La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal contratto firmato, ma da come la prestazione viene concretamente svolta. È il principio che emerge dalla sentenza n. 231/2026 della Corte d’Appello di Ancona, che ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Ancona del febbraio 2026, riconoscendo la legittimità delle pretese contributive dell’Inps nei confronti di una società titolare di farmacia.
La vicenda riguarda farmaciste formalmente assunte con contratti di lavoro autonomo a partita IVA, ma di fatto impiegate come lavoratrici subordinate. La pronuncia è contenuta nella circolare diffusa da Federfarma, che richiama l’attenzione dei titolari sui profili di rischio contributivo legati all’impiego di professionisti “autonomi” senza il rispetto effettivo delle condizioni del lavoro autonomo.
Gli elementi che hanno portato alla riqualificazione
La Corte d’Appello ha ritenuto che le farmaciste con partita IVA fossero in realtà inserite in un sistema organizzativo unitario e soggette, sia pure in forma attenuata, al potere direttivo e organizzativo della società. Secondo i giudici, la subordinazione può manifestarsi anche in forma attenuata nelle prestazioni professionali di natura intellettuale, ed è necessario valutare gli elementi concreti del rapporto.
Tra gli indizi raccolti, la Corte ha rilevato che le farmaciste “autonome” e quelle dipendenti svolgevano le stesse mansioni secondo modalità operative analoghe, risultando tra loro sostanzialmente fungibili e interscambiabili. L’impiego delle prime nella copertura degli orari di apertura in un sistema di turnazione era pari a quello dei farmacisti subordinati. Era previsto un monte ore settimanale predeterminato, con l’obbligo di comunicare le assenze. Le professioniste dovevano osservare direttive aziendali in materia di prezzi, sconti, offerte e fornitori, al pari dei dipendenti. Il compenso era periodico e determinato secondo criteri fissati dall’azienda. Infine, mancava un investimento iniziale e un effettivo rischio imprenditoriale in capo alle professioniste.
Le indicazioni per i titolari
Alla luce della pronuncia, Federfarma richiama l’attenzione sull’esigenza di verificare con particolare rigore le modalità concrete di impiego dei farmacisti formalmente autonomi, soprattutto nei casi in cui siano stabilmente inseriti nella copertura ordinaria del servizio, risultino interscambiabili con il personale dipendente, operino secondo turnazioni o monte ore predeterminati, ricevano indicazioni su aspetti organizzativi o commerciali, percepiscano compensi periodici definiti secondo criteri aziendali e non dispongano di una effettiva autonoma organizzazione imprenditoriale.
In presenza di tali elementi, si legge nella circolare, il rapporto può essere riqualificato come subordinato, con conseguente esposizione a onerose pretese contributive da parte dell’Inps per l’inquadramento dei farmacisti nella gestione previdenziale dei lavoratori subordinati, oltre ai connessi profili sanzionatori.
Il precedente della Cassazione
Federfarma ricorda che anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1095 del 16 gennaio 2023, ha stabilito che l’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore a partita IVA esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo e inquadra lo stesso nell’ambito del lavoro subordinato. In particolare, la Cassazione presume il potere direttivo e di controllo in caso di controllo sull’entità oraria e giornaliera della prestazione, compenso commisurato alle giornate lavorative, non sussistenza di un rischio economico per il lavoratore, disponibilità a operare nelle fasce orarie richieste, oggetto generico della collaborazione e mancanza di un’obbligazione di risultato.
La posizione di Federfarma
La decisione della Corte d’Appello di Ancona conferma quanto Federfarma aveva già indicato con la circolare n. 447 del 18 novembre 2024. Già in quella occasione la Federazione aveva messo in guardia le farmacie, segnalando come il lavoro autonomo rappresentasse “la forma contrattuale con maggiori rischi in termini di contenzioso, laddove dovesse emergere, in fase di accertamento ispettivo o verifica, che la prestazione lavorativa effettivamente svolta non fosse autonoma, ma di fatto celava un rapporto di lavoro subordinato”.