La sentenza. Il paziente ricoverato ha diritto a ricevere la visita del proprio cane

La sentenza. Il paziente ricoverato ha diritto a ricevere la visita del proprio cane

La sentenza. Il paziente ricoverato ha diritto a ricevere la visita del proprio cane
Lo ha stabilito il Tribunale di Varese affermando che esiste oggi “un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia” e quindi alla possibilità di continuare a frequentarlo anche quando si è ricoverati in una struttura assistenziale.

Un cane attraverserà le porte della clinica assistenziale per fare visita alla sua anziana padrona ricoverata, esattamente come fosse un familiare o un amico. Lo ha stabilito il giudice tutelare di Varese, Giuseppe Buffone, con decreto del 7.12.2011, riconoscendo oggi l’esistenza di un vero e proprio diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla tutela del sentimento che l’uomo ha per gli animali e quindi alla possibilità di continuare a frequentare il proprio cane anche qualora si fosse ricoverati in una struttura sanitaria.

Il caso è quello di un’anziana signora con malattia invalidante costretta a trasferirsi in una residenza assistenziale dove, tuttavia, non era possibile trasferire anche il suo cane. La signora ha quindi la nomina di un’amica ad amministratore di sostegno, chiedendo però al giudice la regolamentazione dei compiti che l’amica avrebbe dovuto ottemperare nella cura del cane, compreso portarlo alla clinica nei giorni di visita così che l’anziana signora potesse continuare a vederlo.

La risposta del giudice è stata positiva. Infatti, si legge nella sentenza, “il Legislatore, nel 2004 , ha introdotto” nel codice penale dei delitti (artt. 544-bis – 544-sexies c.p.) che giustificano la tutela del “sentimento per gli animali”. Occorre quindi ritenere, prosegue il giudice, “che, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che” il sentimento verso gli animali “costituisse oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell’art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”)”..

Inoltre, ricorda il giudice, anche la Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.

E così, conclude il giudice, “la serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell’anziano incapace”.

Per questo il giudice ha stabilito che l’amica della signora avesse il compito di “occuparsi dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria”, anche “portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa”.

 

10 Gennaio 2012

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