A luglio e novembre 2023 prima e seconda sessione degli esami di abilitazione per odontoiatra, farmacista, veterinario e tecnologo alimentare. L’ordinanza del Mur

A luglio e novembre 2023 prima e seconda sessione degli esami di abilitazione per odontoiatra, farmacista, veterinario e tecnologo alimentare. L’ordinanza del Mur

A luglio e novembre 2023 prima e seconda sessione degli esami di abilitazione per odontoiatra, farmacista, veterinario e tecnologo alimentare. L’ordinanza del Mur
Per la precisione si svolgeranno il 26 luglio e il 16 novembre 2023. I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2023 e alla seconda sessione non oltre il 20 ottobre 2023 presso la segreteria dell’università. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione sono costituite da un’unica prova orale. L’ORDINANZA

Sono indette il 26 luglio e il 16 novembre 2023 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare. A queste sessioni potranno presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

A stabilirlo è la nuova ordinanza firmata dalla ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini.

I candidati potranno presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella allegata all’ordinanza. Dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2023 e alla seconda sessione non oltre il 20 ottobre 2023 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Il tirocinio deve essere completato massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, dovranno dichiarare nell’istanza che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli esami, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una certificazione o una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza ovvero in presenza presso le sedi elencate nella Tabella allegata all’Ordinanza.

In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni degli esami Stato di abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare per l’anno 2023. Ai fini della costituzione delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario si applicano le disposizioni previste dai decreti attuativi dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate, per comprovati ed eccezionali motivi, in modalità a distanza esclusivamente sino alla data di adozione della presente ordinanza.

17 Maggio 2023

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