Formazione medicina generale. Ministero della Salute replica a medici autori della diffida

Formazione medicina generale. Ministero della Salute replica a medici autori della diffida

Formazione medicina generale. Ministero della Salute replica a medici autori della diffida

Gentile direttore,
in merito alla lettera, da voi pubblicata col titolo “Formazione in medicina generale. Più di mille medici diffidano il ministro Lorenzin”, il ministero della Salute precisa quanto segue: In relazione alla lettera del 15 settembre u.s., con la quale l’Avv. Domenico Pitruzzella, a nome e per conto dei suoi assistiti, tutti vincitori delle precedenti selezioni del Concorso per l’accesso al Corso di formazione specifica in medicina generale, ha invitato e diffidato il Ministero della salute:
 
1) “a modificare la procedura di ammissione al corso in questione al fine di eliminare le criticità emerse negli ultimi anni ed evitare in tal modo l’indiscriminata partecipazione al corso di quanti sono ammessi in sovrannumero a seguito di ricorso giurisdizionale”
 
2) “a porre in essere gli interventi ritenuti più opportuni al fine di far cessare la palese violazione di legge derivante dal fatto che gli ammessi con riserva al corso lo frequentano senza l’applicazione dei divieti previsti dall’art. 11 del D.M. 7 marzo 2006” si fa presente quanto segue.

Relativamente al punto 1), non è chiaro a quali modifiche procedurali di ammissione al corso l’Avv. Pitruzzella intenda fare riferimento. Tuttavia, se il predetto legale sottintendesse l’istituzione di una graduatoria nazionale in luogo delle attuali graduatorie regionali,  si ribadisce, come peraltro rappresentato in altre sedi, che tutto ciò che concerne il corso di formazione specifica in medicina generale è di competenza regionale. Infatti, ciò  è chiaramente delineato già dagli articoli 21 e ss. del decreto legislativo n. 368 del 1999 e trova ulteriore conferma nel D.M. del 7 marzo del 2006 dal quale peraltro si evince la residualità delle competenze di questo Ministero. Si richiama, inoltre, il costante orientamento della Corte Costituzionale che in più occasioni ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, sussiste la competenza esclusiva della regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Riguardo al punto 2), si fa presente che il diverso trattamento tra i vincitori del concorso e coloro i quali sono stati ammessi, in sede cautelare, a seguito di decisione del Giudice amministrativo, in sovrannumero al corso in parola, discende dalla circostanza che i primi percepiscono una borsa di studio, prevista dalla normativa vigente e quindi si trovano in una situazione di esclusività del rapporto analogamente a quanto accade per i medici specializzandi. Gli ammessi in sovrannumero, proprio in ragione del fatto che con la decisione di merito la loro posizione potrebbe essere completamente ribaltata e quindi essere esclusi dal corso, non beneficiano di alcun trattamento economico e quindi non hanno alcun vincolo relativamente all’esclusività del rapporto. Non si ravvisa pertanto come questa Amministrazione possa porre in essere interventi volti a “far cessare palesi violazioni di legge”, atteso che tali presunti diversi trattamenti non discendono da norme o da provvedimenti di questa amministrazione, bensì dalle decisioni dei Tribunali amministrativi.
 
 
Ministero della Salute

Ministero della Salute

16 Settembre 2015

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