Fine vita e disabilità. Dalla Consulta niente via libera al suicidio assistito se mancano prove sui mezzi per agire in autonomia

Fine vita e disabilità. Dalla Consulta niente via libera al suicidio assistito se mancano prove sui mezzi per agire in autonomia

Fine vita e disabilità. Dalla Consulta niente via libera al suicidio assistito se mancano prove sui mezzi per agire in autonomia
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tribunale di Firenze che chiedeva di escludere la punibilità di chi aiuta a morire un malato impossibilitato ad autosomministrarsi il farmaco per il suicidio assistito. Il giudice non ha fornito prove adeguate sull’impossibilità di reperire dispositivi idonei per l’autosomministrazione. La Corte ha ribadito che il diritto al suicidio medicalmente assistito è tutelato, ma richiede l’attivazione del Ssn per garantire l’accesso ai mezzi necessari, se esistenti. LA SENTENZA

Con la sentenza n. 132, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

Il giudizio a quo è stato instaurato da una persona affetta da sclerosi multipla, la quale, trovandosi nelle condizioni indicate dalla sentenza numero 242 del 2019 per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, come verificate dall’azienda sanitaria territorialmente competente, versa tuttavia nell’impossibilità di procedere all’autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell’uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all’attuazione autonoma del suicidio assistito, cioè una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca o gli occhi, uniche modalità consentite dallo stato attuale di progressione della malattia.

Chiamato a pronunciarsi sul ricorso per provvedimento d’urgenza tramite il quale la persona medesima ha chiesto accertarsi che il proprio diritto di autodeterminazione in materia di fine vita includa la possibilità di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi, il Tribunale di Firenze ha censurato l’articolo 579 del codice penale, che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volontà del malato il quale, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedervi in autonomia.

Secondo il rimettente, la punibilità della condotta del terzo impedirebbe al malato di attuare la propria scelta di fine vita per il dato meramente accidentale dell’incidenza della patologia sull’uso degli arti, venendosi in tal modo a determinare un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai pazienti che tale uso abbiano conservato e producendosi altresì una lesione del diritto del malato all’autodeterminazione. Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché “il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”.

La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale, essendosi il giudice a quo arrestato a una “presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, mentre avrebbe dovuto coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”.

La sentenza precisa che ove tali dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa “avrebbe diritto ad avvalersene”. La Corte afferma, infine, che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni di accesso all’opzione di fine vita “ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego”. A tanto il Servizio sanitario nazionale è tenuto –
sottolinea la sentenza – “nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili”.

25 Luglio 2025

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