Ddl Lorenzin. Massofisioterapisti a Marazziti: “Vogliamo una soluzione che ci permetta di svolgere la professione”

Ddl Lorenzin. Massofisioterapisti a Marazziti: “Vogliamo una soluzione che ci permetta di svolgere la professione”

Ddl Lorenzin. Massofisioterapisti a Marazziti: “Vogliamo una soluzione che ci permetta di svolgere la professione”
"I massofisioterapisti non sono alla ricerca di un riconoscimento, che peraltro ci viene dalla legge n.403 del 1971. Se c’è qualcosa da sanare, attorno alla figura del massofisioterapista, sono proprio quei 'non sempre coordinati interventi normativi' che il Consiglio di Stato nel 2013 denunciò in una sentenza". Così il presidente del Cem in una lettera indirizzata alla XII Commissione della Camera.

"Chi siamo noi massofisioterapisti lo sappiamo benissimo! Come sappiamo altrettanto bene cosa non siamo: operatori di interesse sanitario, nemmeno una nuova professione sanitaria e manco una professione socio sanitaria. Invito l’Onorevole Marazziti e la Commissione Sanità a considerare il fatto che se i massofisioterapisti sono nell’attuale situazione di diritto, la causa la si deve ad un quadro giuridico eterogeneo mai stabilizzato dalle Istituzioni da oltre vent’anni". Così Cosma Francesco Paracchini, presidente del Cem, in una lettera indirizzata al presidente della Commissione Affari Sociali, Mario Marazziti, ed alla stessa Commissione impegnata nell'esame del disegno di legge Lorenzin sugli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche.
 
"Questa disomogeneità giuridica dovrebbe essere al centro del dialogo tra la Commissione Sanità e le sigle di massofisioterapisti firmatarie di un protocollo d’intesa: SIMMAS-CEM-AIMTES. Ad oggi non ha fondamento normativo la tesi sostenuta da chi dichiara che i massofisioterapisti sono operatori di interesse sanitario: l’art. 1 co. 2 della legge 43/2006 non ha mai modificato la legge n.403 del 1971, basterebbe una semplice verifica! Del resto le sentenze amministrative di ultimo grado sostengono da anni la seguente argomentazione: 'Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordino del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa figura in sostanza è rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione'", ha proseguito.
 
"Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3325 del 2013 sosteneva in estrema sintesi al punto 31.2 che: i massofisioterapisti possono continuare a svolgere liberamente, nell'ambito della propria attività professionale di operatori sanitari. 'La Cassazione Penale con la sentenza del 21/12/2015, n. 50063 chiarisce in maniera inequivocabile due concetti:
1) Che quella del massofisioterapista è una professione sanitaria.


 


2) Che l’esercizio abusivo della professione di massofisioterapista è un reato punito dall’art. 348 del Codice Penale. Di recente sia il Consiglio di Stato (sentenza n.1105-2015), che il CGAR (sentenza n.212 -2017) hanno smascherato altre maldicenze rivolte, anche dalle Istituzioni, ai massofisioterapisti da quasi vent’anni: 'non ha fondamento normativo la tesi sostenuta secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995. Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza'. L’aspetto positivo riguarda l’affermazione univoca secondo cui tutte le norme in materia equiparano il diploma di massofisioterapista alla laurea in fisioterapia “ai fini dell’esercizio professionale”.
 
Quindi, non può essere posto in dubbio che, nell’attività professionale, i massofisioterapisti siano totalmente equiparati ai fisioterapisti. Questa è l’indicazione giurisprudenziale che dovrebbe guidare la Commissione Sanità per chiudere il cerchio attorno alla figura del massofisioterapista ed alla relativa formazione, salvaguardando così l’interesse prevalente dell’intera categoria: la dignità lavorativa dei massofisioterapisti. L’intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del prossimo 11.10.2017, riguarda unicamente il dubbio sulla possibilità di iscriversi all’Università col solo titolo di massofisioterapista. E nient’altro! Tornando al DDL Lorenzin si deve procedere con estrema cautela da parte della Commissione Sanità, quando si vorrebbe, da un lato, accantonare e non considerare la situazione giuridica disomogenea in cui versano i massofisioterapisti , dall’altro inasprire le pene per il reato di abuso di professione sanitaria", si spiega nella lettera.

"Un non chiarimento della materia di diritto che coinvolge i massofisioterapisti, vedrebbe quest’ultimi maggiormente esposti al rischio di denunce di abusivismo a fronte di una legge dello Stato che di contro li legittima nel proprio operato. Dall’’altro vedrebbe i massofisioterapisti tutelarsi richiamando quanto sancito dalla Cassazione Penale, oltre che procedere alla richiesta di un danno di immagine e morale ammontabile ad un ingente somma di denaro nei confronti di chiunque si avventuri in tali sconsiderate denunce. Ecco perché, a maggior ragione, sollecito l’On. Marazziti e la Commissione Sanità, in data 9 ottobre 2017, a valutare attentamente la situazione e non accantonarla, in quanto tornerebbe a scoppiare sicuramente in qualche aula di tribunale".
 
"E’ assodato, inoltre, che i massofisioterapisti non sono alla ricerca di un riconoscimento, che peraltro ci viene dalla legge n.403 del 1971; i massofisioterapisti vogliono una soluzione definitiva – alle criticità di carattere amministrativo, tributario e giuslavoristico- che permetta di svolgere la professione scelta, rispettando le leggi che altri hanno travisato abusando anche dei poteri Istituzionali. E sottolineo in conclusione che se c’è qualcosa da sanare, attorno alla figura del massofisioterapista, sono proprio quei “non sempre coordinati interventi normativi” che il Consiglio di Stato nel 2013 denunciò in una famosa sentenza, dalla quale sono poi scaturite le più fantasiose ricostruzioni accentuando le disuguaglianze all’interno della stessa categoria, anche se tutti formati con la stessa legge. Nelle Istituzioni ci crediamo ancora ma, il 9 di ottobre 2017, datecene una prova!
Anche perché la tornata elettorale è vicina e temo che oltre 10000 massofisioterapisti lo ricorderanno al momento del voto", conclude Paracchini. 

30 Settembre 2017

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