Cure primarie. “Ripartire” dai Distretti

Cure primarie. “Ripartire” dai Distretti

Cure primarie. “Ripartire” dai Distretti

Gentile Direttore,
per garantire la sicurezza delle cure ai sensi dell’art. 1 della legge n.24/2017, è necessario integrare la riorganizzazione delle reti ospedaliere prevista dal D.M. n.75/2015 con un concreto potenziamento delle reti operative clinico-assistenziali territoriali coordinate dal distretto sanitario, le cui carenze hanno un impatto diretto sulla continuità assistenziale, sugli esiti di salute e sull’uso inappropriato dei servizi ospedalieri.
 
Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, il distretto sanitario è una struttura operativa dell’azienda sanitaria che assicura i servizi territoriali di assistenza primaria con attività sanitarie e socio-sanitarie la cui complessità è dettagliata nell’art.3-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e nell’art.3 e seguenti del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA), nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti aziendali inclusi i presidi ospedalieri e dei servizi sociali degli ambiti comunali territorialmente coincidenti ai sensi della legge 328/2000.
 
Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, di almeno 60.000 residenti ai sensi del D.Lgs.229/1999. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale con responsabilità di budget e di risorse del personale a carico del direttore di distretto nominato ai sensi dell’art.3-sexies del D.Lgs 502/1992.
 
La procedura di nomina è regolamentata dal DPR 484/1997 come nelle strutture complesse ospedaliere, per assicurare una direzione sanitaria medica qualificata al coordinamento unico dei percorsi clinico-assistenziali (TAR Lazio, sezione 3°-quater, sentenza n. 06513/2015; TAR Umbria, sezione I°, sentenza n. 704/2016; TAR Lombardia, sezione 3°, n.2/2020; Corte Cost.n.76/2015), come richiesto anche alle strutture sanitarie private dall’art.4 della legge 412/1991.
 
Infatti la responsabilità gestionale di una struttura sanitaria comprende una qualificata sorveglianza diretta sulle attività cliniche del personale dipendente assegnato alla struttura (Cassazione sez.IV Penale n.50619/2019 e n.32477/2019). L’azienda sanitaria risponde ai sensi dell’art.7 della legge n.24/2017 anche delle attività svolte dal personale medico convenzionato di medicina generale, continuità assistenziale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale, consultori familiari, sanità penitenziaria, cure palliative domiciliari, assistenza domiciliare integrata, residenze protette su cui attraverso il direttore di distretto esercita sia una sorveglianza e verifica di appropriatezza secondo gli accordi collettivi nazionali, regionali e aziendali e sia un potere disciplinare.
 
Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD), composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nel distretto e della collaborazione di coordinatori e incaricati di posizioni funzionali per la gestione dei processi assistenziali ai sensi dell’art.16 del CCNL del comparto sanità, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle autonomie e responsabilità chiaramente definite nei regolamenti aziendali.
 
Nel distretto sanitario è attivo un Punto Unico di Accesso che accoglie le segnalazioni di dimissioni protette ospedaliere e di bisogni complessi dal territorio per una presa in carico integrata degli assistiti fragili attraverso unità di valutazioni multiprofessionali distrettuali (UVMD) impegnate a costruire piani assistenziali individuali (PAI) per garantire con tutte le risorse necessarie la continuità assistenziale territoriale (TAR Lombardia, sezione 3°, n.2/2020).
 
Le Regioni hanno istituito diversi modelli di Distretto, ma l’importanza del budget gestito, la molteplicità di funzioni distrettuali operative di committenza, produzione e integrazione dei servizi previste dall’art.3-quinquies e dal DPCM 12/01/2017 e l’assegnazione diretta del personale al direttore di distretto sono criteri comuni che consentono di definire il distretto “struttura operativa complessa” pur se inserita in un dipartimento territoriale dall’atto aziendale che definisce l’organigramma dell’Azienda Sanitaria secondo l’art.3, comma 1-bis del D.Lgs n.229/1999 e gli artt.18-20 del CCNL per la dirigenza sanitaria.
 
La valorizzazione operativa del distretto è dunque un’interesse pubblico prioritario per garantire ai cittadini fragili e con patologie croniche una qualificata continuità assistenziale superando le disuguaglianze di accesso alle cure che condizionano gli esiti di salute.
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Pordenone)

17 Giugno 2020

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