La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) deve essere assistita da un difensore, di fiducia o – in mancanza – d’ufficio, nella procedura di convalida e in quella di eventuale proroga. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 2026, depositata oggi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede tale garanzia.
La decisione arriva su ricorso del Tribunale ordinario di Firenze, che aveva sollevato la questione in riferimento all’articolo 24 della Costituzione nel corso di un procedimento promosso da un paziente affetto da disturbo schizofrenico, sottoposto a Tso in condizioni di degenza ospedaliera e a successiva proroga. Nel corso dell’audizione davanti al giudice tutelare, l’uomo aveva dichiarato: “Io ho diversi avvocati e voglio che chiamate i miei avvocati”, indicandone i nomi. Il giudice, secondo quanto ricostruito nel provvedimento di rimessione, non aveva preso in considerazione l’istanza.
Il percorso
La sentenza si colloca in continuità con la n. 76 del 2025, con cui la Corte aveva già dichiarato illegittimo l’art. 35 nella parte in cui non prevedeva la comunicazione dell’ordinanza sindacale alla persona interessata, la sua audizione prima della convalida e la notificazione del decreto. Con quella pronuncia era stato garantito il diritto del paziente a partecipare personalmente al procedimento. Oggi la Corte completa il quadro, intervenendo sull’altro versante del diritto di difesa: l’assistenza tecnica del difensore.
“Sul nucleo primario della libertà personale”
La Corte ricorda che il Tso in condizioni di degenza ospedaliera “incide sulla libertà personale, anzi sul suo nucleo primario, la libertà fisica”, e che alla tutela dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione si aggiungono le garanzie dell’articolo 13. Da qui la conclusione: “La mancata previsione della difesa tecnica determina certamente un vulnus alla garanzia costituzionale del diritto di difesa”.
Il punto centrale della decisione è il rifiuto della difesa tecnica facoltativa, che era la richiesta formulata dal Tribunale di Firenze nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione. La Corte spiega perché non basta.
Da un lato, il diritto di nominare un difensore di fiducia “potrebbe essere esercitato in concreto soltanto da coloro che conservano un grado sufficiente di lucidità”. Il trattamento coattivo, si legge, “può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono”. La garanzia del diritto di difesa sarebbe così “meramente teorica, risultando condizionata dal tipo di patologia e dai modi del suo manifestarsi”.
Dall’altro lato, il diritto verrebbe esercitato “soltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli”. Di qui la conclusione: la difesa facoltativa “finirebbe per tradursi in una intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale, con il paradosso che proprio le persone più vulnerabili resterebbero prive di tutela”.
Cosa cambia in concreto
La sentenza specifica in motivazione come deve essere integrata la disciplina. Al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale, la persona deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare tra gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il difensore – di fiducia o d’ufficio – è tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione davanti al giudice tutelare. Al medesimo difensore è notificato il decreto di convalida o non convalida. Le stesse garanzie valgono in caso di proroga del trattamento.
La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che nei casi di privazione della libertà personale per disagio psichico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della Cedu, ritiene necessaria la garanzia dell’assistenza legale nei procedimenti giurisdizionali volti a contestare la legittimità della misura.
L’invito al legislatore
La Consulta non nasconde “l’aggravio organizzativo” che l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria può comportare, così come è avvenuto per l’audizione personale del paziente. Le relative determinazioni, si legge, “spettano innanzitutto al legislatore, ma involgono anche tutti i soggetti che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono chiamati a darvi seguito”.
La Corte ribadisce inoltre un invito già formulato in passato: “rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo, valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale, in modo che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona”. E sottolinea come il Tso “coglie il momento di acuzie di un disagio psichico che spesso si radica in situazioni di marginalità sociale”, esigendo “interventi strutturali a monte” a sostegno dei servizi per la salute mentale e dei servizi socioassistenziali. Scelte, queste, “riservate al legislatore”.