Chi controlla il titolo di chi giudica nei concorsi “primariali”?

Chi controlla il titolo di chi giudica nei concorsi “primariali”?

Chi controlla il titolo di chi giudica nei concorsi “primariali”?

Il CDOCT chiede chiarimenti sulle nomine di commissari nei concorsi per direttori di struttura complessa: se il direttore chiamato a giudicare non ha mai superato un concorso ospedaliero, serve verificare la base giuridica del suo incarico.

Chi può valutare i candidati alla direzione di una struttura complessa del Servizio sanitario nazionale? La domanda sembra trovare una risposta immediata nell’elenco nazionale dei direttori dal quale vengono sorteggiati i commissari. Ma un elenco, per quanto pubblicato sul sito del Ministero della Salute, non può esaurire la verifica dei requisiti di chi vi compare.

Il problema emerge quando il direttore chiamato a giudicare altri aspiranti direttori abbia ricevuto il proprio incarico senza avere mai partecipato con esito positivo alla selezione ordinariamente prevista per quella funzione. Una circostanza che impone di ricostruire il titolo abilitativo della nomina e la disciplina che l’ha consentita. Perché il passaggio dall’incarico posseduto al potere di valutare i concorrenti deve poggiare su presupposti giuridici verificabili. Altrimenti, diventerebbe assurdo la presenza di un chiamato a fare parte di una commissione concorsuale senza che lo stesso abbia mai sostenuto un concorso relativo. Ed è su questo punto che il Coordinamento dei Direttori Ospedalieri di Chirurgia Toracica – CDOCT chiesto gli opportuni chiarimenti alle istituzioni interessate su alcuni biasimevoli accaduti recentemente.

La questione riguarda anche la distinzione tra carriera universitaria e direzione assistenziale. Un concorso per professore ordinario certifica il conseguimento di quella posizione accademica. Non equivale, per ciò solo, al superamento della procedura per dirigere una UOC ospedaliera.

 Alcuni casi rendono concreto l’interrogativo. Il massimo dell’assurdo è rappresentato da una Azienda ospedaliera calabrese che indica al Ministero della Salute ufficialmente il nome di una divenuta direttrice della UOC di Chirurgia toracica. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, nel comunicare il suo trasferimento, documentava la vittoria del concorso per professore ordinario all’Università della Calabria. Sono due circostanze che non consentono, da sole, di ricostruire la base giuridica dell’affidamento della direzione ospedaliera.

Non è in discussione il prestigio professionale della specialista. È in discussione un principio che deve valere per chiunque: l’eccellenza scientifica non sostituisce la verifica del titolo richiesto dalla legge per esercitare una funzione pubblica. Le regole sono tali, sempre e per chiunque.

Occorre, tuttavia, evitare una scorciatoia anche nella critica. L’assenza del concorso ospedaliero ordinario non dimostra sempre l’illegittimità dell’incarico. L’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 517/1999 prevede, nel proprio ambito di applicazione, l’attribuzione della direzione di strutture complesse a professori e ricercatori universitari da parte del direttore generale, d’intesa con il rettore, senza la procedura ordinaria richiamata dall’articolo 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 502/1992. Restano necessari i requisiti previsti dal DPR 484/1997.

Proprio questa eccezione rende indispensabile il controllo. Bisogna dimostrare che ricorressero i presupposti per applicarla: quali atti regolassero l’integrazione tra azienda e università, come fosse individuata la struttura e su quale fondamento fosse intervenuto il conferimento. La qualità di docente non costituisce una deroga generale alle regole della dirigenza sanitaria.

Esiste poi un secondo passaggio, autonomo e altrettanto rilevante: il titolo per essere inseriti nell’elenco dei commissari sorteggiabili. L’articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 502/1992 richiama i direttori di struttura complessa nella medesima disciplina e un elenco nazionale costituito dagli elenchi regionali dei direttori appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Occorre quindi verificare puntualmente la posizione giuridica comunicata all’elenco, senza considerare sufficiente la sola denominazione dell’incarico.

Il Ministero chiarisce che il sistema è alimentato autonomamente dalle Regioni, alle quali rinvia per le questioni relative alla presenza o all’assenza dei nominativi. La pubblicazione ministeriale non può dunque essere scambiata per una certificazione della regolarità di tutti gli atti sottostanti.

Qui si misura la responsabilità delle amministrazioni. L’azienda conferisce l’incarico; la Regione comunica il nominativo; l’azienda che bandisce la selezione utilizza l’elenco e nomina la commissione. Se ciascuna considera sufficiente l’operato della precedente, la verifica rischia di scomparire nella successione degli adempimenti.

Il sorteggio garantisce casualità nella scelta. Non sana un eventuale difetto dei requisiti. L’accettazione del commissario esprime disponibilità a svolgere l’incarico. Non risolve le questioni relative al titolo necessario per riceverlo.

La risposta deve essere documentale: atto di conferimento della direzione, fondamento normativo, presupposti dell’eventuale regime universitario, titolo dell’iscrizione e verifiche compiute prima della nomina nella commissione. Sono elementi che permettono di confermare la regolarità della posizione oppure di contestarla con precisione, evitando tanto le assoluzioni automatiche quanto le condanne preventive.

Ai candidati si chiedono titoli, esperienza, risultati e capacità organizzative. È doveroso che l’amministrazione sappia dimostrare, con identico rigore, perché ciascun commissario abbia il diritto di giudicarli.

Ettore Jorio

27 Ottobre 2026

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