Quanto costa al Servizio sanitario nazionale una visita specialistica? E un esame diagnostico? Quanto viene riconosciuto per un accesso al Pronto soccorso che non presenta condizioni di emergenza o urgenza? Con la prossima legge di Bilancio, i cittadini potrebbero trovare queste informazioni direttamente in un documento rilasciato dalla struttura sanitaria dopo aver ricevuto le prestazioni.
È questa una delle novità contenute nel testo della manovra 2027. Una misura che, pur non prevedendo nuovi finanziamenti, introduce un ulteriore strumento di trasparenza sui costi sostenuti dal sistema pubblico per l’assistenza sanitaria.
La disposizione è prevista dall’articolo 69, comma 8, che stabilisce il rilascio di un documento riepilogativo contenente la tipologia delle prestazioni erogate e le corrispondenti tariffe a carico del Servizio sanitario nazionale.
Non si tratta di una fattura da pagare, né di un nuovo ticket. L’obiettivo è rendere conoscibile al cittadino il valore tariffario delle prestazioni che riceve, anche quando queste sono erogate gratuitamente o con una compartecipazione alla spesa.
Quali prestazioni saranno interessate
La misura riguarda due ambiti specifici dell’assistenza sanitaria.
Il primo è quello della specialistica ambulatoriale, che comprende visite specialistiche, esami diagnostici e altre prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza ambulatoriale.
Il secondo riguarda gli accessi al Pronto soccorso non seguiti da ricovero e non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza.
Non è dunque previsto, almeno in questa disposizione, un obbligo generalizzato di comunicazione dei costi per tutte le prestazioni erogate dal Ssn.
Restano fuori dal perimetro espressamente individuato dalla norma, ad esempio, i ricoveri ospedalieri e gli accessi al Pronto soccorso caratterizzati da emergenza o urgenza.
La comunicazione dovrà essere rilasciata sia dalle strutture sanitarie pubbliche sia da quelle private accreditate che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.
Il documento potrà essere digitale o cartaceo
Il provvedimento prevede espressamente che il riepilogo possa essere fornito in formato digitale oppure cartaceo.
Il documento dovrà contenere almeno due informazioni: la tipologia di prestazione sanitaria erogata e la corrispondente tariffa a carico del Ssn.
Non vengono invece definite direttamente dalla legge le caratteristiche grafiche, le modalità operative e le procedure di consegna del documento.
Questi aspetti saranno disciplinati con un decreto del Ministro della Salute, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Sarà quindi il provvedimento attuativo a stabilire concretamente come le strutture sanitarie dovranno adempiere al nuovo obbligo informativo.
Attenzione: la tariffa non coincide necessariamente con il costo effettivo della prestazione
Un elemento importante riguarda il significato delle cifre che verranno comunicate ai cittadini.
Il testo della manovra fa riferimento alla tariffa della prestazione a carico del Servizio sanitario nazionale, non alla ricostruzione analitica dei costi effettivamente sostenuti dalla singola struttura.
La distinzione non è secondaria.
La tariffa rappresenta un valore economico di riferimento per la remunerazione della prestazione, mentre il costo effettivo può dipendere da diversi fattori, tra cui organizzazione del servizio, personale, tecnologie utilizzate e caratteristiche della struttura.
Il nuovo documento non consentirà quindi necessariamente di conoscere quanto un ospedale o un ambulatorio abbia effettivamente speso per erogare una specifica prestazione.
Permetterà invece al paziente di conoscere il valore tariffario associato all’assistenza ricevuta e posto a carico del sistema pubblico.
Nessun nuovo ticket e nessuna spesa aggiuntiva per i cittadini
La disposizione non modifica le regole relative alla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Il documento riepilogativo non costituisce una richiesta di pagamento e non introduce nuovi obblighi economici a carico dei pazienti.
Chi ha diritto all’esenzione continuerà a beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa vigente, mentre per le altre prestazioni resteranno applicabili le regole già esistenti in materia di ticket.
L’intervento ha quindi natura informativa e non tariffaria: non modifica gli importi dovuti dai cittadini, ma punta a rendere maggiormente trasparente il valore delle prestazioni finanziate dal Ssn.
Una misura a costo zero per la finanza pubblica
Un altro elemento riguarda le risorse necessarie per l’attuazione.
L’articolo 69 stabilisce che il decreto ministeriale dovrà essere adottato senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Non viene quindi previsto uno stanziamento specifico per realizzare i documenti riepilogativi, aggiornare i sistemi informativi o organizzare le relative procedure di consegna.
L’attuazione dovrà avvenire nell’ambito delle risorse già disponibili.
Questo aspetto potrebbe avere un impatto organizzativo sulle strutture sanitarie, che dovranno garantire la disponibilità delle informazioni tariffarie e il rilascio del documento secondo le modalità che saranno individuate.
Molto dipenderà dal livello di informatizzazione delle aziende sanitarie e dalla possibilità di integrare questa funzione nei sistemi amministrativi già utilizzati per la gestione delle prestazioni.
Trasparenza sui costi, ma la sfida sarà rendere le informazioni comprensibili
La novità introduce un elemento di maggiore conoscibilità delle risorse impiegate dal Servizio sanitario nazionale.
Per molti cittadini, infatti, il valore economico delle prestazioni ricevute rimane poco visibile, soprattutto quando queste sono erogate gratuitamente al momento dell’accesso.
La consegna di un riepilogo potrebbe contribuire a rendere più comprensibile il funzionamento del finanziamento pubblico dell’assistenza sanitaria e il valore economico delle cure garantite dal sistema.
Sarà però importante evitare equivoci.
La tariffa indicata nel documento non dovrà essere confusa con una somma da pagare, così come non potrà essere automaticamente interpretata come il costo effettivo sostenuto dalla struttura.
Da questo punto di vista, la chiarezza delle informazioni e delle modalità di comunicazione sarà determinante.
Il nuovo obbligo potrebbe quindi rappresentare uno strumento utile di trasparenza, a condizione che sia accompagnato da indicazioni semplici e uniformi sul significato delle cifre riportate.
La sua concreta applicazione dipenderà ora dal decreto attuativo del Ministero della Salute e dall’intesa con le Regioni, chiamate a definire come integrare il rilascio del documento nell’attività quotidiana delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.