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Vaccini. Commissione Sanità adotta come testo base Ddl M5S-Lega su “obbligo-flessibile”. In programma ciclo di audizioni


Avviati ieri i lavori presso la XII Commissione del Senato. Due i testi presentati, quello a prima firma Patuanelli (M5S) sull'obbligo-flessibile, e quello a prima firma Arrigoni (Lega). La relatrice Maria Domenica Castellone (M5S) ha proposto di adottare il primo come testo base, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informative. Per le richieste da parte dei Gruppi parlamentari in merito alle audizioni ci sarà tempo fino alle ore 10 del prossimo martedì 9 ottobre. IL TESTO

03 OTT - Ha preso il via ieri, presso la Commissione Sanità del Senato, l'esame dei provvedimenti per la riforma delle politiche vaccinali ed il superamento della legge Lorenzin. Due i testi presentati: quello a prima firma Patuanelli (M5S) sull'obbligo-flessibile, e quello a prima firma Arrigoni (Lega). La relatrice Maria Domenica Castellone (M5S) ha proposto di adottare il primo come testo base, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informative. 
 
La proposta è stata accolta dal presidente Pierpaolo Sileri che, 2uanto all'organizzazione del ciclo di audizioni, ha invitato i Gruppi a far pervenire le proprie richieste entro le ore 10 del prossimo martedì 9 ottobre.
 
Il testo è composto da 7 articoli. All'articolo 1 si spiegano quali siano le finalità della legge. L'articolo 2, delinea invece il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Verranno individuati e aggiornati periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento.
 
Le misure per l’implementazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale sono previste dall'articolo 3. Qui si spiega che una quota del Fondo sanitario nazionale sarà vincolata per:
a) aggiornamento, adeguamento e mantenimento dei sistemi informativi regionali per il governo e l’esercizio delle attività vaccinali, con particolare riferimento a quelli che alimentano l’anagrafe vaccinale nazionale;
 
b) promozione delle vaccinazioni previste dal PNPV e rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali attraverso:
1) il mantenimento di adeguati standard strutturali e funzionali dei servizi vaccinali;
2) la disponibilità di idonei canali e materiali informativi sulle vaccinazioni e sulle malattie prevenibili con le vaccinazioni, sui risultati ottenuti dai programmi di prevenzione vaccinale e sugli eventi avversi associati alle vaccinazioni;
3) l’analisi dei comportamenti di rifiuto o di esitazione vaccinale e delle loro cause e la conseguente messa in atto di azioni mirate di offerta attiva delle
vaccinazioni;
4) la realizzazione di interventi di comunicazione e informazione, di promozione e di ascolto rivolti alla generalità degli assistiti e agli esercenti le professioni sanitarie tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, avvalendosi anche delle opportunità offerte dai programmi scolastici e di inserimento lavorativo;
5) il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di sorveglianza, in particolare in quelle sugli eventi avversi.
 
c) promozione dell’adesione volontaria ec onsapevole alle vaccinazioni previste dal Pnpv attraverso piani di comunicazione ispirati ai principi della trasparenza e indipendenza delle fonti informative, al fine di consolidare la fiducia nel Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione vaccinale e la sua reputazione.
 
Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea dovrà verificare semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Pnpv.
 
L'Anagrafe nazionale vaccinale è disciplinata dall'articolo 4. Questa dovrà contenere i dati relativi ai soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, ai soggetti che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal Pnpv, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.
 
I dati verranno inoltre utilizzati per garantire, nell’ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinale nazionale vigente.
 
All'articolo 5 si parla degli interventi da mettere in atto in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell’immunità di gruppo. Qui si spiega che, qualora nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal Pnpv tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di gruppo, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, potranno essere adottati Piani straordinari d’intervento, che prevedono, laddoveove necessario, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza.
 
Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti dovranno quindi invitare i soggetti tenuti ad effettuare le vaccinazioni, in base ai Piani straordinari d’intervento, fornendo loro ogni informazione utile sugli stessi, coinvolgendo nell'attività informativa il medico di medicina generale e il pediatra di
libera scelta, e verificheranno l’adempimento delle misure contenute nei Piani predetti.
 
Il mancato adempimento degli obblighi imposti dai Piani straordinari di intervento comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento ad euro cinquecento. Inoltre, al fine di tutelare i soggetti immunodepressi, i Piani straordinari potranno:
 
subordinare, in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale, in relazione ai dati contenuti nell’Anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all’avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni;
 
- richiedere ai dirigenti scolastici di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano
inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
 
Potrà essere richiesta allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze, la produzione di vaccini eventualmente non disponibili. In caso di emergenze sanitarie o specifici episodi epidemici, si potrà attivare l’Unità di crisi. L'Aifa, inoltre, di concerto con il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, dovrà pubblicare con cadenza semestrale gli esiti delle procedure accentrate di acquisto, comprese le informazioni relative alle quantità acquistate e ai tempi di pagamento, delle forniture di vaccini.
 
L'articolo 6, spiega che le coperture finanziarie per queste misure verranno trovate tramite una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ed una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo.
 
Per la realizzazione dell'Anagrafe vaccinale nazionale il relativo stanziamento è è incrementato di euro 185.000,00 per l’anno 2018 e di euro 80.000,00 annui a decorrere dall’anno 2019.
 
Al fine di raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale i dati da inserire nell’anagrafe vaccinale nazionale, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, sono stanziati euro 2.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 500.000,00 annui a decorrere dal 2019, ripartiti tra le regioni.
 
Agli oneri complessivi di euro 2.185.000,00 per l’anno 2018 e a euro 580.000,00 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede utilizzando le risorse del Fondo delle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'Agenzia italiana del farmaco.
 
Infine, all'articolo 7 si provvede all'abrogazione di alcune norme che verrebbero sorpassate dal presente testo di legge.
 
Giovanni Rodriquez

03 ottobre 2018
© Riproduzione riservata

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