Cbd. Il Tar Lazio respinge il ricorso contro il suo inserimento nella tabella dei medicinali stupefacenti

Cbd. Il Tar Lazio respinge il ricorso contro il suo inserimento nella tabella dei medicinali stupefacenti

Cbd. Il Tar Lazio respinge il ricorso contro il suo inserimento nella tabella dei medicinali stupefacenti
Il Tar ha riconosciuto come legittima la scelta ministeriale di classificare le composizioni orali a base di Cbd tra i medicinali tabellati, ritenendo fondata l’applicazione del principio di precauzione in assenza di una certezza scientifica sulla sicurezza del consumo. Il Tribunale ha evidenziato che la Cannabis sativa, nella sua interezza, è inserita nella Tabella II delle sostanze stupefacenti senza distinzione tra i suoi componenti. LA SENTENZA

Il Tar del Lazio, con sentenza pubblicata il 16 aprile 2025, ha respinto il ricorso contro il Decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024. Il provvedimento ministeriale aveva inserito nella tabella B dei medicinali stupefacenti le composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis.

I ricorrenti, tutti operatori economici nella produzione e commercializzazione di derivati della Cannabis Sativa L., contestavano l’inserimento, sostenendo l’assenza dei presupposti normativi previsti dall’art. 14 del DPR 309/1990. Secondo la loro tesi, né l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) né il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) avrebbero accertato “concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica”, né confermato che il CBD costituisca una sostanza psicotropa o stupefacente.

Il Ministero della Salute, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha ribattuto invocando il principio di precauzione, previsto dal diritto europeo e nazionale, evidenziando le incertezze scientifiche sulla sicurezza del CBD se assunto oralmente al di fuori del circuito medico. In particolare, il CBD naturale non è mai totalmente privo di THC, sostanza psicotropa già tabellata, e può potenzialmente interagire con altri farmaci o causare effetti indesiderati, come rilevato nei pareri aggiornati dell’ISS (14 maggio 2024) e del CSS (11 giugno 2024).

Tra le motivazioni a sostegno dell’inserimento in tabella, il Ministero ha richiamato le segnalazioni di reazioni avverse rilevate nei sistemi di farmacovigilanza europei, i rischi legati a contaminazioni da cannabinoidi sintetici, e la difficoltà di standardizzare la composizione dei prodotti CBD commercializzati fuori dal canale farmaceutico.

Nel merito, il Tar ha riconosciuto come legittima la scelta ministeriale di classificare le composizioni orali a base di CBD tra i medicinali tabellati, ritenendo fondata l’applicazione del principio di precauzione in assenza di una certezza scientifica sulla sicurezza del consumo.

Il Tribunale ha evidenziato che: la Cannabis sativa, nella sua interezza, è inserita nella Tabella II delle sostanze stupefacenti senza distinzione tra i suoi componenti; i pareri tecnico-scientifici dell’Iss e del Css, pur non conclusivi sull’effetto psicotropo del CBD, indicano potenziali rischi derivanti dall’interazione con il THC e da un uso non controllato; la legge 242/2016, che promuove la coltivazione della canapa industriale, non modifica il regime penale del DPR 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti; e l’uso orale del CBD non è autorizzato come alimento a livello europeo, ma esclusivamente come medicinale (es. Epidyolex).

La sentenza rappresenta un passaggio cruciale per l’intero comparto della canapa in Italia. Riconoscendo la centralità del principio di precauzione, il TAR di fatto rafforza la posizione del Ministero nel regolamentare l’uso delle sostanze derivate dalla cannabis in funzione della tutela della salute pubblica, anche a fronte di evidenze scientifiche non definitive.

16 Aprile 2025

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