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Ambiente e Salute. In Gazzetta il decreto che istituisce il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici


Il provvedimento introduce nel sistema sanitario un nuovo organismo allo “scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”. Ma rispetto alla bozza scompaiono le modifiche al Dlgs 502/92 sui compiti dei Dipartimenti di prevenzione così come i finanziamenti per il loro potenziamento. IL DECRETO

02 MAG -

Sbarca in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza già esaminato e approvato in prima lettura dal Cdm lo scorso 13 aprile  e che poi ha definitivamente ottenuto l’ok nel Cdm del 21 aprile.

In particolare, il testo prevede nuove regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria; percorsi certi per chi vuole insegnare; una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo e concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani.

Per la sanità si introduce nel sistema sanitario un nuovo organismo allo “scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”.

Per farlo il decreto istituisce il “Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici” (SNPS) ma rispetto all’ultima bozza non vengono modificate le strutture e le modalità di intervento in materia contemplati dal Dlgs 502 del 1992.

Nel testo in Gazzetta infatti è scomparsa l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 7 quinquies di quella norma che prevedono un accordo quadro tra i ministeri della Salute e dell’Ambiente e le Regioni per il coordinamento e la integrazione degli  interventi  per  la  tutela della salute  e dell'ambiente demandando poi alle Regioni l’individuazione delle modalità e dei livelli di integrazione fra politiche sanitarie e ambientali con specifici accordi di programma e convenzioni tra Asl, Ospedali e agenzie regionali per l’ambiente. Rispetto alla bozza scompare poi il finanziamento da 50 mln a valere sul Fsn per assumere personale dei Dipartimenti di prevenzione.

Insomma, al sistema attuale si affiancherà il nuovo Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA).

In ogni caso il provvedimento rimarca come saranno il neo SNPS e l’esistente SNPA a concorrere “al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità”.

In particolare al SNPS sono affidate le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;

b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione delle Asl;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di prevenzione, tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

c) gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

d) l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.

Allo scopo di assicurare l’interazione del SNPS con il SNPA si prevede la prossima istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero ovvero tra i componenti del SNPA con comprovate competenze nel settore; 

d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il finanziamento delle nuove attività si provvede con gli interventi indicati nel progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” del Pnrr,  nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) al n.1 del DL 6 maggio 2021, n. 59,  pari a 51,49  milioni  di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022,  150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di  euro  per  l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni  di  euro per l'anno 2026. 



02 maggio 2022
© Riproduzione riservata
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