Pianta organica delle farmacie. Il Consiglio di Stato: “La discrezionalità del Comune è ampia, ma non possono esercitarla in modo arbitrario”

Pianta organica delle farmacie. Il Consiglio di Stato: “La discrezionalità del Comune è ampia, ma non possono esercitarla in modo arbitrario”

Pianta organica delle farmacie. Il Consiglio di Stato: “La discrezionalità del Comune è ampia, ma non possono esercitarla in modo arbitrario”

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5629/2026, ha ribadito che i Comuni, pur godendo di ampia discrezionalità, non possono esercitarla in modo arbitrario. La distribuzione delle sedi deve garantire un'equa copertura su tutto il territorio comunale, evitando sovrapposizioni e zone scoperte. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5629 del 14 luglio 2026, si è pronunciato sull’ampiezza dei poteri spettanti al Comune in sede di pianificazione farmaceutica, in relazione al concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria.

I Giudici hanno evidenziato che la discrezionalità comunale è ampia, ma non è assoluta perché, in tal caso, si trasformerebbe in arbitrio.

I Giudici amministrativi di seconde cure hanno affermato che “non può dubitarsi che la potestà allocativa [del comune] debba tendere, secondo un ragionevole contemperamento di bisogni e poteri di tutti i soggetti coinvolti, a non sovrapporre, per quanto possibile, le zone di due aree contigue, non potendo l’assetto geografico della zona essere arbitrario in termini di incongrua distribuzione del servizio nonché d’incapienza o insufficienza del bacino di clientela”.

Inoltre, “la distribuzione delle farmacie deve guardare al territorio complessivamente inteso, secondo le disposizioni dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012”.

Con riferimento alla stringatezza della motivazione espressa in merito alla localizzazione, i Giudici hanno richiamato la giurisprudenza, in base alla quale “per quanto le scelte compiute in sede di definizione delle nuove sedi farmaceutiche, in quanto integranti un atto programmatorio a contenuto generale, non necessitino di norma di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, nondimeno si impone come indefettibile una esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante, i quali criteri devono almeno potersi desumere dagli atti del procedimento complessivamente inteso, in modo che sulla base di questi sia possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi”.

In conclusione, la questione della localizzazione va valutata in un’ottica più estesa e alla luce della finalità – perseguita dalla riforma del 2012 – di assicurare una maggiore capillarità del servizio con riferimento al complessivo territorio comunale. L’obiettivo deve essere quello di rendere quanto più accessibile il servizio farmaceutico attraverso una più equa distribuzione sul territorio comunale.

Nel caso in esame, poiché la nuova sede sarebbe stata collocata in una zona già coperta da altre farmacie, i Giudici hanno annullato gli atti impugnati in parte qua e posto l’obbligo per l’Amministrazione di riconsiderare la localizzazione contestata all’esito di un adeguato supplemento istruttorio.

20 Luglio 2026

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