Autotutela e integrazione universitaria: le nuove linee guida del Lazio

Autotutela e integrazione universitaria: le nuove linee guida del Lazio

Autotutela e integrazione universitaria: le nuove linee guida del Lazio

La delibera diventa il punto di partenza per sostenere una tesi più ampia sul dovere di riallineamento dell'azione amministrativa al modello legale delle AOU, e Rieti entra nel ragionamento come il primo banco di prova di questo principio, non come un'aggiunta polemica. LE LINEE GUIDA

Ci sono provvedimenti amministrativi destinati a disciplinare il futuro.

Altri che, pur senza dichiararlo, finiscono inevitabilmente per interrogare il passato.

Le nuove linee guida approvate dalla Regione Lazio con la deliberazione della Giunta regionale n. 529 del 9 luglio 2026 appartengono a questa seconda categoria.

Formalmente esse riguardano il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse del Servizio sanitario regionale.

Sostanzialmente, però, riaffermano un principio di ben più ampia portata: l’Azienda ospedaliero-universitaria costituisce un modello istituzionale speciale, nel quale l’integrazione tra Università e Servizio sanitario nazionale non può essere lasciata all’autonomia organizzativa delle aziende, ma deve rispettare rigorosamente l’assetto delineato dal decreto legislativo n. 517 del 1999.

È questo il passaggio che rende la deliberazione particolarmente significativa.

Il Lazio non disciplina genericamente tutte le aziende sanitarie.

Quando affronta il tema delle strutture universitarie, lo fa guardando alla propria unica Azienda ospedaliero-universitaria, quella di Tor Vergata, costruendo una disciplina coerente con il modello nazionale dell’integrazione ospedaliero-universitaria.

La Regione distingue infatti le strutture complesse ordinarie da quelle universitarie, dedicando a queste ultime una regolamentazione autonoma.

La deliberazione stabilisce testualmente che:

«Gli incarichi di direzione delle strutture complesse a direzione universitaria sono conferiti dal Direttore generale d’intesa con il Rettore, sentito il Dipartimento universitario competente ovvero la struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale degli aspiranti. Regione, Azienda e Università disciplinano con propri regolamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, le modalità di conferimento degli incarichi, assicurandone la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali».

In poche righe la Regione richiama tutti gli elementi costitutivi dell’integrazione ospedaliero-universitaria.

L’intesa con il Rettore.

Il coinvolgimento del Dipartimento universitario.

La centralità del curriculum scientifico.

La predisposizione congiunta dei regolamenti.

La pubblicazione delle procedure da parte sia dell’Azienda sia dell’Università.

Non è una tecnica amministrativa.

È il riconoscimento che Università e Servizio sanitario rimangono due istituzioni autonome, chiamate ad esercitare congiuntamente funzioni diverse ma complementari.

L’assistenza.

La ricerca.

La formazione.

È esattamente il modello costruito dal legislatore statale.

Ed è significativo che la Regione Lazio lo riaffermi proprio oggi, dopo gli importanti chiarimenti intervenuti sul piano giurisprudenziale e istituzionale.

Basti ricordare il parere reso il 20 giugno 2025 dall’Avvocatura Generale dello Stato proprio con riferimento all’Azienda ospedaliero-universitaria Tor Vergata, nonché la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 904 del 2026, che hanno contribuito a ricondurre il dibattito entro il quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 517 del 1999.

La deliberazione del Lazio non richiama espressamente tali precedenti.

Tuttavia ne condivide l’impostazione.

L’integrazione ospedaliero-universitaria non è una formula organizzativa.

È un modello giuridico.

E come ogni modello giuridico richiede il rispetto dei presupposti che l’ordinamento ha previsto per la sua costituzione e per il suo funzionamento.

È proprio da questa constatazione che nasce una riflessione ulteriore.

Le nuove linee guida non riguardano soltanto le future nomine.

Esse offrono anche un criterio per verificare la conformità degli assetti già esistenti.

Quando una Regione disciplina in modo così rigoroso il rapporto tra Direttore generale, Rettore e Università, riconosce implicitamente che tali elementi non costituiscono semplici modalità organizzative, ma requisiti essenziali dell’integrazione ospedaliero-universitaria.

Di conseguenza, ogni situazione nella quale tali presupposti risultino assenti o alterati merita una verifica alla luce del principio di legalità.

È qui che entra in gioco l’autotutela.

Troppo spesso essa viene percepita come uno strumento eccezionale, quasi un’ammissione di errore.

È vero l’opposto.

L’autotutela rappresenta la forma più elevata di amministrazione responsabile.

Un’amministrazione autorevole non è quella che difende sempre i propri atti.

È quella che sa riesaminarli quando il quadro normativo, la giurisprudenza e gli indirizzi istituzionali ne evidenzino l’incoerenza con l’ordinamento.

Sotto questo profilo, la vicenda dell’ASL di Rieti assume inevitabilmente un rilievo particolare.

Proprio in quella Azienda si è tentato di introdurre un modello di integrazione universitaria attraverso un Accordo quadro con l’Università “La Sapienza”, dando luogo ad un articolato contenzioso che ha posto al centro della discussione il rispetto del decreto legislativo n. 517 del 1999.

Oggi la stessa Regione Lazio afferma che, quando si tratta di strutture universitarie, è necessaria l’intesa con il Rettore, il coinvolgimento del Dipartimento universitario competente e una disciplina condivisa tra Regione, Azienda e Università.

È difficile non cogliere la distanza tra questo modello e soluzioni costruite lungo percorsi differenti.

Non si tratta di alimentare nuovi contenziosi.

Al contrario.

Si tratta di evitarli.

Proprio per questo la deliberazione della Giunta regionale potrebbe rappresentare l’occasione per una più ampia riflessione istituzionale.

L’autotutela non dovrebbe essere vista come il rimedio ad un errore.

Dovrebbe essere considerata il naturale completamento del principio di buon andamento dell’amministrazione.

Quando l’evoluzione della giurisprudenza, i pareri dell’Avvocatura dello Stato e gli stessi indirizzi regionali convergono verso una medesima interpretazione dell’ordinamento, il riesame degli atti non costituisce una debolezza dell’amministrazione.

Ne rappresenta, invece, la forza.

Perché la legalità amministrativa non si misura dalla capacità di difendere il passato.

Si misura dal coraggio di ricondurlo, quando necessario, entro i confini del diritto.

Ettore Jorio

27 Luglio 2026

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