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Decreto Calabria. La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale


Previste misure che commissariano in toto la sanità calabrese, il decreto prevede molte altre norme di interesse nazionale per la sanità, di cui gran parte interessa il personale, dalla spesa alla formazione. Ci sono poi norme per la nomina dei Dg di Asl e Ospedali prevedendo una inedita graduatoria di "merito" e altre misure sui farmaci. IL TESTO

02 LUG - Dopo il passaggio parlamentare per la conversione in legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Calabria. Il provvedimento che commissaria in toto la sanità calabrese, prevede anche diverse norme di interessa nazionale per la sanità: dal nuovo tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale alla formazione, dall'apertura delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza ai medici in formazione specialistica e ai medici veterinari iscritti all'ultimo anno fino alla medicina generale ed alla carenza di farmaci.
 
 
Di seguito l'analisi del testo approvato.
 
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
Obiettivo del decreto è quello di ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, nonché assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi proposti pertanto si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale limitato a 18 mesi (ai sensi del successivo articolo 15, comma 1 del presente decreto), con i quali si intende accompagnare la sanità calabrese verso situazioni amministrative “normali”.
 
Articolo 2 ((Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale)
Si disciplinano e rafforzano le procedure di verifica dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale (attualmente regolamentate dall’art. 2 del D. Lgs. 171/2016 e di pertinenza delle regioni), prevedendo procedure di verifica straordinaria sui direttori generali, effettuate direttamente dal Commissario ad acta per l’attuazione dei Piano di rientro nella Regione Calabria.
 
Articolo 3 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Qui si prescrivono misure da attivarsi nel caso di esito negativo della verifica sull’attività dei direttori generali da parte del Commissario ad acta e si dettano le norme relative alla nomina ed alla disciplina dell’operato del commissario straordinario (requisiti e modalità di nomina del commissario straordinario, la disciplina giuridica dell’incarico e la definizione del relativo compenso). Durante l'esame della Camera è stato cancellato il rimborso delle spese per i commissari straordinari residenti fuori dalla Calabria, inizialmente previsto entro il limite di 20.000 euro annui.
 
Al commissario spetta, tra l’altro, l’adozione di un nuovo atto aziendale entro non più nove ma sei mesi dalla nomina. Nel corso dell’esame in sede referente era stata inserita la previsione secondo la quale, ai fini dell’adozione dell’atto aziendale, viene istituita con decreto ministeriale un’Unità di crisi speciale per la Regione, con il compito di effettuare visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie. L’Unità, composta da dirigenti del Ministero della salute che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti, trasmette al commissario straordinario e al commissario ad acta una relazione sullo stato dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, evidenziando, sia gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza, che le misure organizzative. Sempre in Aula si è poi stabilito che ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate.
 
Altra novità, entro non più sei, ma nove mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni nove mesi, il Commissario ad acta dovrà provvedere alla verifica delle attività svolte dal Commissario straordinario. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta dispone la decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione. 
 
In ogni caso, il commissario straordinario potrà restare in carica per soli 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il relativo incarico può essere utilmente valutato quale esperienza dirigenziale.
 
Articolo 4 (Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Si prevede e disciplina la verifica periodica da parte dei commissari straordinari sull’attività dei direttori amministrativi e sanitari delle rispettive aziende, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale pronuncia di decadenza dall’incarico dei soggetti verificati e nomina dei sostituti. In Aula è stato poi aggiunto che, qualora trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di direttore amministrativo e sanitario, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, questo incarico potrà essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei che siano però in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 171 del 2016.
 
Dopo le polemiche succedutesi in questi giorni di dibattito parlamentare tra M5S e opposizioni sulla possibilità di assumere personale in deroga alle norme nazionali, viene dunque richiesto il rispetto di alcuni criteri quali il possesso di un diploma di laurea, o una laurea specialistica o magistrale; una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
 
Articolo 5 (Dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale)
Si estende alle aziende sanitarie della Regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto. Viene attribuito al commissario straordinario il compito di effettuare una verifica della gestione dell’ente a cui è preposto, alla quale consegue, qualora emergano irregolarità gestionali gravi e reiterate, la previsione della gestione straordinaria dell’ente verificato. A questa provvede un commissario straordinario di liquidazione del quale viene disciplinata la nomina, le condizioni giuridiche del rapporto ed il compenso. Con una modifica approvata in sede referente vengono estesi al commissario di liquidazione i limiti normativi già previsti per il compenso del commissario straordinario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con l’espressa menzione di quelle riguardanti il blocco delle procedure esecutive. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario di liquidazione presenta al commissario ad acta, che l’approva, il piano di rientro aziendale.
 
Articolo 6 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)
Si dettano specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria. I commi 1 e 2 concernono le procedure per gli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria relativamente all'acquisizione di beni e servizi ed all'affidamento di lavori di manutenzione. I commi 3 e 4 riguardano gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nella Regione Calabria. Più in particolare, il comma 4 prevede che per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l’attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria possano avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A quale centrale di committenza. Con una modifica approvata in sede referente viene previsto che tale convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati. Il comma 5 reca una destinazione specifica di risorse finanziarie per il 2019, in favore del suddetto ammodernamento tecnologico nella Regione, nell'ambito delle risorse previste in materia a livello nazionale.
 
Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione. Si aggiunge infine che, fino alla stipula di tale protocollo d’intesa, resteranno comunque in vigore le norme e le procedure vigenti.
 
Articolo 7 (Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)

Viene modificata la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario della Regione Calabria. In Aula è stato aggiunto che il commissario straordinario dovrà sentire il presidente dell'Anac prima di proporre al Prefetto la rinnovazione degli organi sociali o di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa.
 
Articolo 8 (Supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
Prevede lo svolgimento di un'attività di supporto tecnico ed operativo da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in favore del Commissario ad acta della Regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari nominati (ai sensi dei precedenti articoli) per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della medesima Regione. La previsione economica viene prevista nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro 4.000.000 per l'anno 2020, cui si provvederà utilizzando l'avanzo di amministrazione di Agenas.
 
Articolo 9 (Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari)
Si prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza in favore del Commissario ad acta della Regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione nominati (ai sensi dei precedenti articoli), rispettivamente, per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della stessa Regione e per l'eventuale gestione straordinaria del medesimo ente o azienda (gestione relativa alla definizione di entrate ed obbligazioni pregresse).
 
Articolo 10 (Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Riguarda l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli precedenti del decreto in esame.
 
Articolo 11 (Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)
Qui, come annunciato ormai da diverso tempo dal ministro Grillo, si interviene sul limite di spesa per il personale Ssn (riferito alla spesa 2004 diminuita dell’1,4 per cento) previsto a legislazione vigente. La nuova norma stabilisce ora che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Ssn di ciascuna Regione non potrà superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori potranno essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per centodell’incremento, rispetto all’esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale. Dal 2021, l’incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn.
 
Durante l'esame dell'Aula si è però stabilito che le disposizioni sul nuovo tetto di spesa per il personale sanitario non si applicheranno alle Regioni ed alle province autonome che finanziano integralmente il fabbisogno del proprio servizio sanitario (si tratta di tutte le Regioni e Province autonome a statuto speciale, ad esclusione della Sicilia, il cui contributo al finanziamento del Ssn è limitato al 49,11%).
 
Inoltre, il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame referente, rimuove il blocco del turn over del personale del servizio sanitario previsto, dalla finanziaria 2005, per le regioni in piano di rientro e commissariate, dando facoltà, a tutte le regioni che si trovano in quella situazione, di procedere all’assunzione di personale del comparto sanitario. Restano fermi il divieto di effettuare spese non obbligatorie e le maggiorazioni Irpef e Irap.
 
I commi 4-ter, 4-quater e il comma 5, inseriti i primi due, modificato il terzo, nel corso dell’esame referente, intendono superare le criticità evidenziatesi nel procedimento di nomina dei direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a seguito dell’istituzione dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Ssn. I requisiti di ammissione all’elenco non sono stati infatti ritenuti del tutto congrui con la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti dall’ordinamento agli Izs. Pertanto, i commi ora in esame istituiscono, nell’elenco nazionale, una apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Izs, richiedendo, ai fini dell’iscrizione, il possesso di requisiti e competenze più puntuali rispetto a quelle attualmente previste.
 
Infine, si è previsto che nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte a Piano di rientro, quanto previsto dalla normativa sugli albi nazionali, nelle regioni commissariate, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro gli stessi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il Presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni la disciplina prevista dal presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro.
 
Articolo 12 (Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)
Si proroga al 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l’esercizio della professione medica disposto dal DM. 9 maggio 2018, n. 58 al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Per i medici veterinari, viene estesa la specifica disciplina già prevista a legislazione vigente ai fini dell’accessoalla dirigenza del ruolo sanitario.
 
Vengono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all'ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. L'assunzione  a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari viene subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione.
 
 
Inoltre, le Aziende sanitarie potranno procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, degli specializzandi che verranno inquadrati con qualifica dirigenziale. Questo contratto non potrà avere durata superiore a quella residuale del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione, e potrà essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
 
Gli specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, sono applicate le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Questi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività pratiche professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica sarà a tempo parziale. Con specifici accordi tra le Regioni e le Università interessate verranno definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. La formazione teorica competerà alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
 
Per questo periodo gli specializzandi non avranno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio carico esclusivo, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica dovrà essere rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma verranno inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

 
Inoltre, per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia idonei all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è consentito l’accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti.
 
Si apre infine alla presenza dello psicologo negli studi dei medici di famiglia.
 
Articolo 13 (Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)
Qui si interviene in tema di carenza di medicinali. Si introduce una prescrizione aggiuntiva, nel codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, per assicurare l‘adempimento dell’obbligo di servizio pubblico dei grossisti farmaceutici di fornire permanentemente un assortimento adeguato di medicinali. Viene infatti previsto che a tal fine, l’Aifa pubblichi un provvedimento, preventivamente notificato al Ministero della salute, con il quale vengono temporaneamente bloccate le esportazioni di farmaci nel caso in cui ciò sia necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

Si estende poi  il termine temporale (da due a quattro mesi) entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute ad informare l’Aifa dell’interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari Aic. Inoltre, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di mancata comunicazione, nei nuovi termini stabiliti, dell’interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (a normativa vigente tale fattispecie non è sanzionata).
 
Per garantire inoltre il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica vengono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo verranno compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
 
Si estende infine  al 2019, in via transitoria ed eccezionale, la possibilità di ripartire le risorse finanziarie (a valere sul Fondo sanitario nazionale) accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. L’urgenza dell’intervento, peraltro richiesto dalle regioni come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità di garantire il riparto delle predette risorse in modo da evitare l’insorgere di criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio regionali.
 
Articolo 14, 15, 15-bis e 16 (Disposizioni finanziarie, disposizioni transitorie, clausola di salvaguardia e entrata in vigore)
Gli articoli da 14 a 16, reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali. In particolare, all'articolo 14 si prevede che la scadenza per il versamento delle quote per il payback farmaceutico viene spostata dal 20 al 30 maggio 2019.
 
In merito all’articolo 15, si segnalano le disposizioni transitorie relative alla durata dell’applicabilità della nuova disciplina introdotta al Capo I. Viene infatti fissata una durata di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’applicazione delle disposizioni di cui al Capo I, in relazione alla specifica disciplina prevista per il Servizio sanitario della Regione Calabria, disponendo comunque la cessazione delle funzioni dei direttori generali degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale, eventualmente nominati nei 30 giorni precedenti alla predetta data. Vengono peraltro revocate, in qualunque caso, le procedure selettive dei direttori generali che si trovino eventualmente in corso alla medesima data.
 
Infine, l’articolo 15-bis prevede la clausola di salvaguardia, vale a dire l’applicabilità delle disposizioni del decreto-legge alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

02 luglio 2019
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