Il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento che modifica la disciplina dell’ordinamento e dell’esercizio delle professioni di biologo e biologo iunior, nonché i requisiti per la prova pratica valutativa con valore di esame di Stato abilitante. Il testo, emanato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, interviene sul capo VI del Dpr 328/2001, che disciplina la professione.
La sezione A si divide in tre settori
La principale novità riguarda l’articolazione della sezione A dell’albo, che viene suddivisa in tre settori:
- Biologia generale e biomedica
- Ambiente
- Nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti
Agli iscritti nella sezione A spettano, rispettivamente, i titoli professionali di biologo generale e biomedico, biologo ambientale e biologo nutrizionista. L’iscrizione all’albo è accompagnata dalla relativa dizione: “Sezione A – settore biologia generale e biomedica”, “Sezione A – settore ambiente”, “Sezione A – settore nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti” o “Sezione B dei biologi iuniores”.
I titoli abilitanti
Il regolamento individua le classi di laurea magistrale abilitanti per l’iscrizione alla sezione A. Per il settore biologia generale e biomedica sono le classi LM-6 (Biologia), LM-7 (Biotecnologie agrarie), LM-8 (Biotecnologie industriali) e LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche). Per il settore ambiente si aggiungono la LM-60 (Scienze della natura) e la LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio). Per il settore nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti si aggiunge la LM-61 (Scienze della nutrizione umana).
Per la sezione B, sono abilitanti i titoli delle classi L-13 (Scienze biologiche), L-2 (Biotecnologie) e L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura).
Le attività professionali
Il regolamento ridisegna le attività professionali dei biologi. Per la sezione A, il testo elenca una serie di ambiti che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. Tra questi: genetica umana e animale; identificazione di agenti patogeni; analisi genetiche, biomolecolari, metaboliche, citologiche, istologiche, biochimiche e di patologia clinica; embriologia, colture cellulari e tecniche di fecondazione in vitro; indagini farmacologiche e tossicologiche; applicazioni bioinformatiche; supporto alla medicina personalizzata e alla terapia genetica; proteomica, genomica e metabolomica.
Per il settore ambiente, le attività riguardano l’analisi delle componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, la classificazione degli organismi, la salvaguardia della biodiversità, le valutazioni di impatto ambientale, la gestione dei laboratori ambientali, il monitoraggio di aria, acqua e suolo, l’analisi dei rifiuti e lo studio degli agenti biodeteriogeni dei beni culturali.
Per il settore nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti, le attività comprendono la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici, l’identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, la valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, la sorveglianza nutrizionale, l’elaborazione di profili nutrizionali e di diete speciali per soggetti con particolari condizioni patologiche, l’educazione alimentare e le applicazioni biotecnologiche in ambito alimentare.
Per la sezione B, restano le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate: procedure analitico-strumentali, tecniche biotecnologiche e biomolecolari, controlli ambientali e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti, procedure chimico-fisiche, biochimiche, microbiologiche, tossicologiche, farmacologiche e di genetica, controlli di qualità.
Il regolamento precisa che le attività elencate sono ricognitive delle competenze già attribuite dalla normativa vigente e sono esercitate “dal punto di vista biologico”, tenendo conto degli ambiti di concorrenza parziale e interdisciplinarità con le altre professioni. La formulazione recepisce l’orientamento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 345 del 1995 aveva delimitato le competenze professionali del biologo rispetto ad altre professioni affini. Il Consiglio superiore di sanità, nel parere reso il 10 febbraio 2026 e confermato il 9 giugno 2026, ha ritenuto le attività compatibili con il quadro normativo vigente.
Il tirocinio pratico-valutativo abilitante
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di laurea. Per essere ammessi all’esame finale per l’abilitazione alla sezione A occorre acquisire complessivamente nove crediti formativi universitari: sei CFU nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale abilitanti e tre CFU durante il percorso di laurea triennale. In caso di mancanza totale o parziale del riconoscimento, i tre CFU si acquisiscono in aggiunta ai 120 della laurea magistrale.
Le attività di TPV sono svolte per non più di 40 ore a settimana e ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente. Il tirocinio si svolge in contesti operativi — laboratori, aziende pubbliche e private, studi professionali, enti e istituti di ricerca — sulla base di convenzioni stipulate dall’università, sotto la responsabilità di un tutor nominato dall’ordine e la supervisione di un tutor accademico. Il TPV è superato con un giudizio di idoneità; in caso di valutazione negativa, lo studente ripete il tirocinio o parte di esso.
La prova pratica valutativa
La prova pratica valutativa, che precede la discussione della tesi di laurea, verifica l’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità maturate durante il tirocinio, la capacità di risolvere problemi pratici e le conoscenze di deontologia professionale. La commissione giudicatrice ha composizione paritetica: per metà docenti universitari, per metà professionisti designati dalle rappresentanze professionali con almeno cinque anni di esercizio. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese. Almeno un componente iscritto all’albo è invitato a partecipare alla seduta di laurea. Il giudizio di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea.
Disposizioni transitorie
Gli iscritti all’ordine dei biologi sezione A alla data di entrata in vigore del regolamento restano iscritti nella medesima sezione e dichiarano il settore o i settori di appartenenza entro 120 giorni. Lo stesso vale per i laureati già in possesso dell’abilitazione professionale e per coloro che conseguono l’abilitazione all’esito di esami di Stato indetti prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Per l’abilitazione professionale di chi ha conseguito o consegue all’estero un titolo riconosciuto idoneo, o di chi è in possesso di un titolo abilitante a un diverso settore della stessa sezione o ad altra professione, si applicano le disposizioni del decreto che disciplina le modalità semplificate per l’esame di Stato previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 163/2021.
Nessun nuovo onere
Il regolamento specifica che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste “mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.