Aggressioni ai sanitari. Al via ciclo di audizioni in Commissioni congiunte Affari Sociali e Giustizia

Aggressioni ai sanitari. Al via ciclo di audizioni in Commissioni congiunte Affari Sociali e Giustizia

Aggressioni ai sanitari. Al via ciclo di audizioni in Commissioni congiunte Affari Sociali e Giustizia
I deputati della II e XII Commissione hanno ieri hanno ieri fissato a martedì 12 novembre il termine per la segnalazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire. Il testo approvato da Palazzo Madama lo scorso 25 settembre prevedeva, tra le altre cose, fino a 16 anni di carcere per gli aggressori e l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Al via un ciclo di audizioni sul disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Lo hanno stabilito ieri le Commissioni riunite Affari Sociali e Giustizia, fissando a martedì 12 novembre il termine per la segnalazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire. 
 
Ricordiamo che il provvedimento, già licenziato in prima lettura dal Senato lo scorso 25 settembre, prevedeva:
L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2, inserito in sede redigente, stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private.

L'articolo 3 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 4, inserito in sede redigente, esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

L'articolo 5 reca le clausole di invarianza finanziaria.

 
Il provvedimento in dettaglio:
Più in particolare, l'istituzione presso il Ministero della salute del suddetto osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 1, comma 1).

In ogni caso, la composizione dell'organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle Regioni; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), per le finalità di cui ai successivi commi 2 e 3; rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti. I riferimenti a queste ultime tre categorie nonché all'Agenas ed al Ministero della difesa sono stati inseriti in sede redigente.

L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento, comunque denominato.

All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro (comma 1 e commi 2 e 3).

Tali dati sono acquisiti con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità – istituito, presso l'Agenas, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 e del decreto ministeriale del 29 settembre 2017 – e degli ordini professionali.

Il testo originario faceva riferimento al supporto dell'Agenas. In particolare, si prevede (comma 3, inserito in sede redigente) che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta, tramite l'Agenas, al nuovo osservatorio i dati in materia acquisiti dai centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 24).

Compito è: monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (lettera b) del comma 1), introdotta in sede redigente); promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti (lettera c) del comma 1); monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi della successiva lettera d)); promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (lettera e)), introdotta in sede redigente).

Il nuovo osservatorio si rapporta (comma 2 citato), per le tematiche di comune interesse, con il suddetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure.

Il Ministro della salute (comma 4) trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dal nuovo osservatorio.

La novella di cui all'articolo 2 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. Si ricorda che, invece, in via generale, per le lesioni gravi e gravissime (come definite dall'articolo 583 del codice penale) si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni (ai sensi del medesimo articolo 583).

L'articolo 3 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

La relazione illustrativa del disegno di legge originario osserva che la circostanza aggravante proposta si sovrappone solo parzialmente – considerato anche che non tutte le strutture sanitarie (o socio-sanitarie) sono riconducibili alla sfera pubblicistica penale – a un'altra già vigente di cui all'articolo 61, primo comma, numero 10), del codice penale, costituita dall'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Ll'articolo 4 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno a esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesioni personali dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

08 Novembre 2019

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