Equo compenso anche per i professionisti sanitari? In teoria sì, ma non è così scontato

Equo compenso anche per i professionisti sanitari? In teoria sì, ma non è così scontato

Equo compenso anche per i professionisti sanitari? In teoria sì, ma non è così scontato
Se l’attuale impostazione della norma inserita nel DL fiscale, fosse confermata anche dopo l’esame in seconda lettura alla Camera, l’equo compenso rischia di essere applicato solo nel rapporto con i cosiddetti clienti «forti», come banche, assicurazioni e grandi aziende e per medici e professionisti sanitari potrebbero esserci dei problemi

Addio alle prestazioni professionali al massimo ribasso e agli incarichi da svolgere a titolo gratuito. E’ quanto prevede il nuovo articolo sull’equo compenso approvato al DL fiscale durante l’esame al Senato.
 
Nello specifico la disposizione, inizialmente prevista solo per gli avvocati, è stata estesa a i lavoratori autonomi, quindi a tutti i titolari di partita IVA, nonché agli iscritti a Ordini e Collegi professionali, stabilendo un principio madre: il compenso è considerato equo se risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
 
In ogni caso non pochi sono i limiti della nuova norma. L’applicazione dell’equo compenso alla pubblica amministrazione è limitata ai casi di affidamento diretto o alla trattativa privata escludendo invece i casi di gara pubblica.
 
Il problema maggiore però, rimane l’interpretazione del comma 2 del nuovo articolo 13 bis il quale da un lato chiarisce che il compenso  del professionista è determinato con riferimento a  parametri  stabiliti con decreto del ministro vigilante mentre dall’altra parte rimane vago sull’applicazione del principio nel rapporto con i cittadini privati o con le PMI o  con le piccole strutture non pubbliche e questo potrebbe essere un problema soprattutto per alcune professioni sanitarie come i dentisti o i medici, ma anche infermieri e altri professionisti sanitari, che lavorano privatamente o hanno rapporti di consulenza professionale con privati.
 
Infatti il comma 3 stabilisce che la pubblica amministrazione – nella fattispecie il Ministero vigilante, l'ordine o il collegio cui appartiene ciascun professionista – deve garantire, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese da questi ultimi in esecuzione di incarichi agli stessi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
 
Però, se l’attuale impostazione fosse confermata anche dopo l’esame in seconda lettura del DL fiscale alla Camera, l’equo compenso rischia di essere applicato solo nel rapporto  con i cosiddetti clienti «forti», come banche, assicurazioni e grande aziende, come chiarisce bene la parte della norma riferita agli avvocati che, di fatto, l’emendamento che ha allargato a tutti i professionisti l’equo compenso, recepisce senza modifiche o aggiunte.
 
Se così stanno le cose, quindi, l’equo compenso come determinato dalla norma in esame avrebbe serie difficoltà ad essere applicato tout court anche nei confronti del paziente o di una struttura sanitaria che riguarda il professionista di area sanitaria.
 
Infatti il problema della disposizione è di natura strutturale. Il concetto di equità prestazionale infatti, nasce solo per una singola categoria cioè  gli avvocati con l’obiettivo di tutelarli nel loro rapporto con clienti che hanno maggiore potere contrattuale come, appunto, le banche, assicurazioni e le grande aziende.
 
L’estensione dell’equo compenso a tutti i lavoratori e professionisti autonomi quindi,  è anche un’estensione del suo campo di applicazione che corrisponde però, al mercato di riferimento in cui operano gli avvocati che è sicuramente diverso rispetto a quello delle professioni sanitarie.
 
Quindi questa norma stabilisce semplicemente il principio senza specificare il rapporto all’interno del quale l’equità compensativa deve essere applicata. Naturale ipotizzare quindi, che l’equo compenso potrà essere applicato  solo nel rapporto con grandi contraenti/clienti, poiché era nell’articolo originario riservato agli avvocati poi esteso a tutti,  anche perché il concetto di cliente individuale o privato, che nel caso delle professioni private può essere anche il paziente o una piccola struttura sanitaria, non vi è traccia.
 
A conferma di queste osservazioni, a quanto risulta a Quotidiano Sanità, sono infatti allo studio alcune soluzioni per dirimere gli ultimi dubbi: l’elaborazione di una circolare esplicativa da parte del Dipartimento della funzione pubblica sentiti i ministeri competenti appare la via più probabile, perché quella “maestra” di un aggiustamento del testo nel passaggio alla Camera, rischia di non poter essere presa in considerazione considerando la quasi certezza di un approvazione a Montecitorio senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato dal Senato.
 
Una circolare, quindi, potrebbe essere il mezzo a cui affidare il compito di chiarire come il principio dell’equo compenso possa essere applicato a tutte le professioni evitando in tal modo, possibili estremizzazioni applicative relative alla norma come i pagamenti a cottimo o a gettone che svilirebbero la prestazione del libero professionista. Basterà?
 
Pasquale Quaranta

Pasquale Quaranta

24 Novembre 2017

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