Ddl Lorenzin. Arrivano le prime modifiche alla legge sulla responsabilità professionale: novità su azione di rivalsa e attività in regime libero professionale. Approvato emendamento Gelli 

Ddl Lorenzin. Arrivano le prime modifiche alla legge sulla responsabilità professionale: novità su azione di rivalsa e attività in regime libero professionale. Approvato emendamento Gelli 

Ddl Lorenzin. Arrivano le prime modifiche alla legge sulla responsabilità professionale: novità su azione di rivalsa e attività in regime libero professionale. Approvato emendamento Gelli 
Via libera in XII Commissione all'emendamento che, da una parte chiarisce definitivamente come per l'azione di rivalsa il Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito degli esercenti la professione sanitaria debba essere moltiplicato per il triplo. Quanto al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, questo dovrà anche agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte dei libero professionisti. Abrogati i riferimenti alla Balduzzi per le tabelle risarcitorie. IL TESTO

Novità sulla legge per la responsabilità professionale. Approvato ieri in Commissione Affari Sociali, l'emendamento a prima firma Federico Gelli (Pd) modifica l'articolo 9 sull'azione di rivalsa e introduce all'articolo 14, che istituisce il Fondo di garanzia per i danno derivanti da responsabilità professionale, due nuovi commi.
 
Per quanto riguarda l'azione di rivalsa, al comma 5 dell'articolo 9 le parole: "pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo".
 
Mentre al comma 6 le parole: "pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo".
 
Dunque, come già anticipato dal relatore nel corso del dibattito alla Camera prima dell'approvazione definitiva della legge lo scorso 28 febbraio, si va definitivamente a chiarire come per l'azione di rivalsa il Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito debba essere moltiplicato per il triplo. Perché questo avrebbe significato, di fatto, non porre alcun limite.
 
Passando poi all'articolo 14, vengono introdotti i commi aggiuntivi 7-bis e 7-ter. Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, si spiega, dovrà assolvere anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale. Ricordiamo infatti che, mentre i medici dipendenti dovranno assicurarsi solo per l'azione di rivalsa, quelli che svolgono la loro attività in regime libero professionale si dovranno assicurare anche per colpa grave con un ulteriore aggravio di spesa a loro carico.
 
Infine, vengono abraogati i richiami alla legge Balduzzi sulle tabelle risarcitorie per il danno biologico, essendo entrate in vigore le nuove tabelle con la legge sulla concorrenza recentemente approvata dal Parlamento.
 
G.R.

21 Settembre 2017

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