Si torna a metter mano sulla riforma degli Irccs. Il decreto legislativo del dicembre 2022, nato per aggiornare queste strutture d’eccellenza a standard internazionali e al Pnrr, ha mostrato qualche rigidità sul campo. Per questo, il Governo ha ora preparato un “decreto correttivo”, una sorta di manutenzione straordinaria della riforma, che è stata appena inviata alla Conferenza Stato Regioni per il via libera finale.
L’idea di fondo è chiara: la riforma del 2022 è un buon primo passo, ma per funzionare davvero ha bisogno di essere più flessibile e attrattiva. Il nuovo provvedimento interviene su nove articoli, ciascuno con uno scopo preciso. Vediamoli nel dettaglio, come se ci raccontassero la storia di una riforma che cerca di mettersi comoda per correre più veloce.
Il primo articolo porta aria nuova nell’organizzazione interna. Vuole dare agli Irccs pubblici degli alleati in più per sostenere il complesso lavoro del direttore scientifico. E così introduce la figura del consulente esperto, una sorta di “senior consultant” che può affiancare il direttore su progetti di ricerca particolarmente delicati o innovativi. La relazione illustrativa spiega che si può arrivare a reclutare per questo ruolo anche esperti già in pensione, purché con un curriculum di altissimo livello, per non disperdere quel patrimonio di conoscenze.
E non è finita: sempre per potenziare la ricerca che tocca direttamente i pazienti, l’articolo istituzionalizza altre due figure chiave, il responsabile e l’infermiere di ricerca clinica, già comuni nei migliori centri europei. Il loro compito è garantire che le sperimentazioni procedano con la massima competenza e sicurezza per chi vi partecipa.
Poi la riforma si sposta dal singolo istituto alla squadra, con gli articoli 2 e 3. La riforma originale parlava di far collaborare gli Irccs in “reti”, ma ora si precisa come. Queste reti non saranno più semplici accordi, ma diventeranno associazioni riconosciute con una loro personalità giuridica, entità più solide e strutturate. Potranno così aprirsi ufficialmente ad altri ospedali del Servizio Sanitario e, in misura minore, ad università e centri di ricerca pubblici di altissima qualità. Il Ministero della Salute le riconoscerà formalmente come “Reti di ricerca traslazionale sanitaria” e, aspetto cruciale, potranno ricevere finanziamenti diretti per portare avanti progetti quadriennali. Per fare spazio a questo modello più ambizioso, si cancella la vecchia normativa che stabiliva requisiti di accesso ormai superati.
Il cuore pulsante della riforma correttiva, però, è l’articolo 4, che affronta un problema molto concreto: i bandi per direttore scientifico degli Irccs pubblici troppo spesso finiscono con un solo candidato. Perché? Perché l’incarico, così com’è oggi, è percepito come un’isola. Chi lo accetta deve mettere in pausa la carriera universitaria e altre attività. La soluzione proposta è rompere questo isolamento. Il direttore scientifico potrà essere anche professore universitario a tempo definito, anzi, la nomina ministeriale lo collocherà automaticamente in quella posizione. In questo modo si crea un ponte naturale e continuo tra l’Irccs e l’università. Potrà anche svolgere attività di consulenza scientifica internazionale e un’attività clinica limitata, purché tutto sia nell’interesse dell’istituto. Sempre nello stesso articolo, si estende una regola importante anche alle Fondazioni Irccs: nelle commissioni per scegliere i nuovi primari, sarà il direttore scientifico (e non più il direttore sanitario) a presiedere, per dare il giusto peso al profilo di ricerca dei candidati.
Con l’articolo 5, la riforma cerca di appianare una differenza. Se sia gli Irccs pubblici che quelli privati fanno ricerca di eccellenza per il Ssn, perché non dare loro strumenti simili? Anche gli Irccs privati potranno quindi valorizzare di più la carriera dei loro ricercatori, allineandola il più possibile a quella del settore pubblico, e potranno istituire le stesse figure di supporto alla ricerca. Inoltre, per tutti, si semplifica il rapporto con il Ministero: la rendicontazione annuale si concentrerà solo sui conti relativi all’attività di ricerca, snellendo la burocrazia.
Si prosegue con qualche ritocco più tecnico ma non per questo meno significativo. L’articolo 6 semplifica il calcolo della quota di ricercatori che un Irccs deve avere: non conterà più il personale già distaccato full-time dalle università, perché quel personale è già al 100% dedicato alla ricerca. L’articolo 7 rafforza il concetto che il controllo del Ministero deve focalizzarsi sul cuore scientifico, specificando che la vigilanza finanziaria riguarderà proprio i conti della ricerca.
L’articolo 8 è una sorta di clausola di aggiornamento automatico. Per evitare che le regole della riforma invecchino in un campo che corre come la biomedicina, stabilisce che gli allegati tecnici (le aree di ricerca, i parametri di valutazione) potranno essere aggiornati periodicamente con un decreto ministeriale, sentiti gli esperti e le Regioni. E, in un’ottica di equità, stabilisce che le nuove norme più flessibili per i direttori scientifici potranno essere richieste anche da quelli già in carica.
Infine, l’articolo 9 mette i puntini sulle “i” finanziarie, ribadendo il principio che tutto questo deve avvenire senza pesare ulteriormente sulle casse pubbliche, ma utilizzando al meglio le risorse già esistenti.