Comma 566. Ancora dubbi sulla sua reale portata

Comma 566. Ancora dubbi sulla sua reale portata

Comma 566. Ancora dubbi sulla sua reale portata

Gentile direttore,
visti gli ultimi interventi sul comma 566, in particolare sul rapporto tra atto complesso e semplice, su intreccio tra l.42/99 e comma 566, gradirei prestare un ulteriore contributo in merito.  Per quanto riguarda l'atto complesso/specialistico e l'atto semplice/non specialistico, il primo  per legge di pertinenza medica e l'altro, in via residuale, di pertinenza delle “professioni sanitarie”, ritengo che il tutto non possa esaurirsi in un rapporto di mera continenza, che vedrebbe la somma di più atti semplici/non specialistici  valere  come un singolo atto complesso/specialistico.
 
La competenza non può essere sommata; esistono  prestazioni  semplici in cui non conta la “qualità” del soggetto che le esegue ed esistono prestazioni complesse, considerate tali proprio perché prestate da un soggetto che si vede, per legge, riconosciute le competenze proprio in merito a quel certo atto; in senso contrario, affermare che più atti semplici equivalgono ad un atto complesso equivarrebbe a dire che con un certo numero di infermieri si possa sostituire un chirurgo o con più geometri un ingegnere. Quello che conta è la competenza attribuita ad un soggetto dalla legge e non quello che si ritiene di sapere o poter fare.
 
La L.42/99 identifica le competenze delle professioni sanitarie come combinato del contenuto dei profili professionali, dei codici deontologici e degli ordinamenti didattici; bisogna solo chiarire il rapporto che intercorre tra queste tre componenti, ovvero se  vadano considerati come atti a se stanti ed aventi medesima dignità normativa o se qualcuno di essi sia strumentare ad un atto principale e il tutto sia, pertanto, da considerarsi un sistema coerente facente parte di un unico disegno normativo.
 
Va considerato che l' articolo 6 del d.lgs 502/92  prevede  che il Ministro della Sanità individui con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.
Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Sanità.
 
Risulta evidente che l'ordinamento didattico, emanato di concerto con il ministro della Sanità, cioè con lo stesso ministro che ha precedentemente individuato la figura professionale da formare, deve essere calibrato proprio sulla quantità di competenza attribuita al profilo professionale nel momento della sua individuazione.
Non può, per logica, il ministro della Sanità (oggi della Salute) individuare una figura professionale e partecipare alla emanazione di un atto che contrasta con le competenze che egli stesso ha già attribuito.
Stesso discorso per i codici deontologici, che vanno considerati non quali atti normativi ma come una raccolta di regole di etica comportamentale che non possono contrastare il dato normativo.
 
Quindi l'elemento principe per la individuazione è proprio il profilo professionale, tanto che, se così non fosse, basterebbe la semplice modifica dell'ordinamento didattico o del codice deontologico  per variare la competenza legale di una professione.
               
Bisogna poi chiarire quali siano i profili interessati dal comma 566;  è innegabile che il dato letterale del comma 566 non faccia menzione delle professioni sanitarie tecnico diagnostiche.
Queste ultime rientrerebbero tra i profili interessati solo perché il ministero, stando a quanto affermato sulle pagine di quotidianosanità dal dott. Saverio Proia, avrebbe chiarito la portata del comma 566, estendendo di fatto i confini di una legge dello Stato.
Risulta di tutta evidenza che una interpretazione ministeriale non può allargare o restringere i confini di una legge dello Stato, tanto che le stesse circolari  interpretative ministeriali hanno, per giurisprudenza consolidata, natura di semplici pareri legali interni, da disapplicare se in contrasto con la legge.
Sarebbe comunque estremamente interessante conoscere estremi e contenuto dell'atto ministeriale di chiarimento, considerata anche la qualità della fonte dalla quale tale affermazione proviene.
 
Dr. Pasquale Cerino
Tsrm/Rsu Cisl FP
 

06 Febbraio 2015

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