Corte Costituzionale. Illegittimo il tetto fisso di 240mila euro per i dipendenti pubblici. Torna il riferimento allo stipendio del primo presidente di Cassazione

Corte Costituzionale. Illegittimo il tetto fisso di 240mila euro per i dipendenti pubblici. Torna il riferimento allo stipendio del primo presidente di Cassazione

Corte Costituzionale. Illegittimo il tetto fisso di 240mila euro per i dipendenti pubblici. Torna il riferimento allo stipendio del primo presidente di Cassazione
La Consulta, con la sentenza n. 135/2025, ha dichiarato illegittimo il tetto retributivo fisso di 240.000 euro lordi annui per i dipendenti pubblici, introdotto dal decreto-legge n. 66/2014. La misura, inizialmente giustificata dall’emergenza economica, ha perso il carattere di temporaneità, violando così i principi costituzionali, in particolare l’indipendenza della magistratura. LA SENTENZA

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, pur ribadendo che la previsione di un “tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il “tetto” dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione.

Con il decreto-legge n. 66 del 2014 il “tetto retributivo” è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati.

Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale.

L’odierna pronuncia si pone in linea con i principi ai quali si ispirano plurimi ordinamenti costituzionali di altri Stati. Nello stesso senso, del resto, si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 25 febbraio 2025 (grande sezione, cause C-146/23 e C-374/23), nella quale è stata analogamente censurata la riduzione del trattamento retributivo dei magistrati.

La Corte costituzionale ha inoltre ritenuto che l’incostituzionalità della citata norma, in ragione del carattere generale del “tetto retributivo”, non possa che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti.

Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

29 Luglio 2025

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