Ritardo diagnostico: la linea della Cassazione tra perdita di vita e perdita di chance

Ritardo diagnostico: la linea della Cassazione tra perdita di vita e perdita di chance

Ritardo diagnostico: la linea della Cassazione tra perdita di vita e perdita di chance

Gentile direttore, il giudizio è passato attraverso tre gradi di giudizio, fino ad approdare in Cassazione ove i Supremi giudici hanno stabilito, in via ultimativa, che in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita di chance di sopravvivenza, è trasmissibile iure hereditatis

Gentile direttore,
il giudizio è passato attraverso tre gradi di giudizio, fino ad approdare in Cassazione ove i Supremi giudici hanno stabilito, in via ultimativa, che in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita di chance di sopravvivenza, è trasmissibile iure hereditatis, ma deve essere liquidato equitativamente, senza parametrazione alcuna al valore del periodo di vita non vissuto.

Quel che, invece, non è risarcibile iure hereditatis è il danno da perdita anticipata della vita.

Tradotto in un linguaggio più fruibile significa che questa tipologia di danno, consistente nella perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo a causa di un errore medico, è certamente reclamabile e liquidabile agli eredi, ma il suo ammontare deve essere individuato secondo un prudente apprezzamento, mentre ad essere assolutamente non liquidabile è il danno all’erede da perdita anticipata della vita.

Il contenzioso giudiziario origina da una denuncia avanzata dalla figlia unica erede di una paziente deceduta che aveva convenuto la AUSL chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per diritto ereditario (quelli spettanti alla madre deceduta e trasmessi a lei in eredità, nello specifico, la pretesa “perdita della vita”) e iure proprio (quelli sofferti direttamente da lei per la perdita della madre), asseritamente provocati dai sanitari che avevano avuto in cura la paziente la quale, soggetta da alcuni anni a controlli periodici successivi ad un intervento di quadrantectomia per carcinoma mammario, nell’ambito del follow up oncologico eseguito presso l’ospedale si era sottoposta, a più esami strumentali, ma ricevendo in consegna unicamente un referto.

Soltanto nel corso di visite specialistiche successive erano emersi gli esiti degli esami precedenti da cui si evidenziava una seria patologia (in sede parareolare destra, una formazione successivamente identificata come carcinoma duttulo-lobulare infiltrante) che portava l’erede a lamentare un ritardo diagnostico che aveva determinato la progressione della malattia sino alla diffusione metastatica e, nonostante i plurimi cicli di chemioterapia e di ormonoterapia, al decesso della madre.

La difesa della AUSL si fondava sul mancato ritiro da parte della paziente del referto che documentava l’insorgenza della patologia.

La CTU disposta dal giudice, supportava il riconoscimento della responsabilità professionale dei sanitari per l’omessa consegna del referto positivo dell’esame precedentemente eseguito, nella misura del 50%, condannando la AUSL al pagamento, in favore dell’erede, della somma di € 214.683,65, oltre accessori.

L’appello proposto dall’Azienda che chiedeva la riduzione di detto ammontare ed il contemporaneo appello incidentale dell’erede che rifiutava l’attribuzione di una quota di responsabilità alla madre (cioè l’altro 50%), instaurava il giudizio di secondo grado il quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava in € 54.468,54 il risarcimento riconosciuto iure hereditatis, rigettando tutte le altre richieste.

Tecnicamente, ha ritenuto che fosse ormai irretrattabile la qualificazione della pretesa risarcitoria in termini di danno da perdita di chance di sopravvivenza, perché le parti non avevano contestato prima questa qualificazione e, di conseguenza, escludeva la configurabilità delle altre voci di danno, reputandole incompatibili con una fattispecie in cui l’errore sanitario aveva cagionato una riduzione delle chance di sopravvivenza della vittima.

Il giudizio in Cassazione è stato, invece, di inammissibilità del ricorso, conseguente all’inammissibilità dei tre motivi di gravame di carattere squisitamente giuridico, il primo dei quali ha riguardato la c.d. violazione del giudicato interno, ovvero la ricorrente aveva riproposto la qualificazione del danno quale perdita di chance di sopravvivenza, ma essendo stata già accertata nei precedenti gradi di giudizio, non era nuovamente contestabile per lucrarne una riqualificazione, questa volta, quale danno da perdita della vita per diritto ereditario.

Il secondo, invece, era finalizzato alla rideterminazione della percentuale della chance perduta e della relativa misura di risarcimento, assolutamente impossibile perché avrebbe significato una rivalutazione degli elementi probatori posti dal giudice a base della propria decisione, notoriamente figli di un apprezzamento di fatto a questi riservato e non rivedibile in Cassazione se, come in questo caso, ben motivato.

Il terzo motivo lamentava la sentenza come asseritamente nulla, valutata, invece ,del tutto priva di vizi perché soltanto un contrasto motivazionale o una manifesta illogicità della motivazione poteva inficiarne la struttura, assolutamente non rinvenute in questo caso perché la sentenza impugnata spiegava in modo chiaro e logico l’iter seguito dal giudice, rispettando il “minimo costituzionale” di motivazione richiesto dall’art. 111 della Costituzione.

Così, ben delineando quali sono i confini del risarcimento del danno nella responsabilità medica in ipotesi di ritardo diagnostico che determina risarcibilità anche per diritto ereditario, nonché il criterio di liquidazione della c.d. perdita di chance di sopravvivenza rigorosamente parametrato alle concrete e provate probabilità di sopravvivenza o di migliore qualità di vita che la tempestiva diagnosi avrebbe garantito.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, riaffermando che la mancata tempestività della diagnosi non comporta automaticamente il risarcimento per la morte della paziente.

Cioè, in buona sostanza, la Cassazione ha stabilito la distinzione tra “perdita della vita” e “perdita di chance”, riconoscendo che la prima non è risarcibile iure hereditatis (cioè trasmissibile agli eredi) quando il ritardo diagnostico non ha causato direttamente la morte, ma ne ha anticipato l’esito o ridotto la probabilità di sopravvivenza e che il danno risarcibile resta limitato alla seconda tipologia (ossia la perdita della possibilità di vivere più a lungo o con una migliore qualità della vita).

Da un punto di vista più squisitamente giuridico ha riaffermato la forza del c.d. giudicato interno, ovvero che essendo già stato accertato nei primi due gradi di giudizio che il ritardo diagnostico aveva comportato soltanto una perdita di possibilità (chance) e non la certezza causale del decesso, tale qualificazione giuridica era diventata definitiva e, quindi, gli eredi non potevano chiedere in Cassazione di ridiscutere la natura del danno per ottenerne il risarcimento quale perdita della vita.

Infine, quale ultimo principio la non reclamabilità di quanto deciso dal giudice di merito sulle percentuali in quanto la determinazione di quella della “chance perduta” (e la quantificazione del relativo risarcimento economico) costituisce una valutazione di fatto riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e la Cassazione non può riesaminare le prove o ricalcolare dette somme non essendo un terzo grado di giudizio.

Motivo per il quale in secondo grado, il giudice aveva riqualificato il danno subito dalla paziente non come “perdita della vita” causata direttamente dall’errore medico, ma come “perdita di chance di sopravvivenza” e ridotto la somma dovuta a 54.468,54 euro.

Da cui poi il ricorso in Cassazione esitato come inammissibile per i motivi detti e che chiarisce il principio cardine della decisione adottata che afferisce ai criteri di causalità nella responsabilità medica individuati in una percentuale di probabilità superiore al 50% per il danno da perdita della vita, secondo il quale, se la diagnosi fosse stata tempestiva, la paziente si sarebbe accertatamente salvata o avrebbe vissuto significativamente più a lungo, applicandosi in questo caso il c.d. criterio del “più probabile che non” e viene risarcito l’intero danno per la morte; ed in una percentuale di probabilità inferiore al 50% per il danno da perdita di chance di sopravvivenza secondo il quale, se le probabilità di guarigione o sopravvivenza erano limitate, il ritardo non è la causa diretta del decesso, ma ha privato la paziente della possibilità di tentare cure più efficaci o di vivere qualche mese in più o con una migliore qualità di vita.

Il danno qui ha carattere autonomo e va quantificato in percentuale alla chance perduta.

Conclusivamente, allora, le questioni anche se forse sono troppo cripticamente giuridiche, un chiarimento riescono ad offrirlo nelle cause di responsabilità sanitaria in materia oncologica.

Sia per gli interessati, nel senso che le domande risarcitorie devono essere chiaramente formulate fin dall’inizio, tenendo conto delle perizie mediche perché se il ritardo diagnostico non ha superato la soglia di causalità diretta sulla morte, l’unica tutela ottenibile iure hereditatis è quella della perdita di chance.

Sia per le strutture sanitarie in quanto il risarcimento deve essere rigorosamente proporzionato alle reali e provate percentuali di probabilità di cura o sopravvivenza che il ritardo ha sottratto al paziente.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

29 Ottobre 2026

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