Decreto PA. Via libera dalla Camera. Commissario per i materiali Covid, riordino funzioni sanitarie e proroga al 2027 dei fondi per le liste d’attesa

Decreto PA. Via libera dalla Camera. Commissario per i materiali Covid, riordino funzioni sanitarie e proroga al 2027 dei fondi per le liste d’attesa

Decreto PA. Via libera dalla Camera. Commissario per i materiali Covid, riordino funzioni sanitarie e proroga al 2027 dei fondi per le liste d’attesa

La Camera approva con 133 voti favorevoli e 66 contrari. Diverse le misure per la sanità: dal trasferimento di competenze tra Ministero, Organismo di vigilanza e Agenas all'elenco dei direttori generali e all'8 per mille. Il provvedimento passa al Senato. IL TESTO

L’Aula della Camera ha approvato con 133 voti favorevoli e 66 contrari la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”. Il testo passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura.

Il provvedimento, composto da 26 articoli suddivisi in cinque Capi, interviene su ambiti eterogenei: dalla funzionalità della pubblica amministrazione agli enti locali, dalla protezione civile ai Campi Flegrei, dalla ricostruzione post-sisma alla riscossione locale. L’articolo 4 è interamente dedicato alle disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica.

Un Commissario per smaltire i materiali Covid

Il primo blocco dell’articolo 4 (commi da 1 a 7) istituisce un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. La nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Secondo quanto riportato nelle relazioni illustrate nel dossier, dal luglio 2023 il Ministero è subentrato nella gestione dei materiali e attualmente risultano ancora stoccati 312.504 metri cubi di materiale, pari a circa 22.692 tonnellate, distribuiti in 16 magazzini sul territorio nazionale. La quasi totalità (98,69%) è costituita da mascherine, tute, camici e guanti, riconducibili alla categoria dei rifiuti non pericolosi.

Il Commissario, che cesserà le proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027, avrà il compito di concentrare in un unico centro di responsabilità le decisioni per il rapido completamento delle attività. Per fare ciò, potrà operare in deroga alle ordinarie procedure del Codice dei contratti pubblici e del Testo unico ambientale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa europea. Il suo compenso è fissato in 40.000 euro annui, con oneri quantificati in 44 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni per il 2027.

Liste d’attesa: proroga al 2027 per l’utilizzo dei fondi Covid

Un’altra misura significativa riguarda il potenziamento della risposta sanitaria per il recupero delle liste d’attesa. Il comma 8-bis, inserito in sede referente, proroga al 31 dicembre 2027 l’autorizzazione per le Regioni e le Province autonome a utilizzare le risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza Covid-19, erogate nel 2020 e 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali.

Tali fondi potranno essere impiegati per garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa. La proroga consente inoltre di avvalersi, anche per il 2027, delle procedure relative ai regimi tariffari straordinari introdotti per le medesime finalità.

Riordino delle funzioni: poteri al Ministero e all’Agenas

L’articolo 4 interviene anche sull’assetto organizzativo del Ministero della salute. Il comma 9 trasferisce dall’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria alle direzioni generali del Ministero le attività di monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), compresi i poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi regionali o di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS). Il medesimo comma prevede che il destinatario del rapporto del RUAS sul monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale sia l’Agenas, in luogo del summenzionato Organismo.

Il comma 10, invece, opera un trasferimento di funzioni in senso opposto: varie competenze passano dai dipartimenti e direzioni generali del Ministero all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Si tratta, tra le altre, del monitoraggio del Piano sanitario nazionale e dei patti per la salute, del riconoscimento e della revoca del carattere scientifico degli IRCCS e degli “ospedali di caratura nazionale”, della gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS, del finanziamento e monitoraggio della ricerca corrente degli IRCCS, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenas, nonché della pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

Il dossier segnala tuttavia alcune perplessità su questo trasferimento, suggerendo di chiarire l’ambito delle funzioni trasferite e l’opportunità di prevedere l’adozione delle connesse modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Il Comitato per la legislazione, nel suo parere, ha rilevato che l’espressione “ospedali di caratura nazionale” non trova corrispondenza nell’ordinamento e risulta pertanto suscettibile di approfondimento.

Altre misure: dall’elenco dei direttori generali all’8 per mille

Il comma 10-bis proroga la validità delle iscrizioni nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La proroga riguarda i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato il 16 dicembre 2022, per i quali il termine quadriennale scadrebbe, e si applica fino alla pubblicazione dell’elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Infine, il comma 8 dell’articolo 4 interviene sulla gestione dei residui dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale. La norma applica anche alle somme residue del riparto 2024 (quantificate in 41.732.206 euro) la facoltà, già prevista per il 2023, di versare all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnare le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, indicati in 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il provvedimento, entrato in vigore l’8 agosto 2026, è ora all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge.

29 Settembre 2026

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