Vaccini Covid. Corte europea: “Ok a sospensione sanitari che non si erano voluti immunizzare”

Vaccini Covid. Corte europea: “Ok a sospensione sanitari che non si erano voluti immunizzare”

Vaccini Covid. Corte europea: “Ok a sospensione sanitari che non si erano voluti immunizzare”
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che non vi era stata nessuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. I ricorrenti erano 19 cittadini sammarinesi, sei cittadini italiani e un cittadino moldavo che avevano fatto ricorso contro le decisioni di San Marino che aveva sospeso gli operatori sanitari. LA SENTENZA

Nessuna violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea sui diritti dell’uomo per la decisione di San Marino di sospendere degli operatori sanitari che durante la pandemia non avevano voluto vaccinari contro il Covid.

Il caso riguardava gli effetti sui ricorrenti, tutti operatori sanitari, a seguito del loro rifiuto di essere vaccinati contro il Covid-19.

Tenendo presente l’ampia discrezionalità degli Stati in materia di politica sanitaria, la Corte ha ritenuto che le misure erano proporzionate e giustificate in considerazione dell’obiettivo legittimo perseguito, in particolare, la salute della popolazione in generale, compresi i ricorrenti stessi, e i diritti e le libertà altrui. Ha inoltre osservato che le perdite subite dai ricorrenti erano una conseguenza inevitabile di un contesto “eccezionale e imprevedibile” di una pandemia globale che si era verificata al momento rilevante in questo caso.

La Corte ha ritenuto innanzitutto che la vaccinazione a San Marino non fosse obbligatoria e in secondo luogo che le misure adottate in seguito alla scelta dei ricorrenti di non vaccinarsi erano state legittime. Ha ribadito che il virus Covid-19 durante la pandemia avrebbe potuto avere gravi

conseguenze per gli individui e la salute pubblica. Gli Stati avevano (e avevano avuto durante la pandemia) l’obbligo di salvaguardare la vita di coloro che rientravano nelle loro giurisdizioni. Le restrizioni in questo caso avevano perseguito il legittimo obiettivo della protezione della salute e dei diritti e delle libertà altrui. La questione per la Corte era se le misure fossero state “necessarie in una società democratica” nel “contesto eccezionale e imprevedibile” che si era verificato in quel momento.

Mentre la Corte non ha commentato se i ricorrenti, in quanto membri del personale non vaccinati, avessero rappresentato un rischio più elevato per gli altri rispetto a coloro che erano stati vaccinati. Tuttavia, ha sostenuto che era indiscutibile che gli individui non vaccinati erano stati e rimanevano sia più suscettibili all’infezione sia in grado di contaminare e diffondere il virus.

La Corte ha osservato che la legge impugnata era il risultato di una riduzione globale delle misure restrittive, che aveva avuto luogo in un contesto di rischi per l’economia globale. Anche se l’efficacia della vaccinazione nel limitare il contagio fosse stata dubbia, non era stato irragionevole alleviare le misure nei confronti degli individui vaccinati che erano stati essi stessi meno a rischio. Le persone non vaccinate, come era stato stabilito all’epoca, erano più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia.

La Corte ha osservato che le misure a cui i ricorrenti erano stati sottoposti erano temporanee, e i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare in che modo la loro dignità o il loro benessere emotivo fossero stati influenzati da tali misure, o in che modo le loro perdite finanziarie avessero peggiorato il benessere materiale di ciascun ricorrente e delle rispettive famiglie. San Marino aveva avanzato diverse opzioni riguardo alle misure applicate a ciascun singolo richiedente. Le perdite finanziarie non erano state particolarmente significative per molti degli individui interessati e, laddove le perdite erano state molto significative, i ricorrenti avevano rifiutato il lavoro volontario e non erano riusciti a giustificare tale rifiuto. Le perdite finanziarie, ha ribadito la Corte, erano state una conseguenza inevitabile della pandemia globale.

Il legislatore sammarinese era stato giustificato nell’approvare in legge le misure progettate con il legittimo obiettivo di proteggere il benessere degli altri, compresi i ricorrenti. Le misure erano state proporzionate agli obiettivi perseguiti e non avevano superato l’ampia discrezionalità (“margine di apprezzamento”) in materia di assistenza sanitaria concessa agli Stati.

02 Settembre 2024

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