Diritti d’autore. Corte Ue: “I dentisti italiani non devono pagare per la musica in studio”

Diritti d’autore. Corte Ue: “I dentisti italiani non devono pagare per la musica in studio”

Diritti d’autore. Corte Ue: “I dentisti italiani non devono pagare per la musica in studio”
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia europea, intervenuta su due casi scoppiati in Italia e Irlanda (C 135/10 e C 162/10). Gli alberghi, invece, dovranno pagare in quanto la loro diffusione “è a scopo di lucro”.

I diritti d’autore riguardanti la diffusione di opere a carattere musicale potranno essere percepiti dalle società destinate alla loro raccolta solo nel caso in cui queste vengano trasmesse negli alberghi, ma non negli studi dentistici. A stabilirlo è stata una sentenza della Corte di giustizia europea, intervenuta su due casi scoppiati in Italia e Irlanda (C 135/10 e C 162/10).

I giudici hanno fondato la loro decisione basandosi su due criteri: il numero di destinatari della musica e il carattere della diffusione musicale stessa, se fatta, cioè, a scopo di lucro oppure no.

Si è dunque stabilito che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi radio, televisori o filodiffusori cui invia un segnale di trasmissione, è un “utente” che effettua un atto di “comunicazione al pubblico” di un fonogramma radiodiffuso ed è tenuto quindi al versamento di un’equa remunerazione.

Dall'altra parte, la Corte ha invece stabilito che la nozione di “comunicazione al pubblico” non rientri nel caso di diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato a beneficio della sua clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Questo tipo di diffusione non ha uno scopo di lucro, visto che “i clienti si recano presso uno studio dentistico allo scopo di ricevere delle cure, ed è solo in maniera fortuita e indipendentemente dai loro desideri che beneficiano di un accesso a determinati contenuti musicali”, come si legge nella sentenza. Non esiste dunque in questo caso il diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

16 Marzo 2012

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