio la Procura della Repubblica con lo strumento:
– del referto (articolo 365) in quanto esercente una professione sanitaria;
– della denuncia (articoli 361 e 362) quando pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il problema interpretativo è se per il medico, quando pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che abbia prestato opera od assistenza nel caso di un delitto perseguibile di ufficio, prevalga la natura professionale della sua attività e sia quindi vincolato al referto oppure la sua qualifica giuridica e sia quindi tenuto alla denuncia.

Delle differenze fra referto e denuncia, quella che rileva in questa sede è che non è prevista per la denuncia l’esimente contemplata invece per il referto; in base a detta esimente, il professionista sanitario può scegliere di omettere il referto quando esso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Ricorrendo ad un esempio tratto dalla casistica generale, con l’esimente si è inteso arginare il rischio che una persona, ferita nel corso di un’attività delittuosa, rinunci alle cure per il timore di essere oggetto di segnalazione da parte del professionista sanitario.

Evidentemente la ministra Roccella, che si riferisce alla denuncia del medico pubblico ufficiale, opina che sia corretta l’interpretazione che privilegia la qualifica giuridica rispetto alla natura professionale della prestazione.

Con riferimento ai possibili esempi legati alla casistica di specie, stante la tesi interpretativa della ministra, i genitori, in caso di problemi di salute del figlio minore di età, nato con procedura di maternità surrogata, potrebbero omettere di rivolgersi a professionisti operanti nelle strutture del servizio sanitario nazionale per evitare il rischio della denuncia.

L’interpretazione contraria giudica invece prevalente la tutela della salute, sancita dalla Costituzione come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, sull’interesse pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia e ritiene il medico vincolato al referto anche se pubblico ufficiale, dandogli così la possibilità di ricorrere all’esimente e di omettere la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Come già accennato, il problema interpretativo sopra discusso esiste sin dall’entrata in vigore del codice penale, quando i medici pubblici ufficiali erano in numero assoluto (e in proporzione rispetto al totale) minore in confronto alla situazione attuale, e non ha mai trovato soluzione, orientando di conseguenza le persone bisognose di cure ad astenersi dal rivolgersi ai servizi pubblici o convenzionati.

E’ giunto il momento che i medici – e non solo i medici perché la questione riguarda tutti i professionisti sanitari – prendano una posizione chiara ed aderiscano alla interpretazione coerente con il dettato dell’articolo 32 della Costituzione, per cui essi, anche quando pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono vincolati all’articolo 365, quindi con la facoltà di adottare l’esimente, e non agli articoli 361 e 362 che non la prevedono.

Le seguenti norme hanno già attuato – e da parecchi anni – la scelta in tal senso, vincolando il medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al referto e non alla denuncia:

– comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (sul quale mi sono già espresso in QS con un articolo di sei anni fa ma ancora attuale);

– comma 7 dell’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

La precedentemente auspicata presa di posizione va intesa, in senso generale, come espressione dell’alleanza fra professionisti sanitari e persone e, per quanto riguarda il presunto “reato universale”, di fiducia dei primi nei confronti delle scelte di salute delle seconde.

Daniele Rodriguez
Ordinario di Medicina legale i.q. – Università di Padova
Vice presidente COMLAS

Il testo della lettera è condiviso dall’Ufficio di Presidenza della COMLAS – Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale

Daniele Rodriguez

11 Novembre 2024

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