Gentile Direttore,
il giudice di primo grado pur limitando l’ammontare del risarcimento preteso dagli attori, ha accolto la domanda; quello d’appello ha riformato integralmente la sentenza; la Cassazione ha accolto alcuni dei motivi di ricorso, rigettato altri ed infine cassato la sentenza impugnata rinviandola, nuovamente, in Corte d’appello.
I fatti di causa hanno riguardato un caso di meningite tubercolare.
L’esito negativo delle cure praticate ha comportato poi il trasferimento della piccola paziente dove però, proprio a causa della tubercolosi, la bambina è entrata in uno stato vegetativo permanente da cui non si è più ripresa.
Da qui la citazione a giudizio dei medici e della struttura sanitaria sul presupposto che il danno grave alla paziente si fosse verificato per colpa dei sanitari che l’ebbero in cura e che non si sarebbero accorti della meningite tubercolare nonostante l’avviso dato circa le condizioni del padre (in quel momento affetto da tubercolosi) e nonostante i sintomi manifestati.
In grado di appello, il ribaltamento totale della decisione del Tribunale è avvenuto sull’assunto che non si poteva ritenere responsabile l’ASL senza avere accertato la colpa dei sanitari, che per conto di essa, per l’appunto, avevano agito.
La colpa dei sanitari era stata, infatti, esclusa, in quanto il consulente tecnico aveva accertato che la meningite tubercolare si manifesta spesso in forme asintomatiche o con sintomi generici e comuni ad altre infezioni e che erano state compiute tutte le indagini strumentali possibili per individuare la patologia.
Pertanto, premesso che la responsabilità della ASL per fatto altrui presuppone, per l’appunto, la colpa altrui, ossia dell’ausiliario, e premesso che la colpa dei medici era stata esclusa, la domanda nei confronti della ASL è stata ritenuta infondata, ma i genitori della piccola hanno impugnato sostenendo che la responsabilità della struttura sanitaria può essere una responsabilità per fatto dei suoi ausiliari (il personale sanitario) ma può anche essere una responsabilità per fatto proprio.
Può, cioè, darsi che il pregiudizio per il paziente, seppure non derivi da condotte del medico, derivi tuttavia da una condotta della struttura, per via della disorganizzazione di quest’ultima o di una sua negligenza.
Tale è, ad es., un’infezione nosocomoniale, non addebitabile ai medici intervenuti sul paziente, ma alla struttura che ha omesso di curare la sanità dell’ambiente.
A sostegno della propria tesi, i ricorrenti hanno posto quanto rilevato dal CTU il quale avrebbe individuato carenze nella gestione del caso, di tipo organizzativo, carenze che avevano influito sulla diagnosi erronea: l’inziale anamnesi, da cui risultava una tubercolosi del padre, non era stata fatta presente ai medici curanti come, allo stesso modo, le informazioni raccolte non erano state trasfuse nella cartella.
Questa carenza organizzativa aveva impedito, secondo il CTU, agli stessi medici di avere un quadro completo e dunque di potersi accorgere della infezione tubercolare in tempo per intervenire.
Omissioni, queste, non addebitabili ai medici, ma per l’appunto, alla struttura in sé.
Affermando, quindi, il giudice d’appello che l’ASL non risponde in assenza di colpa dei sanitari, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto emerso dalla CTU, ed oggetto di discussione in primo grado, per cui l’evento poteva ricondursi a condotte autonome della stessa ASL, ossia alle carenze organizzative messe in luce in precedenza.
Se, invece, la Corte d’appello avesse tenuto conto di tale fatto, emerso dalla consulenza, avrebbe deciso diversamente, ammettendo la responsabilità della sola struttura.
Queste doglianze dei genitori sono state stimate fondate dalla Cassazione che, ritenendo la decisione impugnata errata, ha concordato con il primo giudice il quale aveva osservato che l’ASL va dichiarata responsabile per fatto proprio, a differenza del giudice di secondo grado il quale, invece, ha replicato che può essere ritenuta responsabile solo per fatto altrui colpevole, trascurando la circostanza che la struttura sanitaria, oltre che rispondere delle condotte dei sanitari (quindi per fatto di costoro), risponde anche per la condotta propria.
Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico e fuori discussione, ed il titolo di responsabilità non cambia, come prova un’eventuale transazione con il medico che non impedisce l’azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest’ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario.
A fondamento di tale assunto sussiste una precisa previsione normativa ai sensi della quale, proprio perché il contratto è stipulato con la struttura, quest’ultima assume obbligazioni anche in proprio e non solo per fatto degli ausiliari e, in secondo luogo, perché non ha tenuto assolutamente conto di quanto emerso dalla CTU, ossia della carenza organizzativa che avrebbe portato al ritardo nella diagnosi.
In conclusione, ha ritenuto la Cassazione, il principio enunciato dalla decisione impugnata, per cui la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari, non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio, che presupponga per l’appunto la sua di colpa e non quella dei sanitari.
Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte