Pma. Società scientifiche ricorrono al Tar. Annullate raccomandazioni cliniche vincolanti per i centri medici contenute nelle linee guida

Pma. Società scientifiche ricorrono al Tar. Annullate raccomandazioni cliniche vincolanti per i centri medici contenute nelle linee guida

Pma. Società scientifiche ricorrono al Tar. Annullate raccomandazioni cliniche vincolanti per i centri medici contenute nelle linee guida
a sentenza è stata emessa dalla Sez. di Roma Terza/Q, (Pres. Maria Cristina Quiligotti, giudice estensore Claudia Lattanzi) sul ricorso presentato da SIRU – Società Italiana della Riproduzione Umana, SIA – Società Italiana di Andrologia, SIU - Società Italiana di Urologia, UROP - Urologi Ospedalità Privata e CECOS Italia

Il TAR del Lazio ha annullato alcuni dei contenuti delle recenti Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di PMA ai sensi dell’Art. 7 della L. 40/2004 emanate con Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2024. La sentenza è stata emessa dalla Sez. di Roma Terza/Q, (Pres. Maria Cristina Quiligotti, giudice estensore Claudia Lattanzi) sul ricorso presentato da SIRU – Società Italiana della Riproduzione Umana, SIA – Società Italiana di Andrologia, SIU – Società Italiana di Urologia, UROP – Urologi Ospedalità Privata e CECOS Italia, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Paola Costantini, Sebastiano Papandrea, Stefano Martina.

Il provvedimento del TAR LAZIO – informano in una nota le ricorrenti – ha annullato in particolare tutte le raccomandazioni in materia clinica aventi carattere vincolante per tutti i centri medici, contenute nelle Linee Guida ministeriali impugnate. Il TAR di Roma ha infatti ribadito come sarebbe incostituzionale imporre ai medici prescrizioni vincolanti in ambito diagnostico-terapeutico e ha effettuato un’interpretazione Costituzionalmente orientata, riconoscendo il ruolo di riforma fondamentale in ambito Sanitario della L. 24/2017 (cd: “Gelli-Bianco”) e confermando come tutte le raccomandazioni in materia diagnostico-terapeutica, anche quelle non vincolanti, rivolte ai medici debbano essere garantite per la loro scientificità, attualità ed appropriatezza, dalle forme e procedure previste da tale legge. “Siamo molto soddisfatti della sentenza – affermano le Società Scientifiche – soprattutto del fatto che il TAR del Lazio abbia tutelato, riconoscendone la valenza costituzionale, il principio di libertà e indipendenza del medico unitamente a quella di scientificità e appropriatezza delle cure, specificando che tali valori non possono essere compressi, come avrebbe chiesto nelle proprie difese il Ministero della Salute, per presunte ragioni di natura bioetica”.

La stessa sentenza è poi entrata nella questione del rapporto fra “Endocrinologi Andrologi” e “Urologi con competenze Andrologiche” riconoscendo la piena equiparazione fra le due figure e annullando il Decreto Ministeriale impugnato nel punto in cui riconosceva agli “Urologi con competenze andrologiche” esclusivamente funzioni in ambito chirurgico. Importante, inoltre, è stato il riconoscimento del Sistema Nazionale delle Linee Guida, istituito e disciplinato dalla Legge Gelli-Bianco e dai decreti attuativi, come unico valido strumento per introdurre raccomandazioni in materia sanitaria, di natura diagnostico-terapeutica: tale sistema, che prevede il coinvolgimento delle società scientifiche di riferimento, richiede un particolare iter di approvazione finalizzato a garantire la scientificità, appropriatezza ed aggiornamento delle raccomandazioni anche attraverso il controllo della carenza di conflitti di interessi da parte di chi ne contribuisce alla stesura. Requisiti, invece, non richiesti né garantiti dalle Linee Guida Ministeriali previste dalla legge 40/2004, oggetto di impugnazione. Tra gli argomenti trattati dalle Società Scientifiche ricorrenti, è importante sottolineare quello della PGT-A ossia un tipo di test genetico pre-impianto per le aneuploidie: laddove la letteratura scientifica internazionale individua il PGT-A come un add-on – affermano le società scientifiche – il TAR ha specificato come le Linee Guida Ministeriali non contengano una raccomandazione ma una “mera indicazione”, sicché spetta al medico decidere se illustrare o meno ai pazienti tali procedure.

17 Aprile 2025

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